Principi Fondamentali
Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoii di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale
o spirituale della società.
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
liberta democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
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PARTE I
Diritti e Doveri dei Cittadini
TITOLO I
Rapporti Civili
Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, nè qualsiasi altra restrizione della liberta personale, se non per
atto motivato dall'autorita giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori,
che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorita giudiziaria e,
se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di liberta.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della liberta personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica
o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza
e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si
tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione
o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di
speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si
intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i
mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere
consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27. La responsabilita penale è personale.
L' imputato non e considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di
morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
Rapporti Etico-Sociali
Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternita, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
Rapporti Economici
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantita e qualita del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e
non può rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le con-
dizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essen- ziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti
o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito
delle leggi che lo regolano.
Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina
i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le
norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredità.
Art. 43. A fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento
del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e
vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle
terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unita
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del
lavoro e in armonia con le esigenze della produzione la Repubblica riconosce il
diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del paese.
TITOLO IV
Rapporti Politici
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto e personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e dovere
civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge.
Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale.
Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni
alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del
cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il
suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne
l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere
fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini
cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
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PARTE II
Ordinamento della Repubblica
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per
frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila
abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle
d'Aosta ha un solo senatore.
Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e
diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59. È senatore di diritto e a
vita, salvo rinunzia, chi e stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
Art. 60. La Camera dei deputati e eletta per cinque anni,
il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro
settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non
oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo
giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del
suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e convocata di diritto anche
l'altra.
Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono.
Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione
dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione
ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere
perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; ne può essere
arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale e obbligatorio il mandato o l'ordine di
cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in
detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche
irrevocabile.
Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità
stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 70. La funzione legislativa e esercitata
collettivamente dalle due Camere.
Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a
ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da
legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera
è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi
dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza.
Puo altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo
da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e
per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73. Le leggi sono promulgate dai Presidente della
Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non e ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e
di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può
essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con la forza di legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal
Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di
delegazione.
Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi
e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e sufficiente
la maggioranza assoluta.
Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti
civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica e incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per
sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in
ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello
Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Puo inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i
loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tali facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che
per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere
le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri
e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i
ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenere la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione.
Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige
la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di
indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei
ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i
ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo
i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all
estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari
Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti
delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza
numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti
del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di
fronte al Governo.
TITOLO IV
La Magistratura
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di
giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della
pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forme armate.
Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finche sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, ne
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva,
di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente
della polizia giudiziaria.
Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore
della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono
essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta personale, pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in
Cassazione e ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale.
Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione
è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
TITOLO V
Le Regioni, le Province, i Comuni
Art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Province e
Comuni.
Art. 115. Le Regioni sono costituite in
enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella
Costituzione.
Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna,
al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono
attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali
adottati con leggi costituzionali.
Art. 117. La Regione emana per le
seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in
contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo e industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.
Art. 118. Spettano alla Regione le
funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo
quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle
leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo
Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni
amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Art. 119. Le Regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la
coordinano con la finanza dello Stato delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in
relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro
funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite
con legge della Repubblica.
Art. 120. La Regione non può istituire
dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non puo limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Art. 121. Sono organi della Regione: il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione: promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
Art. 122. Il sistema d'elezione, il
numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri
regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno puo appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una
delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i
propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i
suoi componenti.
Art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il
quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica,
stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo
Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
Art. 124. Un commissario del Governo,
residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative
esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125. Il controllo di legittimità
sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da
un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito,
al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della
deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126. Il Consiglio regionale può
essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il
Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita di formare una
maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per
ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento e disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica,
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento e nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e
provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Art. 127. Ogni legge approvata dal
Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di
opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed entra in
vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è
dichiarata urgente dai Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consigio
regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi
nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel
termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimita davanti alla Corte
Costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle
Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Art. 128. Le Provincie e i Comuni sono
enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della
Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129. Le Provincie e i Comuni sono
anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130. Un organo della Regione,
costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in
forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei
Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere
esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata, agli enti
deliberanti, di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e
la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con
leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
TITOLO VI
Garanzie Costituzionali
Sezione I
La Corte Costituzionale
Art. 134. La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato
e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a
norma della Costituzione.
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria
ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. I giudici sono nominati per
dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e
non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte e incompatibile con quello di membro del
Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione
d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti,
all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.
Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione
e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte Costituzionale non e ammessa alcuna
impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le
altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di
revisione costituzionale.