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Carta
dei diritti dell'uomo
10 dicembre 1948
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
approvò e proclamò:
Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno
portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che
l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e
di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la
più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da
norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come
ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli
tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la
loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della
persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno
deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una
maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa liber-tà è
della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le
Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con
l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà
e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i
popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti
alla loro giurisdizione.
ARTICOLO 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
ARTICOLO 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i
diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fidu-ciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra
limitazione di sovranità.
ARTICOLO 3
Ogni individuo ha diritto alla vita,
alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
ARTICOLO 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in
stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma.
ARTICOLO 5
Nessun individuo potrà essere
sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o
degradanti.
ARTICOLO 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni
luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
ARTICOLO 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e
hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte
della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
ARTICOLO 8
Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro
atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o
dalla legge.
ARTICOLO 9
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
ARTICOLO 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione
di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei
suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
ARTICOLO 11
1. Ogni individuo accusato di un reato
è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il
diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato
sia stato commesso.
ARTICOLO 12
Nessun individuo potrà essere
sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore
e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutela-to dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.
ARTICOLO 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà
di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.
ARTICOLO 14
1. Ogni individuo ha il diritto di
cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
ARTICOLO 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
ARTICOLO 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno
il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di
razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
3 La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto
ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
ARTICOLO 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere
una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
ARTICOLO 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di
cambiare di religione o di credo; e la libertà di manifestare, isolatamente o
in comune, e sia in pubblico che in privato la propria religione o il proprio
credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
ARTICOLO 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
ARTICOLO 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà
di riunione e di associazione pacifica,
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un' associazione.
ARTICOLO 21
1. Ogni individuo ha diritto di
partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà
deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a
suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
ARTICOLO 22
Ogni individuo, in quanto membro della
società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione,
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali
e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità.
ARTICOLO 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro,
alla libera scelta dell' impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro
ed alla protezione contro la disoccupazio-ne.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per
eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
ARTICOLO 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed
allo svago, comprendendo in ciò una ra-gionevole limitazione delle ore di
lavoro e ferie periodiche retribuite.
ARTICOLO 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un
tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della
sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali ne-cessari; ed ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, inva-lidità,
vedovanza, vecchiaia o in ogni altro di perdita dei mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti
i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
ARTICOLO 26
1. Ogni individuo ha diritto
all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le
classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egual-mente accessibile a
tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione
da impartire ai loro figli.
ARTICOLO 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere
parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli
sia auto-re.
ARTICOLO 28
Ogni individuo ha diritto ad un
ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in
questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
ARTICOLO 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la
comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della
sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli
altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e
del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
ACCADEMIA
DEI LINCEI
6 DICEMBRE 1988
“Celebrazione
del quarantennale della
Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo”
“Orazione
del Prof. Giovanni SPADOLINI, Presidente del Senato della Repubblica, alla
presenza del Capo dello Stato”
Siamo qui riuniti oggi per celebrare un evento verso il
quale molte generazioni continuano a guardare con immutata speranza: la stessa
che quarant'anni fa si concretizzò nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo, un atto solenne con cui per la prima volta si dava sanzione
universale agli ideali di pace e di umanità.
Era l'alba incerta di un mondo ancora sconvolto dalla lunga notte dl orrori e di
devastazioni, dalla tragedia di un conflitto mondiale che aveva travolto ogni
illusione, fino al punto di costituire una minaccia mortale contro le ultime
speranze di libertà e di democrazia.
Nella proclamazione solenne del 10 dicembre 1948 si concretizzava per la prima
volta quel sogno che aveva alimentato l'azione delle coscienze più alte
impegnate, subito dopo il trattato di Versailles, nella nascita della Società
delle Nazioni. Anche allora, sia pure fra difficoltà e reticenze, sconosciute o
superate dalle Nazioni Unite, il progetto era lo stesso: assicurare una pace
durevole sulla base dei meccanismi di amichevole composizione delle controversie
internazionali. La via scelta fu un atto di coraggio e una sfida aperta alla
statolatria e ai nazionalismi di ogni specie: con le procedure di sanzione
collettiva per la prima volta la Società delle Nazioni riuscì a scalfire la
corazza degli imperi indicando nella libertà e nella dignità dell'uomo valori
nuovi e superiori.
Sappiamo come finì quel sogno. Un fallimento da cui avrebbero tratto alimento
le spinte oscure e irrazionali che si agitavano in alcuni angoli del Vecchio
Continente.
Il mondo e le classi di governo nei vari paesi si avviarono ben presto a
consumare l'immane tragedia di una guerra che avrebbe piegato un'intera
generazione alla sofferenza e al dolore: una tragedia consegnata per sempre alle
nostre coscienze sotto il peso di un olocausto sempre vivo.
Dal sogno della Società delle Nazioni alla realtà delle Nazioni Unite, dalla
speranza di una pace durevole, sempre compromessa e minacciata, alla possibilità
concreta e reale di trovare composizioni amichevoli alle tensioni e ai conflitti
fra Stati: è in questo mutamento di prospettive che noi possiamo affermare,
quarant'anni dopo, l'intatta validità della Dichiarazione universale dei
diritti dell'Uomo.
In quell'atto di fede nell'umanità si riconosce ogni spirito autenticamente
libero: a quell'evento si richiama ogni coscienza democratica per riconoscere
negli ideali e nei principi delle Nazioni Unite i valori permanenti cui ispirare
l'azione degli stati e gli interessi delle Nazioni: valori universalmente
riconosciuti, ma non altrettanto accettati nella realtà internazionale.
Ma nulla scaturisce dal caso. E se gli ideali di libertà e di pace appartengono
a un grande numero di uomini in ciò dobbiamo orgogliosamente riconoscere
l'affermazione di quei principi e di quei valori che hanno costantemente
alimentato la storia della civiltà.
Dalla "Magna Charta", primo esempio che si ricordi nel mondo
occidentale di sanzione giuridica ai limiti del potere regale, fino alla
Dichiarazione dei diritti dell'Uomo del maggio 1793, la storia europea incarna
fino ad oggi nel mondo l'eterno conflitto fra la libertà dell'individuo e le
necessità dello Stato. Un conflitto irriducibile, ma intorno al quale si sono
andate sviluppando quelle forme di civiltà giuridica e di progresso materiale
diventati punto a riferimento e modello di ispirazione per altri paesi e altre
civiltà.
Proprio per questo la tutela della dignità umana incarna al più alto livello
gli ideali di pace e di libertà: come tale essa costituisce un valore
permanente che accomuna gli uomini in un idem sentire, al di là di ogni
divisione ideologica, della differenza di fede, di razza, a religione.
In essa noi riconosciamo la lotta mai conclusa e mai definitiva per
l'affermazione di quegli ideali e di quei valori che la nostra civiltà incarna
nel modello della democrazia. Per questo supremo traguardo intere generazioni
hanno lottato, fra rinunce e sacrifici che sono oggi parte essenziale del
patrimonio morale e spirituale del nostro paese.
"La nostra costituzione - scrisse Pericle -non calca la orma dileggi
straniere. Noi piuttosto siamo d'esempio agli altri senza imitarli. Il suo nome
è democrazia, perché affidiamo la città non a una oligarchia, ma a una più
vasta cerchia di cittadini; ma in realtà le sue leggi danno a tutti
indistintamente i medesimi diritti nella vita privata; e per quanto riguarda gli
onori ognuno viene prescelto secondo la fama che gode, non per l'appartenere
all'uno o all'altro partito a preferenza del valore. Né avviene che la povertà
offuschi il prestigio e arresti la carriera di chi può rendere buoni servigi
alla città. Senza alcuna costrizione nella vita privata, nei rapporti politici
non trasgrediamo la legge soprattutto per reverenza ad essa ubbidendo ai
magistrati in carica e alle diverse leggi, specialmente a quante proteggono gli
offesi e a quante, senza essere scritte, recano come sanzione universale il
disonore".
Le parole del grande ateniese evocano un modello di democrazia che rimane, nella
sua unicità fonte di ispirazione e punto di riferimento per quanti, uomini di
oggi, anelano alla realizzazione di un ideale alto e severo in cui l'ordinamento
del potere sia temperato nel rispetto dei diritti dell'individuo.
Individuo e società, individuo e Stato: i diritti dell'Uomo vivono e si
affermano in questo difficile equilibrio fra le esigenze superiori del-l'organizzazione
statale e le esigenze insopprimibili dell'individuo.
"L'illecito dispiegamento di potere -ha scritto Ernst Junger- ci sembra
cominciare là dove esso cresce smisuratamente a spese delle libertà. Sappiamo
che il difendersi e l'armarsi comportano inevitabilmente delle rinunce: la
libertà deve fare i conti con la necessità. Tuttavia si tratta sempre di un
patto. Quando, titanicamente, si va oltre la necessità, l'uomo diviene
inevitabilmente un granello di sabbia, nelle masse sterminate, mobili tate da
una potenza meccanica"; e nella rottura di questo equilibrio noi
riconosciamo la fine della libertà e della democrazia, la vittoria delle forze
irrazionali e oscure cui si oppone da sempre la forza dello spirito e della
ragione.
Non a caso nel solco di una tradizione superiore di civiltà e di tolleranza che
l'Europa del XVIII secolo, l'Europe raisonnable evocata da Voltaire, ha dato per
la prima volta sanzione giuridica a quei diritti umani da allora in poi
riconosciuti come "inalienabili".
E' in questa stessa Europa che si riassume il sentimento di una legge superiore
al potere, di custodi della legge svincolati dalla sudditanza ai forti. Quello
stesso spirito è pervenuto, intatto, all'Italia repubblicana e democratica,
integralmente recepito nella Costituzione di un paese che ha accettato di
sottoporre i suoi stessi giudicati, una volta senza appello o rimedio
nell'ordine interno, ad una giustizia superiore, quella che da Strasburgo
enuncia le basi comuni di un diritto pubblico europeo che è quello dei diritti
umani.
Ed è la stessa Europa, fattore di equilibrio e di moderazione in un quadro di
relazione internazionali solcato da grandi mutamenti che ha indicato suggellando
l'Atto finale di Helsinki, per la prima volta dopo la Dichiarazione del 1948,
valori universali di libertà e di democrazia si sono incarnate in un atto
politico siglato da 35, accomunati al dì là di ogni steccato ideologico.
Con l'accordo raggiunto tredici anni fa nella capitale finlandese, è stato
avviato quel complesso meccanismo diplomatico e politico i cui effetti non
potranno tardare a manifestarsi: nell'interesse superiore dei diritti umani, che
dopo di allora costituiscono stabilmente la "quarta dimensione" della
politica internazionale, la stregua valutazione della condotta dei governi, il
pegno della sicurezza comune.
Mai come in questo momento le relazioni fra Stati conoscono il favore delle
circostanze. In un mondo in cui tutto è destinato a mutare, incombe sulla
classe politica e su ogni governo il dovere di non trascurare nessuna occasione
capace di accelerare il processo della distensione e della pace.
E' da questa consapevolezza che occorre muovere per allargare gli orizzonti e
rafforzare il nostro impegno per i diritti umani: nella direzione tanto
faticosamente tracciata a Helsinki e perseguita fino ai nostri giorni sempre
preservando lo spirito dell'Atto finale.
Cioè di quello stesso documento che reca in calce la firma di Aldo Moro,
strenuo combattente per i diritti e la pace. Egli ha testimoniato per questi
ideali nel modo più alto, e nella più tragica delle circostanze. Che il suo
sacrificio sia di nuovo, ora e sempre, la fonte di un rinnovato impegno di tutti
noi, della Repubblica, Signor Presidente, a dare alle nuove tavole
internazionali dei diritti umani ed alla nostra stessa Costituzione che li
afferma inviolabili, sostanza di norme e concretezza di vita collettiva comune.
La distensione non è più una speranza degli uomini, sta diventando realtà.
Alla luce dell'esperienza, e quale diretta conseguenza delle necessarie misure
di difesa adottate dall'Occidente al termine degli anni settanta, quando lo
squilibrio delle forze nucleari era tale da aprire il varco all'avventura e alla
guerra. Ristabilite le condizioni del dialogo, con uno sforzo di cui l'Europa
occidentale dovrà sempre vantarsi, e nell'ambito dell'Europa occidentale
l'Italia che ad esso recò, Signor Presidente, il contributo della sua
determinazione e del suo coraggio.
Oggi abbiamo imboccato la via del disgelo che dischiude il cuore degli uomini
alla speranza di aver vinto una volta per sempre la prospettiva dell'olocausto
nucleare. Oggi ci muoviamo sulla via di una riduzione bilanciata e controllata
anche delle armi convenzionali, qui in questa Europa, dove si fronteggiano
eserciti che non corrispondono più alle paure e ai sospetti reciproci.
Pochi giorni fa, a Varsavia, un'Assemblea dei presidenti dei Parlamenti delle
due, anzi delle tre Europe, l'Europa atlantica, l'Europa neutrale e l'Europa
orientale, ha trovato accenti comuni proprio nelle rivendicazione dei diritti
umani, in un paese che tante sofferenze e tante contraddizioni ha conosciuto nel
suo nome. E alla loro difesa, e alla loro costante applicazione nella realtà
interna desti stati si è richiamato l'incontro che io stesso ho avuto a Danzica
con il responsabile del movimento di "Solidarnosc", un'opposizione che
sta sempre di più entrando nel contatto reale col governo del suo paese, Lech
Walesa.
Europa, questa parola misteriosa e indecifrata, torna a valere nel cuore degli
uomini come simbolo di un dialogo, di una nuova tolleranza, di una nuova
fraternità. Il polacco si sente europeo quanto il francese; l'ungherese quanto
lo svedese. Non c'è nessuna volontà di violare i patti di Yalta, su cui
riposano la pace e l'equilibrio mondiale. C'è la consapevolezza che le
frontiere politiche e militari non corrispondono alle frontiere della coscienza,
più vaste e più sicure delle prime. E tutti avvertono la necessità di dare ai
diritti umani quell'ampiezza e quell'umanità di riconoscimenti che rendano
eccezionale la loro lesione, normale il loro rispetto.
Battaglia per i diritti umani vuole dire anche battaglia contro la violenza del
terrorismo e della pirateria aerea. E proprio in questo campo dobbiamo
segnalare, fra i motivi di speranza di questi anni tormentosi che siamo stati
chiamati a vivere, quello che è avvenuto in questi giorni fra Mosca e Tel Aviv,
nell'area della lotta contro una delle forme mostruose del terrorismo moderno
cioè la pirateria aerea.
Assicurando il pieno appoggio all'Unione sovietica, al di là dei rapporti
diplomatici fra le due capitali (ridotte all'ombra di un vincolo consolare)
Israele si è comportata secondo quelle regole del nuove patto antiterrorismo
che da vari anni noi abbiamo invocato, e che per primi invocammo proprio a
Gerusalemme nel gennaio 1986. Regole che presuppongono una solidarietà di tutti
i governi e di tutti i regimi, al di là del sistema di alleanze e del sistema
sociale.
Si tratta in ogni caso del più grande problema che si pone al termine del
nostro secolo, accanto a quello della difesa dei diritti umani in tutte le terre
in cui continua ad essere minacciata: realizzare un patto mondiale contro il
terrorismo e contro la violenza, l'aggressione, la pirateria aerea e navale di
ogni forma. Base di un nuovo diritto internazionale, di un nuovo ius gentium
senza il quale la pace mondiale non sarà mai garantita.
In questo momento, la nostra lotta di tanti anni, la nostra battaglia contro il
terrorismo e contro l'oppressione si riassumono in un nome, nel nome di uno dei
firmatari dell'Atto finale di Helinki. Aldo Moro, strenuo combattente per i
diritti e per la pace. Egli ha testimoniato per questi ideali con la vita
stessa. Di fronte alla barbarie terroristica che rappresenta una delle forme di
fuga dalla ragione del nostro tempo.
Che il suo sacrificio sia di nuovo, ora e sempre, la fonte del rinnovato impegno
di tutti noi, Signor Presidente della Repubblica, nella lotta per la giustizia,
la libertà e la fraternità: un rinnovato impegno a dare nuove tavole
internazionali dei diritti umani e alla nostra stessa Costituzione che li
afferma inviolabili, sostanza di norme e concretezza di vita collettiva comune.
ARTICOLO 30
Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato,
gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
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