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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA 1798
COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ROMANA BANDITA E GIURATA IN ROMA NEL GIORNO 20 MARZO 1798 Dichiarazione
dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino Il popolo romano proclama
alla presenza di Dio la seguente dichiarazione dei diritti e dei doveri
dell’uomo e del cittadino. Diritti Art. 1 – I diritti
dell’uomo in società sono la libertà, la eguaglianza, la sicurezza, la
proprietà. Art. 2 – La libertà
consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui. Art. 3 – La eguaglianza
consiste nell’essere la legge la stessa per tutti, e quando protegge, e quando
punisce. La eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, alcun potere
ereditario. Art. 4 – La sicurezza
risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno. Art. 5 – La proprietà
è il diritto di godere e di disporre de’ suoi beni, delle sue entrate, del
frutto del suo lavoro e della sua industria. Art. 6 – La legge è la
volontà generale espressa dalla maggiorità de’ cittadini o de’ loro
rappresentanti. Art. 7 – Ciò che non è
proibito dalla legge, non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a
fare ciò ch’essa non ordina. Art. 8 – Nessuno può
essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, se non ne’ casi
determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Art. 9 – Quelli che
procurano, spediscono, sottoscrivono, eseguiscono, o fanno eseguire atti
arbitrarii, sono colpevoli e devono essere puniti. Art. 10 – Ogni rigore,
non necessario per assicurarsi della persona di un accusato, deve essere
severamente represso dalla legge. Art. 11 – Nessuno può
essere giudicato se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato. Art. 12 – La legge non
deve prescrivere che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto. Art. 13 – Ogni
trattamento, che aggrava la pena determinata dalla legge, è un delitto. Art. 14 – Nessuna legge
criminale o civile può avere alcun effetto retroattivo. Art. 15 – Ognuno può
obbligare il suo tempo e i suoi servizi, ma non può vendersi, né essere
venduto; la persona non è una proprietà alienabile. Art. 16 – Tutte le
contribuzioni sono stabilite per la utilità generale: esse devono essere
ripartite tra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà. Art. 17 – La sovranità
risiede essenzialmente nella universalità de’ cittadini. Art. 18 – Nessun
individuo, nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità. Art. 19 – Nessuno può senza una delegazione formale esercitare
alcuna autorità, né eseguire alcuna funzione pubblica. Art. 20 – Ogni cittadino ha un diritto eguale di concorrere
immediatamente o mediatamente, alla formazione della legge, alla nomina de’
rappresentanti del popolo e dei funzionari pubblici. Art. 21 – Le funzioni pubbliche non possono divenire proprietà di
quelli che le esercitano. Art. 22 – La garanzia
sociale non può esistere, se la divisione de’ poteri non è stabilita, se non
sono fissati i loro limiti, e se non è assicurata la responsabilità de’
funzionarii pubblici. Doveri Art. 1 – Il mantenimento
della società domanda che quelli che la compongono, conoscano ed adempiano
egualmente i loro doveri. Art. 2 – Tutti i doveri
dell’uomo e del cittadino derivano da questi due principii scolpiti dalla
natura in tutti i cuori – Non fare agli altri ciò che non vorreste che si
facesse a voi. – Fare agli altri il bene che vorreste riceverne voi. Art. 3 – Gli obblighi di ciascheduno verso la società consistono nel
difenderla, nel servirla, nel vivere sottomesso alle leggi e rispettar quelli
che ne sono gli organi. Art. 4 – Nessuno è buon cittadino, se non è buon figlio, buon
padre, buon fratello, buon amico, buon marito. Art. 5 – Nessuno è uomo da bene, se non è realmente e
religiosamente osservatore delle leggi. Art. 6 – Chi trasgredisce
apertamente le leggi, si dichiara in istato di guerra con la società. Art. 7 – Chi senza
trasgredire apertamente le leggi, le elude coll’astuzia o co’ raggiri,
offende gl’interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza e della
loro stima. Art. 8 – Il mantenimento
delle proprietà è quello su cui riposano la coltivazione delle terre, tutte le
produzioni, tutti i mezzi di travaglio e tutto l’ordine sociale. Art. 9 – Ogni cittadino
deve i suoi servizii alla patria e al mantenimento della libertà,
dell’eguaglianza e della proprietà, ogni qual volta la legge lo chiama a
difenderle. COSTITUZIONE Art. 1 – La repubblica
romana è una ed indivisibile. Art. 2 – L’universalità dei cittadini romani è il sovrano. Titolo I Divisione del
territorio Art. 3 – La repubblica
romana è divisa in dipartimenti. Essi sono i seguenti: il Cimino, il Circeo, il
Clitumno, il Metauro, il Musone, il Tevere, il Trasimeno, il Tronto. Art. 4 – I limiti dei
dipartimenti possono essere cangiati o rettificati dai consigli legislativi; ma
in tal caso la superficie di un dipartimento non può eccedere cinquantacinque
miriametri quadrati ( Art. 6 – Ogni
dipartimento è distribuito in cantoni e in comuni. Titolo I Stato politico
dei cittadini Art. 6 – Ogni uomo nato
e dimorante nella repubblica romana, il quale compiti i vent’un anni, si è
fatto segnare nel registro civico, e ha quindi dimorato un anno nel territorio
della repubblica e paga una contribuzione diretta di fondo o di persona, diviene
cittadino romano. Nei primi sei mesi dopo lo stabilimento della costituzione la
legge potrà accordare il diritto di cittadinanza a quelli i quali dichiarerà
avere ben meritato della repubblica romana, purché essi abbiano venticinque
anni compiti. Art. 7 – Dal giorno I
del vendemmiale anno 7 dell’era repubblicana, perché uno straniero divenga
cittadino romano, converrà che, dopo essere pervenuto all’età d’anni
ventuno compiti, abbia risieduto nella repubblica per quattordici anni
consecutivi, che paghi una contribuzione diretta, che possegga una proprietà in
beni stabili, o uno stabilimento di agricoltura o di commercio o che abbia
sposato una romana, e che inoltre dichiari nel registro civico la sua intenzione
di stabilirvisi. Art. 8 – Gli individui
iscritti sulla lista degli emigrati della repubblica francese sono esclusi per
sempre dai diritti di cittadini romani e banditi dal territorio della repubblica
romana. Art. 9 – I cittadini
romani possono soli dare il voto nei comizii, ed essere nominati alle funzioni
stabilite dalla costituzione. Art. 10 – L’esercizio
dei diritti di cittadino si perde: 1) per la naturalizzazione
in paese straniero; 2) per l’aggregazione a
qualunque corporazione estera, che supponesse distinzioni di nascita, o esigesse
voti di religione; 3) per l’accettazione di
funzioni o pensioni offerte da un governo estero; 4) per la condanna a pene
afflittive o infamanti, sino alla riabilitazione. Art. 11 – L’esercizio
dei diritti di cittadino resta sospeso: 1) per interdetto
giudiziario a cagione di furore, di demenza, o di imbecillità; 2) per lo stato di
debitore fallito, o erede immediato che ritiene a titolo gratuito o tutta o in
parte la successione di un fallito; 3) per lo stato di
domestico stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa; 4) per lo stato di accusa; 5) per la condanna in
contumacia, finché la sentenza non sia annullata. Art. 12 – L’esercizio
dei diritti di cittadino non si perde, né resta sospeso, se non nei casi
espressi dai due articoli precedenti. Art. 13 – Ogni cittadino
che ha soggiornato sette anni consecutivi fuori del territorio della repubblica,
senza missione o autorizzazione data a nome della nazione, è considerato
straniero. Egli non torna ad essere cittadino romano, se non dopo avere
soddisfatto alle condizioni prescritte dall’articolo settimo. Art. 14 – I giovani non
possono essere iscritti nel registro civico, se non provano di saper leggere e
scrivere, ed esercitare l’agricoltura o un’altra professione meccanica.
Questo articolo non avrà esecuzione, se non dall’anno quindici dell’èra
repubblicana. Titolo III Comizii Art. 15 – I comizii si
compongono dai cittadini domiciliati nello stesso cantone. Il domicilio
richiesto per dare il voto in questi comizii si acquista colla residenza di un
anno, e si perde per l’assenza di un anno. Art. 16 – Nessuno può
farsi rappresentare da un altro nei comizii, né dare il voto per lo stesso
oggetto in più di una di queste adunanze. Art. 17 – Vi sarà
almeno un comizio per cantone. Essendovene di più, ognuno sarà composto di 450
cittadini almeno, o di 900 al più. Si intendono compresi in questi numeri i
cittadini presenti o assenti che hanno diritto di dare il voto. Art. 18 – I comizii si
costituiscono provvisoriamente sotto la presidenza del più vecchio; il più
giovane fa provvisoriamente le funzioni di segretario. Art. 19 – I comizii sono
definitivamente costituiti colla nomina, per via di scrutinio, di un presidente,
di un segretario, e di tre scrutatori. Art. 20 – Insorgendo
difficoltà sulle qualità richieste per dare il voto, il comizio decide; salvo
però, in caso di esclusiva, il ricorso all’amministrazione del dipartimento,
e definitivamente al potere esecutivo. Art. 21 – In ogni altro
caso i consigli legislativi decidono soli sulla validità delle operazioni de’
comizii. Art. 22 – Nessuno può
comparire armato nei comizi. Art. 23 – Appartiene ai
comizii la polizia che riguarda il loro interno. Art. 24 – I comizii si
adunano: 1) per accettare o
rigettare i cangiamenti all’atto costituzionale proposti dalle assemblee di
revisione; 2) per fare le elezioni
che loro appartengono secondo l’atto costituzionale. Art. 25 – Essi si
adunano di pieno diritto il giorno I di germile di ciascun anno, e procedono
secondo le occorrenze alla nomina: 1) dei membri
dell’assemblea elettorale; 2) del pretore e de’
suoi assessori; 3) del presidente della
municipalità, o degli edili nelle comuni di 10.000 abitanti o più. Art. 26 – Subito dopo
tali elezioni, si tengono, nelle comuni al disotto di 10.000 abitanti le
assemblee tribuli che eleggono gli edili di ogni comune e i loro aggiunti. Art. 27 – Ciò che si fa
in un comizio o in un’assemblea tribule, oltre l’oggetto della sua
convocazione e contro le forme determinate dalla costituzione, è nullo. Art. 28 – I comizi e le
assemblee tribuli non fanno alcun’altra elezione, se non quelle che vengono
loro attribuite dall’atto costituzionale. Art. 29 – Tutte le
elezioni si fanno a scrutinio segreto. Art. 30 – Ogni cittadino
legalmente convinto di aver venduto o comprato un voto è escluso dai comizii e
dalle assemblee tribuli e da ogni funzione pubblica per venti anni: e in caso di
recidiva, per sempre. Titolo IV Assemblee
elettorali Art. 31 – Ogni comizio
nomina un elettore in ragione di 200 cittadini presenti o assenti che hanno
diritto di dare il voto in questa assemblea. – Sino al numero di 300
cittadini inclusivamente, non si nomina che un elettore; – se ne nominano due da
301 sino a 500; – tre da 500 sino a 700; – quattro da 701 sino a
900. Art. 32 – Gli elettori,
immediatamente dopo la loro nomina, si riducono a metà, estratti a sorte. Essi si riuniscono a tal
effetto al capo-luogo della municipalità; e l’estrazione della sorte si fa
avanti al presidente, agli edili e al prefetto consolare. Art. 33 – I membri delle
assemblee elettorali sono nominati ogni anno; e non possono essere rieletti, se
non dopo l’intervallo di due anni. Art. 34 – Nessuno potrà
essere nominato elettore, se non ha 25 anni compiuti, e se non riunisce colle
qualità necessarie per esercitare i diritti di cittadino romano, quella di
essere proprietario o usufruttuario o locatario o affittuario di un bene di cui
la rendita annua sia eguale al valor locale di 150 giornate di lavoro. Art. 35 – L’assemblea
elettorale di ogni dipartimento si riunisce il giorno 20 germile di ogni anno; e
termina, in una sola sessione di 10 giorni al più e senza proroga, tutte le
elezioni da farsi, dopo di che essa è disciolta di pieno diritto. Art. 36 – Le assemblee
elettorali non possono trattare di alcun oggetto estraneo alle elezioni delle
quali sono incaricate. Esse non possono spedire, né ricevere alcuna memoria,
petizione o deputazione. Art. 37 – Le assemblee
elettorali non possono corrispondere fra di loro. Art. 38 – Alcun
cittadino, stato membro d’un’assemblea elettorale, non può prendere il
titolo di elettore, né riunirsi in tale qualità con quelli, che sono stati con
lui membri di questa stessa assemblea. La contravvenzione a questo articolo è
un attentato alla sicurezza generale. Art. 39 – Gli articoli
16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 del titolo precedente sui comizii sono
comuni alle assemblee elettorali. Art. 40 – Le assemblee
elettorali eleggono secondo le occorrenze: 1) i membri dei consigli
legislativi, cioè i membri del senato, quindi i membri del tribunato; 2) i membri dell’alta
pretura; 3) gli alti giurati; 4) gli amministratori di
dipartimento; 5) il presidente, e lo
scriba del tribunal criminale; 6) i giudici del tribunal
civile; 7) i presidenti dei
tribunali di censura. Art. 41 – Quando un
cittadino è eletto dalle assemblee elettorali per rimpiazzare un funzionario
morto, dimissionato, o destituito, si considera eletto per quel solo tempo che
rimaneva al funzionario rimpiazzato. Art. 42 – Il prefetto
consolare di ogni dipartimento è tenuto, sotto pena di destituzione,
d’informare il consolato del tempo in cui si aprono e si chiudono le assemblee
elettorali. Egli non può arrestarne, né sospenderne le operazioni, né entrare
nel luogo delle sedute; ma ha il diritto di farsi comunicare il processo verbale
di ciascuna seduta nel termine di 24 ore successive; ed è tenuto di denunziare
al consolato le infrazioni che si fossero fatte all’atto costituzionale. In
tutti i casi, i consigli legislativi pronunziano soli sulla validità delle
operazioni delle assemblee elettorali. Titolo V Potere
legislativo Disposizioni
generali Art. 43 – Il potere
legislativo è esercitato da due consigli distinti e indipendenti l’uno
dall’altro, e aventi un abito particolare. Questi due consigli sono il senato
e il tribunato. Art. 44 – I consigli
legislativi non possono in alcun caso, né collettivamente, né divisamente
delegare ad uno o più dei loro membri, o a chicchessia alcuna delle funzioni
che loro sono attribuite. Art. 45 – Essi non
possono esercitare, né da se stessi, né per mezzo de’ delegati, il potere
esecutivo, né il potere giudiziario. Art. 46 – Sono
incompatibili la qualità di membro dei consigli legislativi e l’esercizio di
un’altra funzione pubblica. Art. 47 – La legge
determina il modo di rimpiazzare, definitivamente o interinalmente, que’
funzionari pubblici che vengono eletti membri de’ consigli legislativi. Art. 48 – Ogni
dipartimento concorre alla nomina de’ membri del senato e de’ membri del
tribunato. Art. 49 – I membri de’
consigli legislativi non appartengono al dipartimento che gli ha nominati, ma
alla nazione intera, e non si può loro dare alcun mandato. Art. 50 – Ogni due anni
il senato si rinnova di un quarto, e il tribunato di un terzo. Art. 51 – I membri che
escono dal senato dopo otto anni, e i membri che escono dal tribunato dopo sei
anni, possono essere rieletti immediatamente, i primi per gli otto anni, e i
secondi per i sei anni seguenti. Art. 52 – Nessuno può
in alcun caso essere membro del senato più di sedici anni, né del tribunato più
di dodici anni consecutivi. Art. 53 – I membri
nuovamente eletti per l’uno, e per l’altro consiglio, si riuniscono in Roma
per il giorno primo del pratile di ogni anno. Art. 54 – Se per
circostanze straordinarie uno de’ due consigli si trovi ridotto a meno di due
terzi de’ suoi membri, egli ne dà avviso al consolato, il quale è tenuto di
convocare senza dilazione i comizii de’ dipartimenti che hanno membri de’
consigli legislativi da rimpiazzare a motivo delle date circostanze. I comizii
nominano immediatamente gli elettori, che procedono ai necessarii rimpiazzamenti. Art. 55 – I due consigli
risiedono sempre nella stessa comune. Art. 56 – I consigli
legislativi avranno ogni anno quattro mesi consecutivi di vacanze simultanee;
l’epoca di queste vacanze è determinata ogni anno da una legge emanata ne’
primi dieci giorni del pratile. Art. 57 – Le funzioni di presidente e di segretario non possono eccedere
la durata di un mese, né nel senato, né nel tribunato. Art. 58 – I due consigli
hanno rispettivamente il diritto di polizia nella sala delle loro sedute e
nell’interiore del recinto che essi hanno determinato. Questo recinto non può
contenere più luoghi separati gli uni dagli altri da contrade, piazze e vie
pubbliche. Art. 59 – I due consigli non possono in alcun caso riunirsi in una stessa
sala, né nello stesso recinto. Art. 60 – Essi hanno
rispettivamente il diritto di polizia sopra i loro membri: ma essi non possono
condannarli a pena maggiore della censura, arresto per otto giorni, o prigione
di tre. Art. 61 – Le sedute
dell’uno e dell’altro consiglio sono pubbliche; il numero degli astanti non
può eccedere il doppio di quello de’ membri rispettivi di ogni consiglio. I
processi verbali delle suddette si stampano. Art. 62 – Nel tribunato
ogni deliberazione si prende sedendo e alzandosi: in caso di dubbio si fa
l’appello nominale, ma allora i voti sono segreti. Nel senato non può essere
presa alcuna deliberazione legislativa, se non coll’appello nominale e a
scrutinio secreto. Art. 63 – Sulla dimanda
di un terzo de’ membri presenti, ogni consiglio può formarsi in comitato
generale e segreto, ma solamente per discutere, non per deliberare. Art. 64 – Non può né
l’uno, né l’altro consiglio creare nel suo seno alcun comitato permanente;
ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembri suscettibile di un esame
preparatorio, ha la facoltà di nominare tra i suoi membri una commissione
speciale che si restringe unicamente nell’oggetto, per cui sarà nominata.
Questa commissione si scioglie subito che il consiglio ha decretato
sull’oggetto di cui essa era incaricata. De’ consigli
legislativi Art. 65 – Ogni membro di
ogni consiglio legislativo riceve, all’anno un’indennizzazione fissata al
valore di 1.200 miriagrammi di
formento (rubbi 51,11). Art. 66 – Il consolato non può far passare o soggiornare alcun corpo di
truppe nella distanza di 2 miriametri ( Art. 67 – Ogni consiglio
legislativo ha la sua guardia propria e distinta. La guardia dell’uno non
può essere più numerosa, né più forte che quella dell’altro, né che
quella del consolato. Art. 68 – I consigli
legislativi non assistono ad alcuna cerimonia pubblica, né vi spediscono alcuna
deputazione. Tribunato Art. 69 – Il numero
de’ membri del tribunato è fissato a 72. Art. 70 – Per essere
eletto membro del tribunato bisogna avere 25 anni compiti, ed essere stato
domiciliato sul territorio della repubblica per 3 anni immediatamente precedenti
la elezione. Art. 71 – Il tribunato
non può deliberare, se la seduta non è composta di 36 membri almeno. Art. 72 – La
proposizione delle leggi appartiene esclusivamente al tribunato. Art. 73 – Non può
essere deliberata, né risoluta alcuna proposizione nel tribunato, se non
osservando le forme seguenti: – si fanno tre letture
della proposizione; l’intervallo tra due di queste letture non può essere
minore di 10 giorni; – dopo ogni lettura si
apre la discussione: per altro dopo la prima o la seconda il tribunato può
dichiarare che vi è luogo alla proroga, o che non vi è luogo a deliberare; – ogni proposizione deve
essere stampata e distribuita due giorni avanti la seconda lettura; – dopo la terza lettura
il tribunato decide se vi è luogo, o no, a prorogare la decisione. Art. 74 – Se le modificazioni e le disposizioni addizionali verranno
proposte dopo la terza lettura, il tribunato può rigettarle subito, ma non può
adottarle, se non dopo un nuovo intervallo di dieci giorni. Art. 75 – Una
proposizione, che sommessa alla discussione, è stata definitivamente rigettata
dopo la terza lettura, non può essere riprodotta, se non dopo un anno passato. Art. 76 – Le
proposizioni adottate dal tribunato si chiamano risoluzioni. Art. 77 – Il preambolo
di ogni risoluzione annunzia: 1) la data delle sedute
nelle quali saranno fatte le tre letture della proposizione; 2) l’atto col quale,
dopo la terza lettura, si è dichiarato che non vi è luogo alla proroga. Art. 78 – Sono esenti
dalle forme prescritte nell’articolo 73 le
risoluzioni, le quali, sopra una previa e necessaria proposizione del consolato,
saranno riconosciute per urgenti con una previa dichiarazione del tribunato. Questa dichiarazione
annunzia la proposizione del consolato, egualmente che i motivi dell’urgenza,
e se ne fa menzione nel preambolo della risoluzione. Art. 79 – Il senato è
composto di 32 membri elettivi e di tutti gli ex consoli non dimissionati, né
destituiti, che non occupano altra funzione pubblica. Questi niente di meno non
vi sederanno, se non per otto anni che seguono la loro uscita dal consolato. Senato Art. 80 – Nessuno può
essere eletto membro del senato: – se non ha 35 anni
compiti; – se non è maritato o
vedovo; – e se non è stato
domiciliato nel territorio della repubblica per 5 anni immediatamente precedenti l’elezione. Art. 81 – La condizione
del domicilio, domandata dall’articolo precedente, e quella che è prescritta
dall’articolo 70, non riguardano i cittadini che sono usciti dal territorio
della repubblica con missione del governo. Art. 82 – Il senato non
può deliberare, se la seduta non è composta di 18 membri almeno. Art. 83 – Appartiene,
esclusivamente, al senato di approvare o rigettare le risoluzioni del tribunato. Art. 84 – Subito che una
risoluzione del tribunato è pervenuta nel senato, il presidente ne legge il
preambolo. Art. 85 – Il senato
ricusa di approvare le risoluzioni del tribunato, che non sono state fatte
secondo le forme prescritte dalla costituzione. Art. 86 – Se la
proposizione è stata dichiarata urgente dal tribunato, il senato delibera per
approvare o rigettare l’atto di urgenza. Art. 87 – Se il senato
rigetta l’atto di urgenza, non può deliberare sul merito della risoluzione. Art. 88 – Se la
risoluzione non è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno tre letture;
l’intervallo tra due di queste letture non può essere minore di cinque
giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni risoluzione si stampa
e distribuisce almeno due giorni prima della seconda lettura. Art. 89 – Le risoluzioni
del tribunato adottate dal senato si chiamano leggi. Art. 90 – Il preambolo
delle leggi annunzia le date delle sedute del senato, nelle quali si sono fatte
le tre letture. Art. 91 – Il decreto col
quale il senato riconosce l’urgenza di una legge, sarà motivato e menzionato
nel preambolo di questa legge. Art. 92 – La
proposizione della legge fatta dal tribunato s’intende di tutti gli articoli
d’uno stesso progetto; il senato deve rigettarli tutti, o approvarli nella
loro totalità. Art. 93 –
L’approvazione del senato si esprime sopra ogni risoluzione colla seguente
formola sottoscritta dal presidente e dai segretarii – il senato approva. – Art. 94 – Il rifiuto di
adottare, per motivo d’ommissione delle forme indicate nell’articolo 73, si
esprime colla seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretarii –
la costituzione annulla. – Art. 95 – Il rifiuto di
approvare il merito della legge proposta è espresso nella seguente formola
sottoscritta dal presidente e dai segretarii – Il senato non può adottare.
– Art. 96 – Nel caso del
precedente articolo il progetto della legge rifiutata non può più presentarsi
dal tribunato, se non dopo un anno passato. Art. 97 – Il tribunato
può niente di meno presentare in qualsiasi epoca un progetto di legge che
contenga degli articoli formanti parte di un progetto già rifiutato. Art. 98 – Il senato è
tenuto di decretare sopra ogni risoluzione in un mese dopo l’indirizzo
fattogliene dal tribunato. Art. 99 – Passato il
mese, senza che il senato abbia decretato, il tribunato può indirizzargli un
messaggio con questi termini: Cittadini
senatori, il tribunato vi ricorda, che nel giorno... vi indirizzò una
risoluzione sull’oggetto... Egli v’invita a decretarne nel tempo fissato
dalla costituzione. Questo
tempo sarà di nuovo d’un mese. Art. 100 – Passato
quest’altro tempo, senza che il senato abbia decretato definitivamente, il
tribunato può dichiarare che il senato col suo silenzio ha approvata la
risoluzione. Egli può in conseguenza mandarla al consolato, per farla eseguire
come una legge: ed è tenuto di avvisarne il senato con un messaggio. Art. 101 – In tale caso,
il preambolo della legge annunzia gli atti del tribunato menzionati nei due
articoli precedenti. Art. 102 –
L’abrogazione di una legge non può essere votata per urgenza, né altrimenti
che sopra una previa e necessaria proposizione del consolato, e coll’appello
nominale e scrutinio segreto dell’uno e dell’altro consiglio. Art. 103 – Il senato
manda nell’istesso giorno le leggi che adotta tanto al tribunato che al
consolato. Art. 104 – Il senato può
cangiare la residenza dei consigli legislativi. Egli in tale caso indica un
nuovo luogo, e l’epoca nella quale i due consigli sono tenuti di rendervisi.
Il decreto del senato su quest’oggetto è irrevocabile. Art. 105 – Nel giorno
stesso di questo decreto non possono né l’uno, né l’altro de’ consigli
deliberare nella comune nella quale hanno risieduto sin allora. I membri che vi
continuassero le loro funzioni, si renderebbero colpevoli di attentato contro la
sicurezza della repubblica. Art. 106 – I consoli che
tardassero o ricusassero di sigillare, promulgare o spedire il decreto di
traslazione de’ consigli legislativi sarebbero colpevoli dello stesso delitto. Art. 107 – Se in termine
di 10 giorni dopo quello fissato dal senato la maggiorità di ciascun dei due
consigli non avrà fatto sapere alla repubblica il suo arrivo nel nuovo luogo
indicato, o la sua riunione in un altro luogo qualunque: gli amministratori
dipartimentali, o in loro mancanza i tribunali civili del dipartimento,
convocheranno i comizii per nominare gli elettori che procedano subito alla
formazione dei nuovi consigli legislativi coll’elezione di 32 deputati per il
senato, e di 72 per il tribunato. Art. 108 – Gli
amministratori dipartimentali, che nel caso dell’articolo precedente,
tardassero a convocare i comizii, si renderebbero colpevoli di alto tradimento e
di attentato contro la sicurezza della repubblica. Art. 109 – Sono
dichiarati colpevoli dello stesso delitto tutti i cittadini che mettessero
ostacolo alla convocazione dei comizii, e delle assemblee elettorali, nel caso
dell’articolo 107. Art. 110 – I membri dei
nuovi consigli legislativi si radunano nel luogo in cui il senato aveva
trasferito le sue sedute. Se essi non possono radunarsi in tal luogo, si avranno
i consigli legislativi dovunque essi si troveranno in maggiorità. Art. 111 – Eccettuato il
caso dell’articolo 104 non può aver origine nel senato alcuna proposizione di
legge. Della garanzia
de’ membri de’ consigli legislativi Art. 112 – I cittadini
che sono stati membri di uno dei due consigli legislativi, non possono essere
citati, né accusati, né giudicati in alcun tempo per quello che hanno detto o
scritto nell’esercizio delle loro funzioni. Art. 113 – I membri dei
consigli legislativi, dal momento della loro nomina sino al trentesimo giorno
dopo spirate le loro funzioni, non possono essere messi in giudizio, se non
nelle forme prescritte dagli articoli seguenti. Art. 114 – Essi possono
per azioni criminose, essere arrestati nell’atto del delitto: ma se ne dà
immediatamente l’avviso ai due consigli legislativi: e il processo non potrà
essere continuato, se non dopo che il tribunato avrà proposto il trasporto
avanti all’alta corte di giustizia, e che il senato lo avrà decretato. Art. 115 – In alcun caso
un membro di un consiglio legislativo non può essere tradotto avanti alcun
altro tribunal criminale ch’all’alta corte di giustizia. Art. 116 – Sono tradotti
avanti alla stessa corte per fatti di tradimento, di dilapidazione, di maneggi
per rovesciar la costituzione, e di attentato contro la sicurezza della
repubblica. Art. 117 – Nessuna
denunzia contro un membro d’un consiglio legislativo può dar luogo a
procedere, se non è stesa in iscritto, firmata e diretta al tribunato. Art. 118 – Se dopo aver
deliberato nella maniera prescritta dall’articolo 73, il tribunato ammette la
denunzia, lo dichiara ne’ seguenti termini – La denunzia contro... per il
fatto... in data de’... sottoscritta da... è ammessa. Art. 119 – L’incolpato
allora è chiamato. Egli ha per comparire il tempo di 3 giorni intieri; ed
allorché comparisce, viene ascoltato nel luogo delle sedute del tribunato. Art. 120 – O si presenti
o no l’incolpato, spirato il tempo accordatogli, il tribunato dichiara se vi
è luogo o no all’esame della sua condotta. Art. 121 – Se il
tribunato dichiara che vi è luogo all’esame, l’incolpato è chiamato dal
senato. Egli ha per comparire due giorni intieri: e se comparisce, viene
ascoltato nell’interno del luogo delle sedute del senato. Art. 122 – O si presenti
o no, l’incolpato spirato il tempo accordatogli, il senato dopo aver
deliberato nelle forme prescritte all’articolo 88, invia, se vi è luogo,
l’incolpato avanti all’alta corte di giustizia. Art. 123 – Ogni
discussione nell’uno e nell’altro consiglio relativa all’incolpazione di
un membro di un consiglio legislativo, si fa in comitato generale. Art. 124 – Ogni
deliberazione su lo stesso oggetto si fa coll’appello nominale ed a scrutinio
segreto. Art. 125 – L’accusa
pronunziata dalla prima sessione dell’alta corte di giustizia contro un membro
di un consiglio legislativo porta seco arresto e sospensione. Se egli è
assoluto dal giudizio della seconda sessione dell’alta corte di giustizia
riprende le sue funzioni. Art. 126 – L’incolpazione
non porta seco né sospensione, né arresto, Relazione dei
due consigli tra di essi Art. 127 – Ogni
consiglio nomina per suo servizio due messaggieri di stato. Art. 128 – Essi portano
a ciascun dei consigli e al consolato le leggi e gli atti dei consigli
legislativi: essi hanno a tal effetto l’entrata nel luogo delle sedute del
consolato: e marciano preceduti da due apparitori. Art. 129 – Uno de’
consigli non può, oltre i quattro mesi fissati dall’articolo 56, sospendere
le sue sedute al di là di cinque giorni, senza il consenso all’altro. Promulgazione
delle leggi Art. 130 – Il consolato
fa munire del sigillo e pubblicare le leggi e gli altri atti de’ consigli
legislativi nei due giorni dopo la ricevuta. Art. 131 – Egli fa
munire del sigillo e promulgare nello stesso giorno le leggi e gli atti de’
consigli legislativi, che sono preceduti da un decreto di urgenza. Art. 132 – La
pubblicazione della legge e degli atti dei consigli legislativi è ordinata
nella forma seguente: – A nome della repubblica romana (legge) o (atto dei
consigli legislativi)... Il consolato ordina che la legge o l’atto legislativo
qui sopra espresso sarà pubblicato, eseguito, e munito del sigillo della
repubblica. Art. 133 – Le leggi,
delle quali il preambolo non attesta l’osservazione delle forme prescritte
dagli articoli 73 e 88, non possono essere promulgate dal consolato: e la sua
responsabilità a questo riguardo dura due anni. Sono eccettuate le leggi per le
quali l’atto di urgenza è stato approvato dal senato. Titolo VI Potere
esecutivo Art. 134 – Il potere
esecutivo è delegato a cinque consoli nominati dai consigli legislativi che
fanno allora le funzioni di assemblea elettorale a nome della nazione. Art. 135 – Allorché vi
è luogo a nominare più di un console, ciascun viene eletto separatamente e
successivamente. L’ordine delle liste e delle nomine non stabilisce alcuna
distinzione, né alcun rango tra gli eletti. Per l’elezione di un console, il
tribunato forma una lista di sei candidati e la presenta al senato, il quale
comincia col farne estrarre tre a sorte, e quindi sceglie uno degli altri due
con scrutinio segreto. Art. 136 – I consoli
devono essere di 35 anni almeno, maritati, o vedovi. Art. 137 – Essi non
possono essere presi che fra i cittadini stati membri di un consiglio
legislativo, consoli, o ministri. La disposizione del presente articolo
comincierà dall’anno 12 dell’èra repubblicana. Art. 138 – Cominciando
dal primo giorno dell’anno 8 dell’èra repubblicana, i membri elettivi dei
consigli legislativi non potranno essere eletti consoli, né ministri, tanto nel
tempo delle loro funzioni legislative, quanto nel corso del primo anno dopo
spirate le stesse funzioni. Art. 139 – Ogni anno
esce d’impiego un console. Nei primi quattro anni, la sorte deciderà della
successiva uscita di quelli che saranno stati nominati la prima volta. Art. 140 – Nessuno dei
membri che escono, può essere rieletto che dopo un numero di anni eguale a
quello degli anni nei quali è stato in funzione. Art. 141 –
L’ascendente e discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e nipote, gli
affini in questi diversi gradi, non possono essere nello stesso tempo consoli, né
succedersi immediatamente nel consolato, se non dopo un numero di anni eguale a
quello degli anni ne’ quali essi sono stati rispettivamente in funzione. Art. 142 – In caso di
vacanza, per morte, dimissione, o altro motivo, di uno de’ consoli, il suo
successore è eletto dai consigli legislativi in termine di 10 giorni. Il
tribunato è tenuto di proporre i candidati ne’ cinque primi giorni, e il
senato di consumare l’elezione ne’ cinque ultimi. Il nuovo membro non è
eletto, se non per il tempo di esercizio che restava al rimpiazzato. Se però
questo tempo non eccede sei mesi, l’eletto resta in funzione sino al fine del
tempo che rimaneva al rimpiazzato, e di più per i cinque anni seguenti. Art. 143 – Ogni volta
che vi saranno più di due consoli da nominarsi, il tribunato farà tutte le
presentazioni nel termine di due giorni, e il senato terminerà le nomine nel
termine de’ due seguenti. Art. 144 – Ogni console
sarà in giro presidente del consolato per soli tre mesi. Il presidente ha la
firma e la custodia del sigillo. Le leggi e gli atti dei consigli legislativi
sono indirizzati al consolato nella persona del suo presidente. Art. 145 – Il consolato
non può deliberare se non vi sono almeno tre consoli presenti. Art. 146 – Egli sceglie
fuori del suo seno un segretario che controfirma le spedizioni, e scrive le
deliberazioni sopra un registro, nel quale ogni membro ha il diritto di fare
inserire il suo parere motivato. Il consolato può, quando lo creda necessario,
deliberare senza l’assistenza del segretario: in tal caso le deliberazioni si
scrivono sopra un registro particolare a uno de’ consoli. Art. 147 – Il consolato
provvede secondo la legge alla sicurezza esterna ed interna della repubblica. Può
fare dei proclami conformi alle leggi, e per la loro esecuzione. Dispone della
forza armata, senza però poterla comandare, né collettivamente, né per mezzo
di alcuno de’ suoi membri, tanto nel tempo delle loro funzioni, quanto pel
corso di due anni immediatamente successivi al termine delle dette funzioni. Art. 148 – Se il
consolato è informato, che si trami qualche cospirazione contro la sicurezza
esteriore o interiore dello stato, può decretare mandati di presentazione o di
arresto contro quelli che sono sospetti di essere autori o complici. Egli può
interrogarli; ma è obbligato, sotto le pene prescritte contro il delitto di
detenzione arbitraria, rimetterli avanti all’uffiziale di polizia nello spazio
di 24 ore. Art. 149 – Il consolato
nomina i generali in capo: egli non può sceglierli tra i parenti o affini di un
console ne’ gradi espressi dall’articolo 141. Art. 150 – Il consolato
nomina parimente tutti gli uffiziali al di su del grado di capitano. La legge
determina il modo delle nomine ai posti di capitanato, e altri impiegati
militari inferiori. Art. 151 – Il consolato
può rivocare tutti gli uffiziali militari di qualunque grado essi sieno. Art. 152 – Il consolato
invigila, e assicura l’esecuzione delle leggi nelle amministrazioni e ne’
tribunali, per mezzo di prefetti consolari da lui nominati. Art. 153 – Il consolato nomina, fuori del suo seno, i ministri, e li
rivoca, quando lo crede conveniente. Non può eleggerli di età minore di 30
anni, né tra i parenti o affini di un console ne’ gradi espressi
nell’articolo 41. Art. 154 – I ministri
corrispondono immediatamente colle autorità che loro sono subordinate. Art. 155 – La legge
determina gli attributi e il numero de’ ministri. Questo numero è
necessariamente di 4 o di 6. Art. 156 – I ministri
non formano consiglio. Art. 157 – I ministri
sono rispettivamente responsabili, tanto delle leggi quanto degli ordini
consolari non eseguiti. Art. 158 – Il consolato
nomina i questori di ogni dipartimento. Art. 159 – Nomina pure i preposti alle direzioni delle contribuzioni
indirette, e all’amministrazione de’ beni nazionali. Art. 160 – L’articolo
114 e i seguenti sino all’articolo 126, inclusivamente, relativi alla garanzia
de’ consigli legislativi, sono comuni ai consoli. Art. 161 – Nel caso in
cui più di due consoli fossero posti in accusa dall’alta corte di giustizia,
i consigli legislativi provvederanno nelle forme ordinarie al loro
rimpiazzamento provvisorio durante il giudizio. Art. 162 – Fuori del
caso degli articoli 119 e 127, i consoli non possono essere citati, né
chiamati, tanto collettivamente, quanto individualmente, né dal tribunato, né
dal senato. Art. 163 – I conti e gli
schiarimenti domandati al consolato dall’uno o dall’altro consiglio saranno
dati in iscritto. Art. 164 – Il consolato
è tenuto ogni anno di presentare in iscritto all’uno e all’altro consiglio,
il prospetto delle spese, la situazione delle finanze, la lista delle pensioni
esistenti, ed il progetto di quello che crede conveniente di stabilire. Deve
anche indicare gli abusi, che sono a sua notizia. Art. 165 – Il consolato
può in ogni tempo invitare in iscritto il tribunato o il senato a prendere un
oggetto in considerazione: può loro proporre delle misure, ma non dei progetti
stesi in forma di leggi. Art. 166 – Nessun
console può assentarsi per più di cinque giorni senza l’autorizzazione
espressa de’ suoi colleghi. Egli non può in alcun caso allontanarsi dal luogo
della residenza del consolato più di quattro miriametri ( Art. 167 – I consoli non
possono, né fuori né nell’interno delle loro case, comparire
nell’esercizio delle loro funzioni, se non nell’abito che loro è destinato. Art. 168 – Il consolato
ha la sua guardia abituale, e pagata a spese della repubblica. Questa guardia è
composta, metà d’infanteria, metà di cavalleria. Essa è eguale in numero a
quella di ognuno de’ consigli legislativi. Art. 169 – Il consolato
è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove ha
sempre il primo luogo. Art. 170 – Ogni console
si fa accompagnare al di fuori da due guardie. Art. 171 – Ogni posto di
forza armata deve ai consoli, tanto collettivamente, quanto individualmente gli
onori militari superiori. Art. 172 – Il consolato
ha due messaggeri di stato, ch’egli nomina e può dimettere. I messaggeri di
stato portano ai due consigli legislativi le lettere e memorie del consolato:
essi a tale effetto hanno l’accesso nel luogo delle sedute dei consigli
legislativi: essi marciano preceduti da due apparitori. Art. 173 – Il consolato
risiede nella stessa comune, in cui risiedono i consigli legislativi. Art. 174 – I consoli
sono alloggiati e ammobigliati a spese della repubblica e nello stesso edifizio. Art. 175 – Il
trattamento di ognuno di loro è fissato ogni anno, al valore di quindici mila
miriagrammi di formento (639 rubbi). Titolo VII Corpi
amministrativi e municipali Art. 176 – Vi sarà in
ogni dipartimento un’amministrazione centrale, e in ogni cantone
un’amministrazione municipale almeno. Art. 177 – Ogni membro
di un’amministrazione dipartimentale o municipale deve avere 25 anni almeno. Art. 178 –
L’ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote,
e gli affini negli stessi gradi, non possono simultaneamente essere membri della
stessa amministrazione, né succedersi, se non dopo un intervallo di due anni. Art. 179 – Ogni
amministrazione dipartimentale è composta di tre membri, ed è rinnovata di un
terzo, ogni 2 anni. Art. 180 – Ogni comune,
di cui la popolazione ascende dai 10.000 abitanti sino a Art. 181 – In ogni
comune, di cui la popolazione è inferiore a 10.000 abitanti, vi è un edile ed
un aggiunto. Art. 182 – La riunione
degli edili di ogni comune forma la municipalità del cantone. Art. 183 – Vi è di più
un presidente della municipalità scelto in ogni cantone. Art. 184 – Nelle comuni,
delle quali la popolazione ascende da 10.000 sino a 100.000 abitanti, vi sono
sette edili, contandovi il loro presidente. Art. 185 – Nelle comuni,
delle quali la popolazione eccede 100.000 abitanti, vi sono almeno tre
municipalità. In queste comuni, la divisione della municipalità si fa in modo,
che la popolazione del circondario di ciascuna non sia minore di 30.000. La
municipalità di ogni circondario è composta di sette edili, contandovi il
presidente. Art. 186 – Nelle comuni
divise in più municipalità vi è un burò centrale per gli oggetti giudicati
indivisibili dai consigli legislativi. Questo burò è composto da tre grandi
edili nominati dal consolato. Art. 187 – Gli edili
sono nominati per due anni, e rinnovati ogni anno per metà o per la parte più
approssimante alla metà, e alternativamente per la frazione più grande, e per
la frazione più piccola. Art. 188 – Gli
amministratori dipartimentali, e gli edili possono essere rieletti una volta
senza intervallo. Art. 189 – Ogni
cittadino, che, due volte di seguito, è stato eletto amministratore
dipartimentale, e ne ha eseguite le funzioni, non può essere eletto di nuovo,
se non dopo l’intervallo di un anno. Lo stesso ha luogo per l’edilità. Art. 190 – Nel caso, in
cui un’amministrazione dipartimentale o municipale perdesse uno o più membri
a cagion di morte, dimissione, destituzione o altrimenti, il consolato nomina,
per compire il numero, gli amministratori temporanei che agiscono in tale qualità
sino all’elezioni seguenti. Art. 191 – Le
amministrazioni dipartimentali e municipali non possono modificare gli atti dei
consigli legislativi, né quelli del consolato, né sospenderne l’esecuzione.
Esse non possono ingerirsi negli oggetti dipendenti dall’ordine giudiziario. Art. 192 – Gli
amministratori sono essenzialmente incaricati delle ripartizioni delle
contribuzioni dirette, e della soprintendenza ai denari provenienti dalle
pubbliche entrate nel loro territorio. La legge determina le regole e il modo
delle loro funzioni, tanto su questi oggetti, quanto su le altre parti
dell’amministrazione interna. Art. 193 – Il consolato
nomina presso ciascuna amministrazione dipartimentale e municipale un prefetto
consolare, e lo revoca quando lo crede conveniente. Questo prefetto invigila, e
sollecita la esecuzione delle leggi. Egli deve avere 25 anni almeno. Art. 194 – Le
municipalità sono subordinate alle amministrazioni dipartimentali, e queste ai
ministri. In conseguenza i ministri possono annullare, ciascuno nella sua parte,
gli atti delle amministrazioni dipartimentali, e queste gli atti delle
municipalità, allorché tali atti sono contrari alle leggi o agli ordini delle
autorità superiori. Art. 195 – I ministri
possono anche sospendere le amministrazioni dipartimentali, che hanno
contravvenuto alle leggi o agli ordini delle autorità superiori; e le
amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso diritto riguardo ai membri delle
municipalità. Art. 196 – Nessuna
sospensione, o annullazione diviene definitiva senza la formale conferma del
consolato. Art. 197 – Il consolato
può altresì annullare immediatamente gli atti delle amministrazioni
dipartimentali o municipali. Egli può sospendere o destituire immediatamente,
allorché lo crede necessario, gli amministratori dipartimentali, e gli edili, e
mandarli avanti ai tribunali del dipartimento, quando i casi lo esigano. Art. 198 – Ogni decreto
che porti cassazione di atti, sospensione o destituzione di amministratori
dipartimentali o di edili, deve essere motivato. Art. 199 – Le
amministrazioni dipartimentali, e le municipalità non possono corrispondere tra
loro, se non sopra gli affari che sono loro attribuiti dalla legge, e non su
gl’interessi generali della repubblica. Art. 200 – Ogni
amministrazione deve ogni anno render conto delle sue operazioni. I conti resi
dalle amministrazioni dipartimentali si stampano, e non possono essere approvati
definitivamente se non dal consolato. Art. 201 – Tutti gli
atti de’ corpi amministrativi si rendono pubblici mediante il deposito del
registro nel quale essi sono descritti, e il quale è aperto a tutti gli
individui dipendenti dall’amministrazione. Questo registro si compie ogni sei
mesi, e se ne fa il deposito nel giorno in cui si compie. La legge può
prorogare, secondo le circostanze, la dilazione fissata per tale deposito. Titolo VIII Amministrazione
della giustizia Disposizioni
generali Art. 202 – Le funzioni
giudiziarie non possono essere esercitate, né dai consigli legislativi, né dal
consolato. Art. 203 – I giudici non
possono ingerirsi nell’esercizio del potere legislativo. Essi non possono
impedire, né sospendere l’esecuzione di alcuna legge, né citare avanti a sé
gli amministratori dipartimentali o gli edili, per motivo delle loro funzioni,
purché non siano autorizzati dal consolato. Art. 204 – Nessuno può
essere deviato dai giudici assegnatigli dalla legge per alcuna commissione, né
per altre attribuzioni, se non quelle, che sono determinate da una legge
anteriore. Art. 205 – I giudici non
possono essere destituiti se non per prevaricazione legalmente giudicata, né
sospesi se non per una accusa ammessa. Art. 206 –
L’ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote,
e gli affini in questi diversi gradi non possono essere simultaneamente membri
dello stesso tribunale. Art. 207 – Le sedute dei
tribunali sono pubbliche: i giudici deliberano in segreto: le sentenze si
pronunziano ad alta voce: esse sono motivate, e, vi si enunziano i termini della
legge applicata. Art. 208 – Nessun
cittadino, se non ha 25 anni compiti, può essere eletto giudice di un tribunale
dipartimentale, né pretore, né assessore del pretore, né membro dell’alta
pretura, né giurato, né prefetto consolare presso i tribunali. Giustizia
civile Art. 209 – Non può
essere impedito il diritto di far giudicare le differenze da arbitri scelti
dalle parti. Art. 210 – La decisione
di questi arbitri è inappellabile, e anche senza ricorso all’alta pretura, se
le parti non ne abbiano fatta espressa riserva. Art. 211 – Vi è in ogni
circondario determinato dalla legge un pretore, e i suoi assessori. Essi sono
tutti eletti per due anni, e possono essere immediatamente, e indefinitivamente
rieletti. Art. 212 – La legge
determina gli oggetti dei quali i pretori, e i loro assessori giudicano in
ultima istanza. Essa ne attribuisce loro degli altri, de’ quali essi
giudicano, restando libero l’appello. Art. 213 – Gli affari,
de’ quali il giudicio non appartiene ai pretori, né in ultima istanza, né
coll’appello, sono portati immediatamente avanti al pretore, e suoi assessori,
per essere conciliati. Se il pretore non può conciliare le parti, le rimette
avanti il tribunale civile. Art. 214 – Vi è un
tribunale civile in ogni dipartimento. Ogni tribunale civile è composto di un
prefetto consolare, del suo sostituto e di uno scriba nominati, e deponibili dal
consolato, e almeno da cinque giudici. Ogni cinque anni si procede
all’elezione dei cinque giudici che possono essere rieletti. Art. 215 – In occasione
della elezione de’ giudici, si nominano anche tre supplementarii, due de’
quali riprendono tra i cittadini che risiedono nella comune, in cui si trova
il tribunale. Art. 216 – Il tribunale
civile giudica in ultima istanza: 1) nei casi terminati dalla legge, 2) sulle
appellazioni dalle sentenze dei pretori, e degli arbitri. Art. 217 – L’appellazione
dei giudicati del tribunal civile si porta al tribunale civile di uno dei tre
altri dipartimenti determinati dalla legge. Art. 218 – Il tribunal
civile non può giudicare in meno di tre giudici. Della
giustizia censoria e criminale Art. 219 – Nessuno può
essere preso, se non per essere condotto avanti all’ufficiale di polizia, e
nessuno può essere arrestato, o detenuto, se non per un mandato di arresto
degli ufficiali di polizia o del consolato nel caso dell’articolo 148: ovvero
di un ordine di cattura o da un tribunale, o da un direttore del giurì di
accusa, o da un atto dell’alta corte di giustizia, nei casi, nei quali le
appartenga di pronunziarla, o di un giudizio di condanna alla prigione o
detenzione censoria. Art. 220 – Affinché
l’atto, che ordina l’arresto possa essere eseguito, conviene: 1) che egli
esprima formalmente il motivo d’arresto, e la legge, in conformità della
quale è ordinato; 2) che questo atto sia notificato a quello che ne è
l’oggetto, e che gliene sia stata lasciata una copia. Art. 221 – Ogni persona
presa o condotta avanti l’uffiziale di polizia si esamina immediatamente o in
un giorno al più tardi. Art. 222 – Se risulta
dall’esame, che non vi è alcun motivo di incolpazione contro di lei, sarà
subito rimessa in libertà: o se vi è motivo di mandarla alla casa d’arresto,
vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale in alcun caso non
potrà eccedere tre giorni. Art. 223 – Nessuna
persona arrestata, può essere ritenuta se dà una sufficiente sicurtà nei casi
nei quali la legge permette di restar libero sotto sicurtà. Art. 224 – Nessuna
persona nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può
essere condotta, o detenuta, se non nei luoghi legalmente e, pubblicamente
destinati per servire di casa di arresto, di giustizia, o di detenzione. Art. 225 – Nessun
custode, o carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù
di un mandato di arresto, secondo le forme prescritte dagli articoli 219 e 220,
di un ordine, di imprigionamento, di un decreto di accusa, o di condanna alla
prigionia, o alla detenzione censoria, e senza che ne sia stata fatta
annotazione nel suo registro. Art. 226 – Ogni custode,
o carceriere, senza che alcun ordine possa dispensarnelo, è obbligato di
presentare la persona detenuta all’uffiziale civile, che ha la polizia della
casa di detenzione, tutte le volte che ne sarà richiesto da questo uffiziale. Art. 227 – La
presentazione della persona detenuta non potrà essere negata ai suoi parenti ed
amici, che esibiranno l’ordine dell’uffiziale civile il quale è sempre
obbligato di accordarlo, quando il custode o il carceriere, non produca un
ordine del giudice di tener la persona arrestata in segreto. Art. 228 – Chiunque di
qualunque posto, o impiego, non autorizzato dalla legge dà, sottoscrive,
eseguisce, o fa eseguire l’ordine di arrestare un individuo, o chiunque anche
nel caso di arresto autorizzato dalla legge, condurrà, riceverà, o riterrà un
individuo in un luogo di detenzione non pubblicamente, e legalmente destinato; e
tutti i custodi, o carcerieri, che contravverranno alle disposizioni dei tre
articoli precedenti, saranno colpevoli del delitto di detenzione arbitraria. Art. 229 – Ogni rigore
impiegato nell’arresto, nella detenzione, o esecuzione, oltre a quello che è
prescritto dalla legge, è un delitto. Art. 230 – Vi sono in
ogni dipartimento, per il giudizio dei delitti, dei quali la pena non è né
afflittiva, né infamante, due tribunali di censura almeno, quattro al più.
Questi tribunali non potranno pronunziare pena più grave della prigione di due
anni. Il giudizio dei delitti, dei quali la pena non eccede il valore di tre
giornate di travaglio, o la prigione di tre giorni, è delegato al tribunale di
polizia composto del pretore, e di due de’ suoi assessori, che giudicano in
ultima istanza. Art. 231 – Ogni
tribunale di censura è composto di un presidente eletto per cinque anni dalle
assemblee elettorali, di due pretori, o assessori del pretore della comune, in
cui è stabilito, di un prefetto consolare, nominati o deponibili dal consolato. Art. 232 – Vi è l’appellazione
dai giudizi del tribunale di censura avanti al tribunal criminale del
dipartimento. Art. 233 – In materia di
delitti importanti pena afflittiva, o infamante, nessuna persona può essere
giudicata, se non sopra un’accusa ammessa dai giurati. Art. 234 – Un primo giurì
dichiara, se l’accusa deve essere ammessa, o rigettata; il fatto è
riconosciuto da un secondo giurì; e la pena determinata dalla legge viene
applicata dai tribunali criminali. Art. 235 – I giurati non
votano se non per scrutinio segreto. Art. 236 – I giurati di
giudizio non potranno nelle 24 ore della loro riunione votare in favore o contro
se non all’unanimità. Essi saranno, durante questo tempo, esclusi da ogni
comunicazione esterna. Se dopo questo tempo dichiarano di non essersi potuti
accordare per dare un voto unanime, essi si riuniranno di nuovo, e la
dichiarazione si farà a maggiorità assoluta. A voti uguali prevale
l’opinione favorevole per l’accusato. Art. 237 – I direttori
del giurì d’accusa, e i presidenti dei tribunali criminali fanno a sorte la
nota dei giurati sulle liste che sono scritte secondo il modo determinato dalla
legge per le amministrazioni centrali, e che possono essere annullate dal
consolato. Art. 238 – Vi sono in
ogni dipartimento tanti giurì d’accusa, quanti tribunali di censura. I
presidenti dei tribunali di censura sono, ciascun nel suo circondario, direttori
del giurì d’accusa. Art. 239 – Nelle comuni
maggiori di 50.000 individui, potranno essere stabiliti dalla legge, oltre il
presidente del tribunale di censura, tanti direttori dei giurì d’accusa,
quanti n’esigerà la spedizione degli affari. Art. 240 – Le funzioni
di prefetto consolare, e di scriba presso il direttore del giurì d’accusa,
sono eseguite dal prefetto consolare, e dallo scriba del tribunale di censura. Art. 241 – Ogni
direttore del giurì di accusa invigila immediatamente sopra a tutti gli
uffiziali di polizia del suo circondario. Art. 242 – Il direttore
del giurì di accusa procede immediatamente come uffiziale di polizia, sulle
denunzie che gli fa il prefetto consolare, sia per uffizio, sia dopo gli ordini
del consolato: 1) sugli attentati contro
la libertà o la sicurezza individuale de’ cittadini; 2) su quelli che sono
commessi contro il diritto delle genti; 3) sull’opposizione
all’eseguimento dei giudizi e di tutti gli atti esecutori emanati dalle
autorità costituite; 4) sulle turbolenze
cagionate, e su i fatti praticati per impedire la percezione delle
contribuzioni, la libera circolazione delle sussistenze e di altri oggetti di
commercio. Art. 243 – Vi è un
tribunale criminale in ogni dipartimento. Art. 244 – Il tribunal
criminale è composto di un presidente, di due giudici presi tra quelli del
tribunal civile, del prefetto consolare presso al tribunal civile, o del suo
sostituto e di uno scriba. Il presidente e lo scriba sono eletti per cinque anni
dalle assemblee elettorali; essi possono essere sempre rieletti. Art. 245 – Il prefetto
consolare è incaricato: 1) di procedere contro i
delitti sugli atti di accusa ammessi dai primi giurati; 2) di trasmettere agli
uffiziali di polizia le denunzie, che gli sono indirizzate direttamente; 3) d’invigilare sui
direttori del giurì d’accusa ed uffiziali di polizia del dipartimento, e di
agire contro di loro seguendo la legge, in caso di negligenza o di fatti più
gravi; 4) di fare istanza nel
corso della processura per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per
l’applicazione della legge; 5) di sollecitare
l’esecuzione dei giudizi resi dal tribunale criminale, e di denunziare gli
abusi, eccessi di potere e prevaricazioni. Art. 246 – I giudici non
possono proporre ai giurati alcuna questione complessa. Art. 247 – Il giurì del
giudizio è composto di 12 giurati almeno: l’accusato può, senza dire i
motivi, ricusarne un numero che la legge determina. Art. 248 – Il processo
avanti al detto tribunale criminale è pubblico, e non si può negare agli
accusati il soccorso di un consiglio, che essi hanno facoltà di scegliere, o
che loro è nominato per uffizio. Art. 249 – Ogni persona
assoluta da un giurì legale, non può essere molestata, né arrestata per lo
stesso fatto. Dell’alta
pretura Art. 250 – Vi sarà in
tutta la repubblica un tribunale di alta pretura che giudica: 1) sulle dimande di
cassazione contro i giudizi dati in ultima istanza dai tribunali; 2) sulle domande di
rimandare un giudizio da un tribunale ad un altro a motivo di sospetto legittimo
o di pubblica sicurezza; 3) sulle questioni
d’incompetenza e sulle azioni intentate contro un tribunale intero. Art. 251 – Nessuno può
essere eletto membro dell’alta pretura se non è maritato o vedovo. Art. 252 – Il tribunale
dell’alta pretura non può mai giudicare del merito degli affari: ma egli
annulla i giudizi resi sulle processure, nelle quali le forme sono state
violate, o che contengono qualche contravvenzione espressa alla legge, e rimette
il merito della causa al tribunale che deve giudicarne. Art. 253 – Ogni anno il
tribunale dell’alta pretura è obbligato d’inviare a ciascuno de’ consigli
legislativi una deputazione che gli presenti lo stato de’ giudizi resi,
coll’indicazione in margine, e il testo della legge che ha determinato il
giudizio. Art. 254 – Il tribunale
dell’alta pretura è composto di otto giudici. Art. 255 – Questo
tribunale è rinnovato di un quarto ogni due anni. Le assemblee elettorali
dei dipartimenti nominano i giudici, che devono rimpiazzare quelli che escono
dal tribunale dell’alta pretura. I giudici di questo tribunale possono essere
rieletti. Art. 256 – Ogni giudice
di questo tribunale ha un supplementario eletto dalla stessa assemblea
elettorale. Art. 257 – Vi è presso
questo tribunale un prefetto consolare e un sostituto, nominati e deponibili dal
consolato. Art. 258 – I consigli
legislativi non possono annullare i giudizi di questo tribunale: possono
peraltro ordinare la procedura contro la persona de’ giudici che avessero
prevaricato. Alta corte di
giustizia Art. 259 – Vi è
un’alta corte di giustizia per giudicare le incolpazioni ammesse dai consigli
legislativi tanto contro i loro proprii membri, quanto contro i consoli. Art. 260 – L’alta
corte di giustizia è composta di un giurì di accusa, e di un giurì di
giudizio, di un direttore del giurì di accusa, di un prefetto nazionale e di
tre giudici. Art. 261 – L’alta
corte di giustizia non si forma se non in virtù di un proclama del tribunato. Art. 262 – Essa si forma
e tiene le sue sedute nel luogo designato dal proclama del tribunato. Questo
luogo non può essere vicino più di quattro miriametri ( Art. 263 – Allorché il
tribunato ha proclamato la formazione dell’alta corte di giustizia, il
tribunale dell’alta pretura cava a sorte sei dei suoi membri in una seduta
pubblica: quindi nomina nella stessa seduta per mezzo di scrutinio segreto tre
di questi sei; i tre giudici così nominati sono i giudici dell’alta corte di
giustizia: essi scelgono tra loro un presidente. Art. 264 – Il tribunale
dell’alta pretura nomina nella stessa seduta per scrutinio alla maggiorità
assoluta due suoi membri per fare all’alta corte di giustizia, uno le funzioni
del direttore del giurì d’accusa, l’altro le funzioni di prefetto
nazionale. Art. 265 – Ogni
assemblea elettorale di ogni dipartimento nomina tutti gli anni otto giurati per
l’alta corte di giustizia. Art. 266 – Il consolato
fa stampare e pubblicare un mese dopo l’epoca delle elezioni la lista dei
giurati nominati presso all’alta corte di giustizia. Art. 267 – L’alta
corte di giustizia si divide in due sezioni: – La prima, detta
sezione d’accusa, è composta dal direttore del giurì di accusa, dal prefetto
nazionale, e da otto alti giurati cavati a sorte sulla lista generale. – La seconda, detta
sezione di giudizio è composta da tre giudici, dal prefetto nazionale, e da 16
alti giurati parimente cavati a sorte sulla lista generale. Titolo IX Della forza
armata Art. 268 – La forza
armata è istituita per difendere lo stato contro i nemici di fuori, e per
assicurare nell’interno il mantenimento dell’ordine, e l’esecuzione delle
leggi. Art. 269 – La forza
pubblica è essenzialmente obbediente, nessun corpo armato può deliberare. Art. 270 – Essa si
distingue in guardia nazionale sedentaria, e guardia nazionale in attività. Della guardia
nazionale sedentaria Art. 271 – La guardia
nazionale sedentaria è composta di tutti i cittadini, e figli di cittadini in
istato di portar le armi. Art. 272 – La sua
organizzazione e la sua disciplina sono eguali per tutta la repubblica; esse
sono determinate dalla legge. Art. 273 – Nessun romano
può esercitare i diritti di cittadino se non è inscritto nel ruolo della
guardia nazionale sedentaria. Art. 274 – Le
distinzioni di grado, e la subordinazione non vi sussistono se non relativamente
al servizio, e nel tempo della sua durata. Art. 275 – Gli uffiziali
della guardia nazionale sedentaria sono eletti temporaneamente dai cittadini che
la compongono, e non possono essere rieletti se non dopo qualche intervallo. Art. 276 – Il comando
della guardia nazionale di un dipartimento intero non può essere affidato
abitualmente ad un solo cittadino. Art. 277 – Se si giudica
necessario di radunare tutta la guardia nazionale di un dipartimento, il
consolato può nominare un comandante temporario. Art. 278 – Il comando
della guardia nazionale sedentaria in una città di 10.000 abitanti, e al di
sopra, non può essere abitualmente confidato ad un solo cittadino. Della guardia
nazionale in attività Art. 279 – La repubblica
mantiene a sue spese anche in tempo di pace, sotto il nome di guardia nazionale
in attività, un’armata di terra e di mare. Art. 280 – L’armata si
forma per arruolamento volontario; e in caso di bisogno nel modo che la legge
determina. Art. 281 – I generali in
capo delle truppe di terra e di mare non sono nominati se non in caso di guerra.
Essi ricevono dal consolato delle commissioni revocabili ad arbitrio. La durata
di queste commissioni si limita ad una campagna; ma esse possono essere
prorogate. Art. 282 – Non vi può
essere generalissimo. Art. 283 – L’armata di
terra e di mare è sottomessa a leggi particolari per la disciplina, per la
forma de’ giudizi, e per la natura delle pene. Art. 284 – Nessuna parte
della guardia nazionale sedentaria, né della guardia nazionale in attività può
agire per il servizio interno della repubblica, se non sulla requisizione in
iscritto dell’autorità civile nelle forme prescritte dalla legge. Art. 285 – La forza
pubblica non può essere requisita dalle autorità civili se non
nell’estensione del loro territorio. Essa non può trasportarsi da un cantone
all’altro senza esservi autorizzata dall’amministrazione del dipartimento, né
quella di un dipartimento in un altro senz’ordine del consolato. Art. 286 – Niente di
meno i consigli legislativi determinano i mezzi d’assicurare colla forza
pubblica l’esecuzione de’ giudizi, e la procedura contro gli accusati su
tutto il territorio della repubblica. Art. 287 – In caso di
pericoli imminenti ogni municipalità può chiamare la guardia nazionale delle
municipalità vicine. In questo caso la municipalità che ha fatto la
requisizione, e i capi delle guardie nazionali che sono state requisite, sono
egualmente obbligate a renderne conto sul momento all’amministrazione
dipartimentale. Art. 288 – Nessuna
truppa straniera può essere introdotta sul territorio della repubblica senza il
previo consenso dei consigli legislativi. Titolo X Istruzione
pubblica Art. 289 – Vi sono nella
repubblica scuole primarie dove gli allievi imparano a leggere, a scrivere, gli
elementi dell’aritmetica e quelli della morale. Art. 290 – Vi sono in
diverse parti della repubblica scuole più alte delle primarie, e il numero
delle quali è determinato dalla legge. Art. 291 – Vi è per
tutta la repubblica un istituto nazionale incaricato di raccogliere le scoperte,
di perfezionare le arti e le scienze. Art. 292 – I diversi
stabilimenti d’istruzione pubblica non hanno fra loro alcun rapporto di
subordinazione né di corrispondenza amministrativa. Art. 293 – I cittadini
hanno il diritto di formare stabilimenti particolari di educazione e
d’istruzione, come anche società libere, per concorrere ai progressi delle
scienze, delle lettere, e delle arti. Art. 294 – Saranno
stabilite delle feste nazionali per mantenere la fratellanza tra i cittadini e
affezionarli alla costituzione, alla patria ed alle leggi. Titolo XI Finanze Contribuzioni Art. 295 – Le
contribuzioni pubbliche sono deliberate, e fissate ogni anno dai consigli
legislativi. A loro soli appartiene di stabilirne. Esse non possono sussistere
al di là di un anno, se non sono espressamente rinnovate. Art. 296 – I consigli
legislativi possono creare quel genere di contribuzioni, che crederanno
necessarie: ma essi devono stabilire ogni anno un’imposizione di fondo, e
un’imposizione personale. Art. 297 – Ogni
individuo, che non trovandosi nel caso degli articoli 10 e 11 della
costituzione, non è stato compreso nel ruolo delle contribuzioni dirette, ha il
diritto di presentarsi alla municipalità, e di scriversi per una contribuzione
personale eguale al valor locale di tre giornate di travaglio agrario. Art. 298 –
L’iscrizione menzionata nell’articolo precedente non può farsi se non nel
mese di messidoro d’ogni anno. Art. 299 – Le
contribuzioni di qualunque natura sono ripartite tra tutti li contribuenti in
proporzione delle loro facoltà. Art. 300 – Il consolato
dirige e invigila sulla percezione e sull’incassamento delle contribuzioni, e
dà a quest’effetto tutti gli ordini necessarii. Art. 301 – I conti
dettagliati della spesa de’ ministri, firmati, e certificati da loro si
rendono pubblici al principio di ogni anno. Sarà lo stesso della ricevuta delle
diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche. Art. 302 – Le liste di
queste spese ed entrate sono distinte secondo la loro natura; esse esprimono le
somme ricevute, e spese, di anno in anno, in ogni parte di amministrazione
generale. Art. 303 – Sono
egualmente pubblicati i conti delle spese particolari ai dipartimenti, e
relative ai tribunali, alle amministrazioni, ai progressi delle scienze, a tutti
i travagli e stabilimenti pubblici. Art. 304 – Le
amministrazioni dipartimentali, e le municipalità non possono fare alcuna
ripartizione al di là delle somme fissate dai consigli legislativi, né
deliberare o permettere senza essere autorizzate da loro, alcun imprestito
locale a carico dei cittadini del dipartimento, del cantone, o della comune. Art. 305 – Ai soli
consigli legislativi appartiene il diritto di regolare la fabbricazione, e
l’emissione di ogni specie di moneta, di fissarne il valore e il peso, e di
determinarne l’impronta. Art. 306 – Il consolato
invigila sulla fabbricazione delle monete e nomina gli uffiziali incaricati di
esercitare immediatamente questa ispezione. Grande
questura e contabilità Art. 307 – Vi sono tre
grandi questori nominati e deponibili dal consolato. Essi non possono esser
presi che tra i cittadini maritati o vedovi. Art. 308 – I grandi
questori sono incaricati d’invigilare sulla riscossione e su tutti i denari
nazionali: – di ordinare il giro
de’ fondi e il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte col consenso dei
consigli legislativi; – di tenere un conto
aperto d’introito e di esito col questore di ogni dipartimento, e colle
diverse agenzie nazionali; – di mantenere coi detti
questori, colle agenzie ed amministrazioni la corrispondenza necessaria per
assicurare l’incassamento esatto e regolare delle pubbliche rendite. Art. 309 – Essi non
possono fare eseguire alcun pagamento sotto pena di prevaricazione, se non in
virtù: 1) di una legge, e sino
alla concorrenza dei fondi decretati sopra ciascuno oggetto; 2) di una decisione del
consolato; 3) della firma del
ministro che ordina la spesa. Art. 310 – Essi non
possono parimente sotto pena di prevaricazione, approvare alcun pagamento se il
mandato sottoscritto dal ministro, cui spetta questo genere di spesa, non
annunzia la data tanto della decisione del consolato, quanto della legge che
autorizza il pagamento. Art. 311 – I questori di
ogni dipartimento e le diverse agenzie nazionali rimettono alla grande questura
i loro conti rispettivi: la grande questura li verifica, e gli ammette
provvisoriamente. Art. 312 – Vi sono tre
commissari della contabilità nazionale, eletti ciascuno separatamente e
successivamente dai consigli legislativi: il tribunato forma a questo effetto
una lista di sei candidati, il senato ne fa estrarre tre a sorte, e sceglie con
scrutinio segreto tra gli altri tre. Art. 313 – Il conto
generale delle entrate e spese della repubblica munito dei conti particolari, e
dei documenti giustificativi, viene presentato dai grandi questori ai commissari
della contabilità che lo verificano e approvano. Art. 314 – I commissari
della contabilità danno riscontro ai consigli legislativi degli abusi, della
mala versazione, e di tutti i casi di responsabilità che scoprono nel corso
delle loro operazioni. Essi propongono, nella parte loro, le misure convenienti
all’interesse della repubblica. Art. 315 – Il risultato
dei conti ammessi dai commissari della contabilità si stampa e rende pubblico. Art. 316 – I commissari
della contabilità non possono essere sospesi, né dimessi se non dai consigli
legislativi. Titolo XII Relazioni
estere Art. 317 – La guerra non
può essere decisa se non da un atto dei consigli legislativi sulla proposizione
formale, e necessaria del consolato. Art. 318 – I due
consigli legislativi concorrono nelle forme ordinarie all’atto, col quale si
decide la guerra. Art. 319 – In caso di
ostilità imminenti, o cominciate, di minaccia, o di preparativi di guerra
contro la repubblica, il consolato è tenuto d’impiegare per la difesa dello
stato i mezzi posti a sua disposizione, coll’obbligo di prevenirne
immediatamente i consigli legislativi. Art. 320 – Il consolato
solo può mantenere delle relazioni politiche al di fuori, condurre le
negoziazioni, distribuire le forze di terra e di mare, come giudica conveniente,
e regolarne la direzione in caso di guerra. Art. 321 – Egli è
autorizzato a fare stipulazioni preliminari di pace: può anche stabilire delle
convenzioni segrete. Art. 322 – Il consolato
conchiude, sottoscrive, o fa sottoscrivere colle potenze straniere tutti i
trattati di pace, di alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, ed altre
convenzioni, che giudica necessarie al bene dello stato. Questi trattati e
convenzioni sono negoziate a nome della repubblica da agenti diplomatici
nominati dal consolato, e incaricati delle sue istruzioni. Art. 323 – Nel caso, in
cui un trattato contenga degli articoli segreti, le disposizioni di questi
articoli non possono essere distruttive degli articoli patenti, né contenere
alcuna alienazione del territorio della repubblica. Art. 324 – I trattati
non sono validi se non dopo essere stati esaminati e ratificati dai consigli
legislativi; niente di meno le condizioni segrete ricevono la loro esecuzione
dal momento stesso in cui sono ratificate dal consolato. Art. 325 – Ambidue i consigli legislativi non deliberano sulla
guerra, né sulla pace, se non in comitato generale. Art. 326 – I forestieri
stabiliti o no nella repubblica romana succedono ai loro parenti forestieri o
romani. Essi possono contrattare, acquistare, e ricevere beni situati nella
repubblica romana, e disporne come i cittadini romani con tutti i mezzi
autorizzati dalle leggi. Titolo XIII Revisione
della Costituzione Art. 327 – Se l’esperienza facesse sentire l’inconveniente di
qualche articolo della costituzione, il senato ne propone la revisione. Art. 328 – La proposizione del senato è in questo caso sottomessa
alla ratifica del tribunato. Art. 329 – Quando la
proposizione di revisione è stata fatta dal senato e ratificata dal tribunato,
se nel corso del settimo anno dopo questa ratifica la proposizione sarà
rinnovata dal senato, ed egualmente ratificato dal tribunato, si convocherà
l’assemblea di revisione. Il tribunato è obbligato
di pronunziare sulle proposizioni di questo genere nei tre mesi susseguenti la
loro notificazione, senza di che esse si intenderanno come rigettate. Art. 330 – Questa
assemblea è formata da cinque membri per dipartimento, tutti eletti nella
stessa maniera che si eleggono i membri dei consigli legislativi, e aventi gli
stessi requisiti che si esigono per il senato. Art. 331 – Il senato
destina per la riunione dell’assemblea di revisione un luogo distante dal
luogo dei consigli legislativi almeno quattro miriametri ( Art. 332 – L’assemblea
di revisione ha il diritto di mutare il luogo della sua residenza osservando la
distanza prescritta dall’articolo precedente. Art. 333 – L’assemblea
di revisione non esercita alcuna funzione né governo. Essa si limita alla
revisione dei soli articoli costituzionali, che le sono stati designati dai
consigli legislativi. Art. 334 – Tutti gli
articoli della costituzione senza eccezione continuano ad essere in vigore
fintanto che i cangiamenti proposti dall’assemblea di revisione non siano
stati accettati dal popolo. Art. 335 – I membri
dell’assemblea di revisione deliberano in comune. Art. 336 – I cittadini,
che sono membri dei consigli legislativi nel tempo in cui si convoca
un’assemblea di revisione, non possono essere eletti membri di questa
assemblea. Art. 337 – L’assemblea
di revisione indirizza immediatamente alle assemblee primarie il progetto di
riforma, che essa ha stabilito. Essa, spedito questo progetto, resta disciolta. Art. 338 – La durata
dell’assemblea di revisione non può in alcun caso eccedere tre mesi. Art. 339 – I membri
dell’assemblea di revisione non possono essere citati, accusati, né giudicati
in alcun tempo per quello che han detto, o scritto nell’esercizio delle loro
funzioni. Nel tempo di queste funzioni, essi non possono essere tradotti in
giudizio se non innanzi all’alta corte di giustizia, e in virtù di una
decisione dei membri stessi dell’assemblea di revisione. Art. 340 – L’assemblea
di revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica; i suoi membri ricevono la
stessa indennità che hanno i membri dei consigli legislativi. Art. 341 – L’assemblea
di revisione ha il diritto di esercitare, o fare esercitare la polizia nella
comune in cui risiede. Titolo XIV Disposizioni
generali Art. 342 – Non esiste
tra i cittadini alcuna superiorità fuori che quella dei funzionari pubblici, e
relativamente all’esercizio delle loro funzioni. Art. 343 – La legge non
riconosce né voti religiosi, né alcun impegno contrario ai diritti naturali
dell’uomo. Art. 344 – Non si può
proibire ad alcuno il dire, scrivere, stampare, e pubblicare i suoi pensieri.
Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro
pubblicazione; ma ognuno sarà responsabile di ciò che avrà pubblicato;
fintantoché la legge abbia determinati i casi di questa responsabilità il
consolato è incaricato di procedere contro gli scritti calunniosi e sediziosi. Art. 345 – Non vi è
previlegio, né maestranza, né diritto di corporazione, né limitazione alla
libertà del commercio, e all’esercizio dell’industria, e delle arti di ogni
specie. Ogni legge proibitiva in questo genere, quando le circostanze la rendono
necessaria, è essenzialmente provvisoria, e non ha effetto se non durante un
anno al più, purché non sia formalmente rinnovata. Art. 346 – La legge
invigila particolarmente sulle professioni che interessano i costumi pubblici,
la sicurezza, e la salute dei cittadini; ma non si può far dipendere
l’ammissione all’esercizio di queste professioni da alcuna prestazione
pecuniaria. Art. 347 – La
costituzione garantisce l’inviolabilità di tutte le proprietà o la giusta
indennità di quelle delle quali la necessità pubblica legalmente comprovata
esigesse il sacrifizio. Art. 348 – La casa di
ogni cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte nessuno ha diritto di
entrarvi, se non nel caso d’incendio, d’inondazione, o di riclamo
proveniente dall’interno della casa. Durante il giorno vi si possono eseguire
gli ordini delle autorità costituite. Nessuna visita domiciliare può aver
luogo, se non in virtù di una legge, e per la persona, o per l’oggetto
espressamente denotati nell’atto, che ordina la visita. Art. 349 – Non si
possono formare corporazioni né associazioni contrarie all’ordine pubblico. Art. 350 – Nessuna
assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare. Art. 351 – Nessuna
società particolare, che si occupi di questioni politiche, può corrispondere
con un’altra, né aggregarsi ad essa, né tener sedute pubbliche composte di
associati, e di assistenti distinti gli uni dagli altri, né imporre condizioni
di ammissione, e di eleggibilità, né arrogarsi diritti di esclusione, né aver
presidenti, o segretari, o oratori, in una parola alcuna organizzazione, né far
portare ai suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione. Art. 352 – I cittadini
non possono esercitare i loro diritti politici, se non nei comizi, o
nell’assemblee tribuli. Art. 353 – Tutti i
cittadini hanno la libertà di dirigere alle autorità pubbliche le petizioni;
ma esse devono essere individuali: nessuna associazione può presentarne delle
collettive, né individuali, eccettuate le autorità costituite, e solamente per
oggetti proprii delle loro incombenze. I petizionari non devono mai dimenticare
il rispetto dovuto alle autorità costituite. Art. 354 – Ogni
attruppamento armato è un attentato alla costituzione; dev’essere sul momento
dissipato dalla forza. Art. 355 – Ogni
attruppamento non armato deve essere egualmente dissipato, prima per via di
comando verbale, e se è necessario colla forza armata. Art. 356 – Più autorità
costituite non possono mai riunirsi per deliberare insieme; alcun atto emanato
da una tale riunione non può essere eseguito. Art. 357 – Nessuno può
portare insegne distintive, che ricordino funzioni anteriormente esercitate, o
de’ servizi prestati. Art. 358 – I membri dei
consigli legislativi, e tutti i funzionari pubblici portano, nell’esercizio
delle loro funzioni, l’abito o il segno dell’autorità di cui sono
rivestiti: la legge ne determina la forma. Art. 359 – Nessun
cittadino può rinunziare, né in tutto, né in parte, all’indennità o al
trattamento, che gli è assegnato dalla legge, a ragion delle funzioni
pubbliche. Art. 360 – Cominciando
dall’anno 16 dell’èra repubblicana, nessuno potrà essere amministratore
dipartimentale, giudice di un tribunale civile, presidente di un tribunale
criminale, prefetto consolare o sostituto, presso un tribunale civile o
criminale, se non è stato almeno per un anno o edile o prefetto consolare
presso una municipalità, o pretore o assessor del pretore, o prefetto consolare
presso un tribunale di censura. Art. 361 – Cominciando
dallo stesso anno, nessuno potrà essere senatore, tribuno, alto pretore,
prefetto consolare presso l’alta pretura, gran questore, se non è stato
almeno un anno o amministrator dipartimentale, o giudice di un tribunal civile,
o presidente di un tribunal criminale, o prefetto, o sostituto del prefetto
consolare presso un tribunale civile, o criminale, o in gradi maggiori di
questi. Art. 362 – I difensori
della patria rivestiti di un grado di ufficiale possono, nel tempo di pace,
essere nominati a tutte le funzioni designate e nell’ordine determinato dai
due articoli precedenti. Essi ripigliano i loro gradi militari, dopo la
cessazione delle loro funzioni civili. Art. 363 – Vi è nella
repubblica uniformità di leggi civili e criminali, di pesi, e di misure. Art. 364 – L’èra
repubblicana che comincia al 22 settembre 1792, giorno della fondazione della
repubblica francese, è comune alla repubblica romana. Art. 365 – Sarà fatta
sugli emigrati una legge che non potrà essere cangiata se non nelle forme
determinate dagli articoli 336 e seguenti della costituzione. Art. 366 – La nazione
romana proclama come garanzia della fede pubblica, che dopo un’alienazione
legalmente consumata di beni nazionali, qual che ne sia l’origine,
l’acquirente legittimo non può essere spogliato, salva al terzo riclamante la
sicurezza, di essere, se vi è luogo, indennizzato dal tesoro nazionale. Art. 367 – Alcun
funzionario stabilito dalla presente costituzione console, ministro,
legislatore, questore, amministratore, edile, elettore, pretore, giudice,
prefetto consolare, giurato ordinario o speciale, o alto giurato, segretario,
scriba, o altro qualunque non potrà esercitare alcuna funzione prima di aver
prestato il giuramento di odio alla monarchia, e all’anarchia, e di fedeltà,
ed attaccamento alla repubblica, ed alla costituzione. Art. 368 – Le differenti
nomine attribuite colla presente costituzione a tutte le funzioni emanatevi ai
comizii, alle assemblee tribuli, alle assemblee elettorali, ai consigli
legislativi, ed ai consoli, saranno fatte per la prima volta dal generale
comandante le truppe francesi in Roma. Esse avranno lo stesso effetto e la
stessa durata, come se fossero state fatte secondo il modo costituzionale.
Facendo queste nomine il generale non sarà vincolato dalle regole stabilite
nella presente costituzione. Tutti quelli, che egli nominerà alle funzioni
civili o militari, acquisteranno i pieni diritti di cittadino romano. Art. 369 – Sarà fatto
al più presto un trattato di alleanza tra la repubblica romana e la repubblica
francese. Sino alla ratifica di
questo trattato ogni legge emanata dai consigli legislativi romani non potrà
essere promulgata ed eseguita, se non dopo la previa approvazione del general
comandante le truppe francesi in Roma, il quale potrà anche di propria autorità
fare quelle leggi che gli sembrassero urgenti, uniformandosi alle istruzioni
direttegli dal direttorio esecutivo della repubblica francese. Il consolato dovrà
promulgare queste ultime, come se fossero emanate dal potere legislativo. Art. 370 – Alcuno dei
poteri istituiti dalla costituzione non ha il diritto di cangiarla nella sua
totalità, né in alcuna delle sue parti, salve le riforme che potrebbero
esservi fatte per via di revisione secondo le disposizioni del titolo XIII. Art. 371 – I cittadini
si ricorderanno per sempre, che dalla bontà delle scelte nei comizii, ed
assemblee tribuli dipendono principalmente la durata, la conservazione, e la
prosperità della repubblica. Art. 372 – Il popolo
romano rimette il deposito della presente costituzione alla fedeltà dei
consigli legislativi, dei consoli, degli amministratori e dei giudici; alla
vigilanza dei padri di famiglia, alle spose, ed alle madri, all’affezione dei
giovani cittadini, al coraggio di tutti i romani. FONTE: A. Aquarone, M. D’Addio
e G. Negri, Le Costituzioni italiane,
Edizioni Comunità, Milano 1958. COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ROMANA BANDITA E GIURATA IN ROMA NEL GIORNO 20 MARZO 1798 Dichiarazione
dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino Il popolo romano proclama
alla presenza di Dio la seguente dichiarazione dei diritti e dei doveri
dell’uomo e del cittadino. Diritti Art. 1 – I diritti
dell’uomo in società sono la libertà, la eguaglianza, la sicurezza, la
proprietà. Art. 2 – La libertà
consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui. Art. 3 – La eguaglianza
consiste nell’essere la legge la stessa per tutti, e quando protegge, e quando
punisce. La eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, alcun potere
ereditario. Art. 4 – La sicurezza
risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno. Art. 5 – La proprietà
è il diritto di godere e di disporre de’ suoi beni, delle sue entrate, del
frutto del suo lavoro e della sua industria. Art. 6 – La legge è la
volontà generale espressa dalla maggiorità de’ cittadini o de’ loro
rappresentanti. Art. 7 – Ciò che non è
proibito dalla legge, non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a
fare ciò ch’essa non ordina. Art. 8 – Nessuno può
essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, se non ne’ casi
determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Art. 9 – Quelli che
procurano, spediscono, sottoscrivono, eseguiscono, o fanno eseguire atti
arbitrarii, sono colpevoli e devono essere puniti. Art. 10 – Ogni rigore,
non necessario per assicurarsi della persona di un accusato, deve essere
severamente represso dalla legge. Art. 11 – Nessuno può
essere giudicato se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato. Art. 12 – La legge non
deve prescrivere che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto. Art. 13 – Ogni
trattamento, che aggrava la pena determinata dalla legge, è un delitto. Art. 14 – Nessuna legge
criminale o civile può avere alcun effetto retroattivo. Art. 15 – Ognuno può
obbligare il suo tempo e i suoi servizi, ma non può vendersi, né essere
venduto; la persona non è una proprietà alienabile. Art. 16 – Tutte le
contribuzioni sono stabilite per la utilità generale: esse devono essere
ripartite tra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà. Art. 17 – La sovranità
risiede essenzialmente nella universalità de’ cittadini. Art. 18 – Nessun
individuo, nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità. Art. 19 – Nessuno può senza una delegazione formale esercitare
alcuna autorità, né eseguire alcuna funzione pubblica. Art. 20 – Ogni cittadino ha un diritto eguale di concorrere
immediatamente o mediatamente, alla formazione della legge, alla nomina de’
rappresentanti del popolo e dei funzionari pubblici. Art. 21 – Le funzioni pubbliche non possono divenire proprietà di
quelli che le esercitano. Art. 22 – La garanzia
sociale non può esistere, se la divisione de’ poteri non è stabilita, se non
sono fissati i loro limiti, e se non è assicurata la responsabilità de’
funzionarii pubblici. Doveri Art. 1 – Il mantenimento
della società domanda che quelli che la compongono, conoscano ed adempiano
egualmente i loro doveri. Art. 2 – Tutti i doveri
dell’uomo e del cittadino derivano da questi due principii scolpiti dalla
natura in tutti i cuori – Non fare agli altri ciò che non vorreste che si
facesse a voi. – Fare agli altri il bene che vorreste riceverne voi. Art. 3 – Gli obblighi di ciascheduno verso la società consistono nel
difenderla, nel servirla, nel vivere sottomesso alle leggi e rispettar quelli
che ne sono gli organi. Art. 4 – Nessuno è buon cittadino, se non è buon figlio, buon
padre, buon fratello, buon amico, buon marito. Art. 5 – Nessuno è uomo da bene, se non è realmente e
religiosamente osservatore delle leggi. Art. 6 – Chi trasgredisce
apertamente le leggi, si dichiara in istato di guerra con la società. Art. 7 – Chi senza
trasgredire apertamente le leggi, le elude coll’astuzia o co’ raggiri,
offende gl’interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza e della
loro stima. Art. 8 – Il mantenimento
delle proprietà è quello su cui riposano la coltivazione delle terre, tutte le
produzioni, tutti i mezzi di travaglio e tutto l’ordine sociale. Art. 9 – Ogni cittadino
deve i suoi servizii alla patria e al mantenimento della libertà,
dell’eguaglianza e della proprietà, ogni qual volta la legge lo chiama a
difenderle. COSTITUZIONE Art. 1 – La repubblica
romana è una ed indivisibile. Art. 2 – L’universalità dei cittadini romani è il sovrano. Titolo I Divisione del
territorio Art. 3 – La repubblica
romana è divisa in dipartimenti. Essi sono i seguenti: il Cimino, il Circeo, il
Clitumno, il Metauro, il Musone, il Tevere, il Trasimeno, il Tronto. Art. 4 – I limiti dei
dipartimenti possono essere cangiati o rettificati dai consigli legislativi; ma
in tal caso la superficie di un dipartimento non può eccedere cinquantacinque
miriametri quadrati ( Art. 6 – Ogni
dipartimento è distribuito in cantoni e in comuni. Titolo I Stato politico
dei cittadini Art. 6 – Ogni uomo nato
e dimorante nella repubblica romana, il quale compiti i vent’un anni, si è
fatto segnare nel registro civico, e ha quindi dimorato un anno nel territorio
della repubblica e paga una contribuzione diretta di fondo o di persona, diviene
cittadino romano. Nei primi sei mesi dopo lo stabilimento della costituzione la
legge potrà accordare il diritto di cittadinanza a quelli i quali dichiarerà
avere ben meritato della repubblica romana, purché essi abbiano venticinque
anni compiti. Art. 7 – Dal giorno I
del vendemmiale anno 7 dell’era repubblicana, perché uno straniero divenga
cittadino romano, converrà che, dopo essere pervenuto all’età d’anni
ventuno compiti, abbia risieduto nella repubblica per quattordici anni
consecutivi, che paghi una contribuzione diretta, che possegga una proprietà in
beni stabili, o uno stabilimento di agricoltura o di commercio o che abbia
sposato una romana, e che inoltre dichiari nel registro civico la sua intenzione
di stabilirvisi. Art. 8 – Gli individui
iscritti sulla lista degli emigrati della repubblica francese sono esclusi per
sempre dai diritti di cittadini romani e banditi dal territorio della repubblica
romana. Art. 9 – I cittadini
romani possono soli dare il voto nei comizii, ed essere nominati alle funzioni
stabilite dalla costituzione. Art. 10 – L’esercizio
dei diritti di cittadino si perde: 1) per la naturalizzazione
in paese straniero; 2) per l’aggregazione a
qualunque corporazione estera, che supponesse distinzioni di nascita, o esigesse
voti di religione; 3) per l’accettazione di
funzioni o pensioni offerte da un governo estero; 4) per la condanna a pene
afflittive o infamanti, sino alla riabilitazione. Art. 11 – L’esercizio
dei diritti di cittadino resta sospeso: 1) per interdetto
giudiziario a cagione di furore, di demenza, o di imbecillità; 2) per lo stato di
debitore fallito, o erede immediato che ritiene a titolo gratuito o tutta o in
parte la successione di un fallito; 3) per lo stato di
domestico stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa; 4) per lo stato di accusa; 5) per la condanna in
contumacia, finché la sentenza non sia annullata. Art. 12 – L’esercizio
dei diritti di cittadino non si perde, né resta sospeso, se non nei casi
espressi dai due articoli precedenti. Art. 13 – Ogni cittadino
che ha soggiornato sette anni consecutivi fuori del territorio della repubblica,
senza missione o autorizzazione data a nome della nazione, è considerato
straniero. Egli non torna ad essere cittadino romano, se non dopo avere
soddisfatto alle condizioni prescritte dall’articolo settimo. Art. 14 – I giovani non
possono essere iscritti nel registro civico, se non provano di saper leggere e
scrivere, ed esercitare l’agricoltura o un’altra professione meccanica.
Questo articolo non avrà esecuzione, se non dall’anno quindici dell’èra
repubblicana. Titolo III Comizii Art. 15 – I comizii si
compongono dai cittadini domiciliati nello stesso cantone. Il domicilio
richiesto per dare il voto in questi comizii si acquista colla residenza di un
anno, e si perde per l’assenza di un anno. Art. 16 – Nessuno può
farsi rappresentare da un altro nei comizii, né dare il voto per lo stesso
oggetto in più di una di queste adunanze. Art. 17 – Vi sarà
almeno un comizio per cantone. Essendovene di più, ognuno sarà composto di 450
cittadini almeno, o di 900 al più. Si intendono compresi in questi numeri i
cittadini presenti o assenti che hanno diritto di dare il voto. Art. 18 – I comizii si
costituiscono provvisoriamente sotto la presidenza del più vecchio; il più
giovane fa provvisoriamente le funzioni di segretario. Art. 19 – I comizii sono
definitivamente costituiti colla nomina, per via di scrutinio, di un presidente,
di un segretario, e di tre scrutatori. Art. 20 – Insorgendo
difficoltà sulle qualità richieste per dare il voto, il comizio decide; salvo
però, in caso di esclusiva, il ricorso all’amministrazione del dipartimento,
e definitivamente al potere esecutivo. Art. 21 – In ogni altro
caso i consigli legislativi decidono soli sulla validità delle operazioni de’
comizii. Art. 22 – Nessuno può
comparire armato nei comizi. Art. 23 – Appartiene ai
comizii la polizia che riguarda il loro interno. Art. 24 – I comizii si
adunano: 1) per accettare o
rigettare i cangiamenti all’atto costituzionale proposti dalle assemblee di
revisione; 2) per fare le elezioni
che loro appartengono secondo l’atto costituzionale. Art. 25 – Essi si
adunano di pieno diritto il giorno I di germile di ciascun anno, e procedono
secondo le occorrenze alla nomina: 1) dei membri
dell’assemblea elettorale; 2) del pretore e de’
suoi assessori; 3) del presidente della
municipalità, o degli edili nelle comuni di 10.000 abitanti o più. Art. 26 – Subito dopo
tali elezioni, si tengono, nelle comuni al disotto di 10.000 abitanti le
assemblee tribuli che eleggono gli edili di ogni comune e i loro aggiunti. Art. 27 – Ciò che si fa
in un comizio o in un’assemblea tribule, oltre l’oggetto della sua
convocazione e contro le forme determinate dalla costituzione, è nullo. Art. 28 – I comizi e le
assemblee tribuli non fanno alcun’altra elezione, se non quelle che vengono
loro attribuite dall’atto costituzionale. Art. 29 – Tutte le
elezioni si fanno a scrutinio segreto. Art. 30 – Ogni cittadino
legalmente convinto di aver venduto o comprato un voto è escluso dai comizii e
dalle assemblee tribuli e da ogni funzione pubblica per venti anni: e in caso di
recidiva, per sempre. Titolo IV Assemblee
elettorali Art. 31 – Ogni comizio
nomina un elettore in ragione di 200 cittadini presenti o assenti che hanno
diritto di dare il voto in questa assemblea. – Sino al numero di 300
cittadini inclusivamente, non si nomina che un elettore; – se ne nominano due da
301 sino a 500; – tre da 500 sino a 700; – quattro da 701 sino a
900. Art. 32 – Gli elettori,
immediatamente dopo la loro nomina, si riducono a metà, estratti a sorte. Essi si riuniscono a tal
effetto al capo-luogo della municipalità; e l’estrazione della sorte si fa
avanti al presidente, agli edili e al prefetto consolare. Art. 33 – I membri delle
assemblee elettorali sono nominati ogni anno; e non possono essere rieletti, se
non dopo l’intervallo di due anni. Art. 34 – Nessuno potrà
essere nominato elettore, se non ha 25 anni compiuti, e se non riunisce colle
qualità necessarie per esercitare i diritti di cittadino romano, quella di
essere proprietario o usufruttuario o locatario o affittuario di un bene di cui
la rendita annua sia eguale al valor locale di 150 giornate di lavoro. Art. 35 – L’assemblea
elettorale di ogni dipartimento si riunisce il giorno 20 germile di ogni anno; e
termina, in una sola sessione di 10 giorni al più e senza proroga, tutte le
elezioni da farsi, dopo di che essa è disciolta di pieno diritto. Art. 36 – Le assemblee
elettorali non possono trattare di alcun oggetto estraneo alle elezioni delle
quali sono incaricate. Esse non possono spedire, né ricevere alcuna memoria,
petizione o deputazione. Art. 37 – Le assemblee
elettorali non possono corrispondere fra di loro. Art. 38 – Alcun
cittadino, stato membro d’un’assemblea elettorale, non può prendere il
titolo di elettore, né riunirsi in tale qualità con quelli, che sono stati con
lui membri di questa stessa assemblea. La contravvenzione a questo articolo è
un attentato alla sicurezza generale. Art. 39 – Gli articoli
16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 del titolo precedente sui comizii sono
comuni alle assemblee elettorali. Art. 40 – Le assemblee
elettorali eleggono secondo le occorrenze: 1) i membri dei consigli
legislativi, cioè i membri del senato, quindi i membri del tribunato; 2) i membri dell’alta
pretura; 3) gli alti giurati; 4) gli amministratori di
dipartimento; 5) il presidente, e lo
scriba del tribunal criminale; 6) i giudici del tribunal
civile; 7) i presidenti dei
tribunali di censura. Art. 41 – Quando un
cittadino è eletto dalle assemblee elettorali per rimpiazzare un funzionario
morto, dimissionato, o destituito, si considera eletto per quel solo tempo che
rimaneva al funzionario rimpiazzato. Art. 42 – Il prefetto
consolare di ogni dipartimento è tenuto, sotto pena di destituzione,
d’informare il consolato del tempo in cui si aprono e si chiudono le assemblee
elettorali. Egli non può arrestarne, né sospenderne le operazioni, né entrare
nel luogo delle sedute; ma ha il diritto di farsi comunicare il processo verbale
di ciascuna seduta nel termine di 24 ore successive; ed è tenuto di denunziare
al consolato le infrazioni che si fossero fatte all’atto costituzionale. In
tutti i casi, i consigli legislativi pronunziano soli sulla validità delle
operazioni delle assemblee elettorali. Titolo V Potere
legislativo Disposizioni
generali Art. 43 – Il potere
legislativo è esercitato da due consigli distinti e indipendenti l’uno
dall’altro, e aventi un abito particolare. Questi due consigli sono il senato
e il tribunato. Art. 44 – I consigli
legislativi non possono in alcun caso, né collettivamente, né divisamente
delegare ad uno o più dei loro membri, o a chicchessia alcuna delle funzioni
che loro sono attribuite. Art. 45 – Essi non
possono esercitare, né da se stessi, né per mezzo de’ delegati, il potere
esecutivo, né il potere giudiziario. Art. 46 – Sono
incompatibili la qualità di membro dei consigli legislativi e l’esercizio di
un’altra funzione pubblica. Art. 47 – La legge
determina il modo di rimpiazzare, definitivamente o interinalmente, que’
funzionari pubblici che vengono eletti membri de’ consigli legislativi. Art. 48 – Ogni
dipartimento concorre alla nomina de’ membri del senato e de’ membri del
tribunato. Art. 49 – I membri de’
consigli legislativi non appartengono al dipartimento che gli ha nominati, ma
alla nazione intera, e non si può loro dare alcun mandato. Art. 50 – Ogni due anni
il senato si rinnova di un quarto, e il tribunato di un terzo. Art. 51 – I membri che
escono dal senato dopo otto anni, e i membri che escono dal tribunato dopo sei
anni, possono essere rieletti immediatamente, i primi per gli otto anni, e i
secondi per i sei anni seguenti. Art. 52 – Nessuno può
in alcun caso essere membro del senato più di sedici anni, né del tribunato più
di dodici anni consecutivi. Art. 53 – I membri
nuovamente eletti per l’uno, e per l’altro consiglio, si riuniscono in Roma
per il giorno primo del pratile di ogni anno. Art. 54 – Se per
circostanze straordinarie uno de’ due consigli si trovi ridotto a meno di due
terzi de’ suoi membri, egli ne dà avviso al consolato, il quale è tenuto di
convocare senza dilazione i comizii de’ dipartimenti che hanno membri de’
consigli legislativi da rimpiazzare a motivo delle date circostanze. I comizii
nominano immediatamente gli elettori, che procedono ai necessarii
rimpiazzamenti. Art. 55 – I due consigli
risiedono sempre nella stessa comune. Art. 56 – I consigli
legislativi avranno ogni anno quattro mesi consecutivi di vacanze simultanee;
l’epoca di queste vacanze è determinata ogni anno da una legge emanata ne’
primi dieci giorni del pratile. Art. 57 – Le funzioni di presidente e di segretario non possono eccedere
la durata di un mese, né nel senato, né nel tribunato. Art. 58 – I due consigli
hanno rispettivamente il diritto di polizia nella sala delle loro sedute e
nell’interiore del recinto che essi hanno determinato. Questo recinto non può
contenere più luoghi separati gli uni dagli altri da contrade, piazze e vie
pubbliche. Art. 59 – I due consigli non possono in alcun caso riunirsi in una stessa
sala, né nello stesso recinto. Art. 60 – Essi hanno
rispettivamente il diritto di polizia sopra i loro membri: ma essi non possono
condannarli a pena maggiore della censura, arresto per otto giorni, o prigione
di tre. Art. 61 – Le sedute
dell’uno e dell’altro consiglio sono pubbliche; il numero degli astanti non
può eccedere il doppio di quello de’ membri rispettivi di ogni consiglio. I
processi verbali delle suddette si stampano. Art. 62 – Nel tribunato
ogni deliberazione si prende sedendo e alzandosi: in caso di dubbio si fa
l’appello nominale, ma allora i voti sono segreti. Nel senato non può essere
presa alcuna deliberazione legislativa, se non coll’appello nominale e a
scrutinio secreto. Art. 63 – Sulla dimanda
di un terzo de’ membri presenti, ogni consiglio può formarsi in comitato
generale e segreto, ma solamente per discutere, non per deliberare. Art. 64 – Non può né
l’uno, né l’altro consiglio creare nel suo seno alcun comitato permanente;
ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembri suscettibile di un esame
preparatorio, ha la facoltà di nominare tra i suoi membri una commissione
speciale che si restringe unicamente nell’oggetto, per cui sarà nominata.
Questa commissione si scioglie subito che il consiglio ha decretato
sull’oggetto di cui essa era incaricata. De’ consigli
legislativi Art. 65 – Ogni membro di
ogni consiglio legislativo riceve, all’anno un’indennizzazione fissata al
valore di 1.200 miriagrammi di
formento (rubbi 51,11). Art. 66 – Il consolato non può far passare o soggiornare alcun corpo di
truppe nella distanza di 2 miriametri ( Art. 67 – Ogni consiglio
legislativo ha la sua guardia propria e distinta. La guardia dell’uno non
può essere più numerosa, né più forte che quella dell’altro, né che
quella del consolato. Art. 68 – I consigli
legislativi non assistono ad alcuna cerimonia pubblica, né vi spediscono alcuna
deputazione. Tribunato Art. 69 – Il numero
de’ membri del tribunato è fissato a 72. Art. 70 – Per essere
eletto membro del tribunato bisogna avere 25 anni compiti, ed essere stato
domiciliato sul territorio della repubblica per 3 anni immediatamente precedenti
la elezione. Art. 71 – Il tribunato
non può deliberare, se la seduta non è composta di 36 membri almeno. Art. 72 – La
proposizione delle leggi appartiene esclusivamente al tribunato. Art. 73 – Non può
essere deliberata, né risoluta alcuna proposizione nel tribunato, se non
osservando le forme seguenti: – si fanno tre letture
della proposizione; l’intervallo tra due di queste letture non può essere
minore di 10 giorni; – dopo ogni lettura si
apre la discussione: per altro dopo la prima o la seconda il tribunato può
dichiarare che vi è luogo alla proroga, o che non vi è luogo a deliberare; – ogni proposizione deve
essere stampata e distribuita due giorni avanti la seconda lettura; – dopo la terza lettura
il tribunato decide se vi è luogo, o no, a prorogare la decisione. Art. 74 – Se le modificazioni e le disposizioni addizionali verranno
proposte dopo la terza lettura, il tribunato può rigettarle subito, ma non può
adottarle, se non dopo un nuovo intervallo di dieci giorni. Art. 75 – Una
proposizione, che sommessa alla discussione, è stata definitivamente rigettata
dopo la terza lettura, non può essere riprodotta, se non dopo un anno passato. Art. 76 – Le
proposizioni adottate dal tribunato si chiamano risoluzioni. Art. 77 – Il preambolo
di ogni risoluzione annunzia: 1) la data delle sedute
nelle quali saranno fatte le tre letture della proposizione; 2) l’atto col quale,
dopo la terza lettura, si è dichiarato che non vi è luogo alla proroga. Art. 78 – Sono esenti
dalle forme prescritte nell’articolo 73 le
risoluzioni, le quali, sopra una previa e necessaria proposizione del consolato,
saranno riconosciute per urgenti con una previa dichiarazione del tribunato. Questa dichiarazione
annunzia la proposizione del consolato, egualmente che i motivi dell’urgenza,
e se ne fa menzione nel preambolo della risoluzione. Art. 79 – Il senato è
composto di 32 membri elettivi e di tutti gli ex consoli non dimissionati, né
destituiti, che non occupano altra funzione pubblica. Questi niente di meno non
vi sederanno, se non per otto anni che seguono la loro uscita dal consolato. Senato Art. 80 – Nessuno può
essere eletto membro del senato: – se non ha 35 anni
compiti; – se non è maritato o
vedovo; – e se non è stato
domiciliato nel territorio della repubblica per 5 anni immediatamente precedenti l’elezione. Art. 81 – La condizione
del domicilio, domandata dall’articolo precedente, e quella che è prescritta
dall’articolo 70, non riguardano i cittadini che sono usciti dal territorio
della repubblica con missione del governo. Art. 82 – Il senato non
può deliberare, se la seduta non è composta di 18 membri almeno. Art. 83 – Appartiene,
esclusivamente, al senato di approvare o rigettare le risoluzioni del tribunato. Art. 84 – Subito che una
risoluzione del tribunato è pervenuta nel senato, il presidente ne legge il
preambolo. Art. 85 – Il senato
ricusa di approvare le risoluzioni del tribunato, che non sono state fatte
secondo le forme prescritte dalla costituzione. Art. 86 – Se la
proposizione è stata dichiarata urgente dal tribunato, il senato delibera per
approvare o rigettare l’atto di urgenza. Art. 87 – Se il senato
rigetta l’atto di urgenza, non può deliberare sul merito della risoluzione. Art. 88 – Se la
risoluzione non è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno tre letture;
l’intervallo tra due di queste letture non può essere minore di cinque
giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni risoluzione si stampa
e distribuisce almeno due giorni prima della seconda lettura. Art. 89 – Le risoluzioni
del tribunato adottate dal senato si chiamano leggi. Art. 90 – Il preambolo
delle leggi annunzia le date delle sedute del senato, nelle quali si sono fatte
le tre letture. Art. 91 – Il decreto col
quale il senato riconosce l’urgenza di una legge, sarà motivato e menzionato
nel preambolo di questa legge. Art. 92 – La
proposizione della legge fatta dal tribunato s’intende di tutti gli articoli
d’uno stesso progetto; il senato deve rigettarli tutti, o approvarli nella
loro totalità. Art. 93 –
L’approvazione del senato si esprime sopra ogni risoluzione colla seguente
formola sottoscritta dal presidente e dai segretarii – il senato approva. – Art. 94 – Il rifiuto di
adottare, per motivo d’ommissione delle forme indicate nell’articolo 73, si
esprime colla seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretarii –
la costituzione annulla. – Art. 95 – Il rifiuto di
approvare il merito della legge proposta è espresso nella seguente formola
sottoscritta dal presidente e dai segretarii – Il senato non può adottare.
– Art. 96 – Nel caso del
precedente articolo il progetto della legge rifiutata non può più presentarsi
dal tribunato, se non dopo un anno passato. Art. 97 – Il tribunato
può niente di meno presentare in qualsiasi epoca un progetto di legge che
contenga degli articoli formanti parte di un progetto già rifiutato. Art. 98 – Il senato è
tenuto di decretare sopra ogni risoluzione in un mese dopo l’indirizzo
fattogliene dal tribunato. Art. 99 – Passato il
mese, senza che il senato abbia decretato, il tribunato può indirizzargli un
messaggio con questi termini: Cittadini
senatori, il tribunato vi ricorda, che nel giorno... vi indirizzò una
risoluzione sull’oggetto... Egli v’invita a decretarne nel tempo fissato
dalla costituzione. Questo
tempo sarà di nuovo d’un mese. Art. 100 – Passato
quest’altro tempo, senza che il senato abbia decretato definitivamente, il
tribunato può dichiarare che il senato col suo silenzio ha approvata la
risoluzione. Egli può in conseguenza mandarla al consolato, per farla eseguire
come una legge: ed è tenuto di avvisarne il senato con un messaggio. Art. 101 – In tale caso,
il preambolo della legge annunzia gli atti del tribunato menzionati nei due
articoli precedenti. Art. 102 –
L’abrogazione di una legge non può essere votata per urgenza, né altrimenti
che sopra una previa e necessaria proposizione del consolato, e coll’appello
nominale e scrutinio segreto dell’uno e dell’altro consiglio. Art. 103 – Il senato
manda nell’istesso giorno le leggi che adotta tanto al tribunato che al
consolato. Art. 104 – Il senato può
cangiare la residenza dei consigli legislativi. Egli in tale caso indica un
nuovo luogo, e l’epoca nella quale i due consigli sono tenuti di rendervisi.
Il decreto del senato su quest’oggetto è irrevocabile. Art. 105 – Nel giorno
stesso di questo decreto non possono né l’uno, né l’altro de’ consigli
deliberare nella comune nella quale hanno risieduto sin allora. I membri che vi
continuassero le loro funzioni, si renderebbero colpevoli di attentato contro la
sicurezza della repubblica. Art. 106 – I consoli che
tardassero o ricusassero di sigillare, promulgare o spedire il decreto di
traslazione de’ consigli legislativi sarebbero colpevoli dello stesso delitto. Art. 107 – Se in termine
di 10 giorni dopo quello fissato dal senato la maggiorità di ciascun dei due
consigli non avrà fatto sapere alla repubblica il suo arrivo nel nuovo luogo
indicato, o la sua riunione in un altro luogo qualunque: gli amministratori
dipartimentali, o in loro mancanza i tribunali civili del dipartimento,
convocheranno i comizii per nominare gli elettori che procedano subito alla
formazione dei nuovi consigli legislativi coll’elezione di 32 deputati per il
senato, e di 72 per il tribunato. Art. 108 – Gli
amministratori dipartimentali, che nel caso dell’articolo precedente,
tardassero a convocare i comizii, si renderebbero colpevoli di alto tradimento e
di attentato contro la sicurezza della repubblica. Art. 109 – Sono
dichiarati colpevoli dello stesso delitto tutti i cittadini che mettessero
ostacolo alla convocazione dei comizii, e delle assemblee elettorali, nel caso
dell’articolo 107. Art. 110 – I membri dei
nuovi consigli legislativi si radunano nel luogo in cui il senato aveva
trasferito le sue sedute. Se essi non possono radunarsi in tal luogo, si avranno
i consigli legislativi dovunque essi si troveranno in maggiorità. Art. 111 – Eccettuato il
caso dell’articolo 104 non può aver origine nel senato alcuna proposizione di
legge. Della garanzia
de’ membri de’ consigli legislativi Art. 112 – I cittadini
che sono stati membri di uno dei due consigli legislativi, non possono essere
citati, né accusati, né giudicati in alcun tempo per quello che hanno detto o
scritto nell’esercizio delle loro funzioni. Art. 113 – I membri dei
consigli legislativi, dal momento della loro nomina sino al trentesimo giorno
dopo spirate le loro funzioni, non possono essere messi in giudizio, se non
nelle forme prescritte dagli articoli seguenti. Art. 114 – Essi possono
per azioni criminose, essere arrestati nell’atto del delitto: ma se ne dà
immediatamente l’avviso ai due consigli legislativi: e il processo non potrà
essere continuato, se non dopo che il tribunato avrà proposto il trasporto
avanti all’alta corte di giustizia, e che il senato lo avrà decretato. Art. 115 – In alcun caso
un membro di un consiglio legislativo non può essere tradotto avanti alcun
altro tribunal criminale ch’all’alta corte di giustizia. Art. 116 – Sono tradotti
avanti alla stessa corte per fatti di tradimento, di dilapidazione, di maneggi
per rovesciar la costituzione, e di attentato contro la sicurezza della
repubblica. Art. 117 – Nessuna
denunzia contro un membro d’un consiglio legislativo può dar luogo a
procedere, se non è stesa in iscritto, firmata e diretta al tribunato. Art. 118 – Se dopo aver
deliberato nella maniera prescritta dall’articolo 73, il tribunato ammette la
denunzia, lo dichiara ne’ seguenti termini – La denunzia contro... per il
fatto... in data de’... sottoscritta da... è ammessa. Art. 119 – L’incolpato
allora è chiamato. Egli ha per comparire il tempo di 3 giorni intieri; ed
allorché comparisce, viene ascoltato nel luogo delle sedute del tribunato. Art. 120 – O si presenti
o no l’incolpato, spirato il tempo accordatogli, il tribunato dichiara se vi
è luogo o no all’esame della sua condotta. Art. 121 – Se il
tribunato dichiara che vi è luogo all’esame, l’incolpato è chiamato dal
senato. Egli ha per comparire due giorni intieri: e se comparisce, viene
ascoltato nell’interno del luogo delle sedute del senato. Art. 122 – O si presenti
o no, l’incolpato spirato il tempo accordatogli, il senato dopo aver
deliberato nelle forme prescritte all’articolo 88, invia, se vi è luogo,
l’incolpato avanti all’alta corte di giustizia. Art. 123 – Ogni
discussione nell’uno e nell’altro consiglio relativa all’incolpazione di
un membro di un consiglio legislativo, si fa in comitato generale. Art. 124 – Ogni
deliberazione su lo stesso oggetto si fa coll’appello nominale ed a scrutinio
segreto. Art. 125 – L’accusa
pronunziata dalla prima sessione dell’alta corte di giustizia contro un membro
di un consiglio legislativo porta seco arresto e sospensione. Se egli è
assoluto dal giudizio della seconda sessione dell’alta corte di giustizia
riprende le sue funzioni. Art. 126 –
L’incolpazione non porta seco né sospensione, né arresto, Relazione dei
due consigli tra di essi Art. 127 – Ogni
consiglio nomina per suo servizio due messaggieri di stato. Art. 128 – Essi portano
a ciascun dei consigli e al consolato le leggi e gli atti dei consigli
legislativi: essi hanno a tal effetto l’entrata nel luogo delle sedute del
consolato: e marciano preceduti da due apparitori. Art. 129 – Uno de’
consigli non può, oltre i quattro mesi fissati dall’articolo 56, sospendere
le sue sedute al di là di cinque giorni, senza il consenso all’altro. Promulgazione
delle leggi Art. 130 – Il consolato
fa munire del sigillo e pubblicare le leggi e gli altri atti de’ consigli
legislativi nei due giorni dopo la ricevuta. Art. 131 – Egli fa
munire del sigillo e promulgare nello stesso giorno le leggi e gli atti de’
consigli legislativi, che sono preceduti da un decreto di urgenza. Art. 132 – La
pubblicazione della legge e degli atti dei consigli legislativi è ordinata
nella forma seguente: – A nome della repubblica romana (legge) o (atto dei
consigli legislativi)... Il consolato ordina che la legge o l’atto legislativo
qui sopra espresso sarà pubblicato, eseguito, e munito del sigillo della
repubblica. Art. 133 – Le leggi,
delle quali il preambolo non attesta l’osservazione delle forme prescritte
dagli articoli 73 e 88, non possono essere promulgate dal consolato: e la sua
responsabilità a questo riguardo dura due anni. Sono eccettuate le leggi per le
quali l’atto di urgenza è stato approvato dal senato. Titolo VI Potere
esecutivo Art. 134 – Il potere
esecutivo è delegato a cinque consoli nominati dai consigli legislativi che
fanno allora le funzioni di assemblea elettorale a nome della nazione. Art. 135 – Allorché vi
è luogo a nominare più di un console, ciascun viene eletto separatamente e
successivamente. L’ordine delle liste e delle nomine non stabilisce alcuna
distinzione, né alcun rango tra gli eletti. Per l’elezione di un console, il
tribunato forma una lista di sei candidati e la presenta al senato, il quale
comincia col farne estrarre tre a sorte, e quindi sceglie uno degli altri due
con scrutinio segreto. Art. 136 – I consoli
devono essere di 35 anni almeno, maritati, o vedovi. Art. 137 – Essi non
possono essere presi che fra i cittadini stati membri di un consiglio
legislativo, consoli, o ministri. La disposizione del presente articolo
comincierà dall’anno 12 dell’èra repubblicana. Art. 138 – Cominciando
dal primo giorno dell’anno 8 dell’èra repubblicana, i membri elettivi dei
consigli legislativi non potranno essere eletti consoli, né ministri, tanto nel
tempo delle loro funzioni legislative, quanto nel corso del primo anno dopo
spirate le stesse funzioni. Art. 139 – Ogni anno
esce d’impiego un console. Nei primi quattro anni, la sorte deciderà della
successiva uscita di quelli che saranno stati nominati la prima volta. Art. 140 – Nessuno dei
membri che escono, può essere rieletto che dopo un numero di anni eguale a
quello degli anni nei quali è stato in funzione. Art. 141 –
L’ascendente e discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e nipote, gli
affini in questi diversi gradi, non possono essere nello stesso tempo consoli, né
succedersi immediatamente nel consolato, se non dopo un numero di anni eguale a
quello degli anni ne’ quali essi sono stati rispettivamente in funzione. Art. 142 – In caso di
vacanza, per morte, dimissione, o altro motivo, di uno de’ consoli, il suo
successore è eletto dai consigli legislativi in termine di 10 giorni. Il
tribunato è tenuto di proporre i candidati ne’ cinque primi giorni, e il
senato di consumare l’elezione ne’ cinque ultimi. Il nuovo membro non è
eletto, se non per il tempo di esercizio che restava al rimpiazzato. Se però
questo tempo non eccede sei mesi, l’eletto resta in funzione sino al fine del
tempo che rimaneva al rimpiazzato, e di più per i cinque anni seguenti. Art. 143 – Ogni volta
che vi saranno più di due consoli da nominarsi, il tribunato farà tutte le
presentazioni nel termine di due giorni, e il senato terminerà le nomine nel
termine de’ due seguenti. Art. 144 – Ogni console
sarà in giro presidente del consolato per soli tre mesi. Il presidente ha la
firma e la custodia del sigillo. Le leggi e gli atti dei consigli legislativi
sono indirizzati al consolato nella persona del suo presidente. Art. 145 – Il consolato
non può deliberare se non vi sono almeno tre consoli presenti. Art. 146 – Egli sceglie
fuori del suo seno un segretario che controfirma le spedizioni, e scrive le
deliberazioni sopra un registro, nel quale ogni membro ha il diritto di fare
inserire il suo parere motivato. Il consolato può, quando lo creda necessario,
deliberare senza l’assistenza del segretario: in tal caso le deliberazioni si
scrivono sopra un registro particolare a uno de’ consoli. Art. 147 – Il consolato
provvede secondo la legge alla sicurezza esterna ed interna della repubblica. Può
fare dei proclami conformi alle leggi, e per la loro esecuzione. Dispone della
forza armata, senza però poterla comandare, né collettivamente, né per mezzo
di alcuno de’ suoi membri, tanto nel tempo delle loro funzioni, quanto pel
corso di due anni immediatamente successivi al termine delle dette funzioni. Art. 148 – Se il
consolato è informato, che si trami qualche cospirazione contro la sicurezza
esteriore o interiore dello stato, può decretare mandati di presentazione o di
arresto contro quelli che sono sospetti di essere autori o complici. Egli può
interrogarli; ma è obbligato, sotto le pene prescritte contro il delitto di
detenzione arbitraria, rimetterli avanti all’uffiziale di polizia nello spazio
di 24 ore. Art. 149 – Il consolato
nomina i generali in capo: egli non può sceglierli tra i parenti o affini di un
console ne’ gradi espressi dall’articolo 141. Art. 150 – Il consolato
nomina parimente tutti gli uffiziali al di su del grado di capitano. La legge
determina il modo delle nomine ai posti di capitanato, e altri impiegati
militari inferiori. Art. 151 – Il consolato
può rivocare tutti gli uffiziali militari di qualunque grado essi sieno. Art. 152 – Il consolato
invigila, e assicura l’esecuzione delle leggi nelle amministrazioni e ne’
tribunali, per mezzo di prefetti consolari da lui nominati. Art. 153 – Il consolato nomina, fuori del suo seno, i ministri, e li
rivoca, quando lo crede conveniente. Non può eleggerli di età minore di 30
anni, né tra i parenti o affini di un console ne’ gradi espressi
nell’articolo 41. Art. 154 – I ministri
corrispondono immediatamente colle autorità che loro sono subordinate. Art. 155 – La legge
determina gli attributi e il numero de’ ministri. Questo numero è
necessariamente di 4 o di 6. Art. 156 – I ministri
non formano consiglio. Art. 157 – I ministri
sono rispettivamente responsabili, tanto delle leggi quanto degli ordini
consolari non eseguiti. Art. 158 – Il consolato
nomina i questori di ogni dipartimento. Art. 159 – Nomina pure i preposti alle direzioni delle contribuzioni
indirette, e all’amministrazione de’ beni nazionali. Art. 160 – L’articolo
114 e i seguenti sino all’articolo 126, inclusivamente, relativi alla garanzia
de’ consigli legislativi, sono comuni ai consoli. Art. 161 – Nel caso in
cui più di due consoli fossero posti in accusa dall’alta corte di giustizia,
i consigli legislativi provvederanno nelle forme ordinarie al loro
rimpiazzamento provvisorio durante il giudizio. Art. 162 – Fuori del
caso degli articoli 119 e 127, i consoli non possono essere citati, né
chiamati, tanto collettivamente, quanto individualmente, né dal tribunato, né
dal senato. Art. 163 – I conti e gli
schiarimenti domandati al consolato dall’uno o dall’altro consiglio saranno
dati in iscritto. Art. 164 – Il consolato
è tenuto ogni anno di presentare in iscritto all’uno e all’altro consiglio,
il prospetto delle spese, la situazione delle finanze, la lista delle pensioni
esistenti, ed il progetto di quello che crede conveniente di stabilire. Deve
anche indicare gli abusi, che sono a sua notizia. Art. 165 – Il consolato
può in ogni tempo invitare in iscritto il tribunato o il senato a prendere un
oggetto in considerazione: può loro proporre delle misure, ma non dei progetti
stesi in forma di leggi. Art. 166 – Nessun
console può assentarsi per più di cinque giorni senza l’autorizzazione
espressa de’ suoi colleghi. Egli non può in alcun caso allontanarsi dal luogo
della residenza del consolato più di quattro miriametri ( Art. 167 – I consoli non
possono, né fuori né nell’interno delle loro case, comparire
nell’esercizio delle loro funzioni, se non nell’abito che loro è destinato. Art. 168 – Il consolato
ha la sua guardia abituale, e pagata a spese della repubblica. Questa guardia è
composta, metà d’infanteria, metà di cavalleria. Essa è eguale in numero a
quella di ognuno de’ consigli legislativi. Art. 169 – Il consolato
è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove ha
sempre il primo luogo. Art. 170 – Ogni console
si fa accompagnare al di fuori da due guardie. Art. 171 – Ogni posto di
forza armata deve ai consoli, tanto collettivamente, quanto individualmente gli
onori militari superiori. Art. 172 – Il consolato
ha due messaggeri di stato, ch’egli nomina e può dimettere. I messaggeri di
stato portano ai due consigli legislativi le lettere e memorie del consolato:
essi a tale effetto hanno l’accesso nel luogo delle sedute dei consigli
legislativi: essi marciano preceduti da due apparitori. Art. 173 – Il consolato
risiede nella stessa comune, in cui risiedono i consigli legislativi. Art. 174 – I consoli
sono alloggiati e ammobigliati a spese della repubblica e nello stesso edifizio. Art. 175 – Il
trattamento di ognuno di loro è fissato ogni anno, al valore di quindici mila
miriagrammi di formento (639 rubbi). Titolo VII Corpi
amministrativi e municipali Art. 176 – Vi sarà in
ogni dipartimento un’amministrazione centrale, e in ogni cantone
un’amministrazione municipale almeno. Art. 177 – Ogni membro
di un’amministrazione dipartimentale o municipale deve avere 25 anni almeno. Art. 178 –
L’ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote,
e gli affini negli stessi gradi, non possono simultaneamente essere membri della
stessa amministrazione, né succedersi, se non dopo un intervallo di due anni. Art. 179 – Ogni
amministrazione dipartimentale è composta di tre membri, ed è rinnovata di un
terzo, ogni 2 anni. Art. 180 – Ogni comune,
di cui la popolazione ascende dai 10.000 abitanti sino a Art. 181 – In ogni
comune, di cui la popolazione è inferiore a 10.000 abitanti, vi è un edile ed
un aggiunto. Art. 182 – La riunione
degli edili di ogni comune forma la municipalità del cantone. Art. 183 – Vi è di più
un presidente della municipalità scelto in ogni cantone. Art. 184 – Nelle comuni,
delle quali la popolazione ascende da 10.000 sino a 100.000 abitanti, vi sono
sette edili, contandovi il loro presidente. Art. 185 – Nelle comuni,
delle quali la popolazione eccede 100.000 abitanti, vi sono almeno tre
municipalità. In queste comuni, la divisione della municipalità si fa in modo,
che la popolazione del circondario di ciascuna non sia minore di 30.000. La
municipalità di ogni circondario è composta di sette edili, contandovi il
presidente. Art. 186 – Nelle comuni
divise in più municipalità vi è un burò centrale per gli oggetti giudicati
indivisibili dai consigli legislativi. Questo burò è composto da tre grandi
edili nominati dal consolato. Art. 187 – Gli edili
sono nominati per due anni, e rinnovati ogni anno per metà o per la parte più
approssimante alla metà, e alternativamente per la frazione più grande, e per
la frazione più piccola. Art. 188 – Gli
amministratori dipartimentali, e gli edili possono essere rieletti una volta
senza intervallo. Art. 189 – Ogni
cittadino, che, due volte di seguito, è stato eletto amministratore
dipartimentale, e ne ha eseguite le funzioni, non può essere eletto di nuovo,
se non dopo l’intervallo di un anno. Lo stesso ha luogo per l’edilità. Art. 190 – Nel caso, in
cui un’amministrazione dipartimentale o municipale perdesse uno o più membri
a cagion di morte, dimissione, destituzione o altrimenti, il consolato nomina,
per compire il numero, gli amministratori temporanei che agiscono in tale qualità
sino all’elezioni seguenti. Art. 191 – Le
amministrazioni dipartimentali e municipali non possono modificare gli atti dei
consigli legislativi, né quelli del consolato, né sospenderne l’esecuzione.
Esse non possono ingerirsi negli oggetti dipendenti dall’ordine giudiziario. Art. 192 – Gli
amministratori sono essenzialmente incaricati delle ripartizioni delle
contribuzioni dirette, e della soprintendenza ai denari provenienti dalle
pubbliche entrate nel loro territorio. La legge determina le regole e il modo
delle loro funzioni, tanto su questi oggetti, quanto su le altre parti
dell’amministrazione interna. Art. 193 – Il consolato
nomina presso ciascuna amministrazione dipartimentale e municipale un prefetto
consolare, e lo revoca quando lo crede conveniente. Questo prefetto invigila, e
sollecita la esecuzione delle leggi. Egli deve avere 25 anni almeno. Art. 194 – Le
municipalità sono subordinate alle amministrazioni dipartimentali, e queste ai
ministri. In conseguenza i ministri possono annullare, ciascuno nella sua parte,
gli atti delle amministrazioni dipartimentali, e queste gli atti delle
municipalità, allorché tali atti sono contrari alle leggi o agli ordini delle
autorità superiori. Art. 195 – I ministri
possono anche sospendere le amministrazioni dipartimentali, che hanno
contravvenuto alle leggi o agli ordini delle autorità superiori; e le
amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso diritto riguardo ai membri delle
municipalità. Art. 196 – Nessuna
sospensione, o annullazione diviene definitiva senza la formale conferma del
consolato. Art. 197 – Il consolato
può altresì annullare immediatamente gli atti delle amministrazioni
dipartimentali o municipali. Egli può sospendere o destituire immediatamente,
allorché lo crede necessario, gli amministratori dipartimentali, e gli edili, e
mandarli avanti ai tribunali del dipartimento, quando i casi lo esigano. Art. 198 – Ogni decreto
che porti cassazione di atti, sospensione o destituzione di amministratori
dipartimentali o di edili, deve essere motivato. Art. 199 – Le
amministrazioni dipartimentali, e le municipalità non possono corrispondere tra
loro, se non sopra gli affari che sono loro attribuiti dalla legge, e non su
gl’interessi generali della repubblica. Art. 200 – Ogni
amministrazione deve ogni anno render conto delle sue operazioni. I conti resi
dalle amministrazioni dipartimentali si stampano, e non possono essere approvati
definitivamente se non dal consolato. Art. 201 – Tutti gli
atti de’ corpi amministrativi si rendono pubblici mediante il deposito del
registro nel quale essi sono descritti, e il quale è aperto a tutti gli
individui dipendenti dall’amministrazione. Questo registro si compie ogni sei
mesi, e se ne fa il deposito nel giorno in cui si compie. La legge può
prorogare, secondo le circostanze, la dilazione fissata per tale deposito. Titolo VIII Amministrazione
della giustizia Disposizioni
generali Art. 202 – Le funzioni
giudiziarie non possono essere esercitate, né dai consigli legislativi, né dal
consolato. Art. 203 – I giudici non
possono ingerirsi nell’esercizio del potere legislativo. Essi non possono
impedire, né sospendere l’esecuzione di alcuna legge, né citare avanti a sé
gli amministratori dipartimentali o gli edili, per motivo delle loro funzioni,
purché non siano autorizzati dal consolato. Art. 204 – Nessuno può
essere deviato dai giudici assegnatigli dalla legge per alcuna commissione, né
per altre attribuzioni, se non quelle, che sono determinate da una legge
anteriore. Art. 205 – I giudici non
possono essere destituiti se non per prevaricazione legalmente giudicata, né
sospesi se non per una accusa ammessa. Art. 206 –
L’ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote,
e gli affini in questi diversi gradi non possono essere simultaneamente membri
dello stesso tribunale. Art. 207 – Le sedute dei
tribunali sono pubbliche: i giudici deliberano in segreto: le sentenze si
pronunziano ad alta voce: esse sono motivate, e, vi si enunziano i termini della
legge applicata. Art. 208 – Nessun
cittadino, se non ha 25 anni compiti, può essere eletto giudice di un tribunale
dipartimentale, né pretore, né assessore del pretore, né membro dell’alta
pretura, né giurato, né prefetto consolare presso i tribunali. Giustizia
civile Art. 209 – Non può
essere impedito il diritto di far giudicare le differenze da arbitri scelti
dalle parti. Art. 210 – La decisione
di questi arbitri è inappellabile, e anche senza ricorso all’alta pretura, se
le parti non ne abbiano fatta espressa riserva. Art. 211 – Vi è in ogni
circondario determinato dalla legge un pretore, e i suoi assessori. Essi sono
tutti eletti per due anni, e possono essere immediatamente, e indefinitivamente
rieletti. Art. 212 – La legge
determina gli oggetti dei quali i pretori, e i loro assessori giudicano in
ultima istanza. Essa ne attribuisce loro degli altri, de’ quali essi
giudicano, restando libero l’appello. Art. 213 – Gli affari,
de’ quali il giudicio non appartiene ai pretori, né in ultima istanza, né
coll’appello, sono portati immediatamente avanti al pretore, e suoi assessori,
per essere conciliati. Se il pretore non può conciliare le parti, le rimette
avanti il tribunale civile. Art. 214 – Vi è un
tribunale civile in ogni dipartimento. Ogni tribunale civile è composto di un
prefetto consolare, del suo sostituto e di uno scriba nominati, e deponibili dal
consolato, e almeno da cinque giudici. Ogni cinque anni si procede
all’elezione dei cinque giudici che possono essere rieletti. Art. 215 – In occasione
della elezione de’ giudici, si nominano anche tre supplementarii, due de’
quali riprendono tra i cittadini che risiedono nella comune, in cui si trova
il tribunale. Art. 216 – Il tribunale
civile giudica in ultima istanza: 1) nei casi terminati dalla legge, 2) sulle
appellazioni dalle sentenze dei pretori, e degli arbitri. Art. 217 –
L’appellazione dei giudicati del tribunal civile si porta al tribunale civile
di uno dei tre altri dipartimenti determinati dalla legge. Art. 218 – Il tribunal
civile non può giudicare in meno di tre giudici. Della
giustizia censoria e criminale Art. 219 – Nessuno può
essere preso, se non per essere condotto avanti all’ufficiale di polizia, e
nessuno può essere arrestato, o detenuto, se non per un mandato di arresto
degli ufficiali di polizia o del consolato nel caso dell’articolo 148: ovvero
di un ordine di cattura o da un tribunale, o da un direttore del giurì di
accusa, o da un atto dell’alta corte di giustizia, nei casi, nei quali le
appartenga di pronunziarla, o di un giudizio di condanna alla prigione o
detenzione censoria. Art. 220 – Affinché
l’atto, che ordina l’arresto possa essere eseguito, conviene: 1) che egli
esprima formalmente il motivo d’arresto, e la legge, in conformità della
quale è ordinato; 2) che questo atto sia notificato a quello che ne è
l’oggetto, e che gliene sia stata lasciata una copia. Art. 221 – Ogni persona
presa o condotta avanti l’uffiziale di polizia si esamina immediatamente o in
un giorno al più tardi. Art. 222 – Se risulta
dall’esame, che non vi è alcun motivo di incolpazione contro di lei, sarà
subito rimessa in libertà: o se vi è motivo di mandarla alla casa d’arresto,
vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale in alcun caso non
potrà eccedere tre giorni. Art. 223 – Nessuna
persona arrestata, può essere ritenuta se dà una sufficiente sicurtà nei casi
nei quali la legge permette di restar libero sotto sicurtà. Art. 224 – Nessuna
persona nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può
essere condotta, o detenuta, se non nei luoghi legalmente e, pubblicamente
destinati per servire di casa di arresto, di giustizia, o di detenzione. Art. 225 – Nessun
custode, o carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù
di un mandato di arresto, secondo le forme prescritte dagli articoli 219 e 220,
di un ordine, di imprigionamento, di un decreto di accusa, o di condanna alla
prigionia, o alla detenzione censoria, e senza che ne sia stata fatta
annotazione nel suo registro. Art. 226 – Ogni custode,
o carceriere, senza che alcun ordine possa dispensarnelo, è obbligato di
presentare la persona detenuta all’uffiziale civile, che ha la polizia della
casa di detenzione, tutte le volte che ne sarà richiesto da questo uffiziale. Art. 227 – La
presentazione della persona detenuta non potrà essere negata ai suoi parenti ed
amici, che esibiranno l’ordine dell’uffiziale civile il quale è sempre
obbligato di accordarlo, quando il custode o il carceriere, non produca un
ordine del giudice di tener la persona arrestata in segreto. Art. 228 – Chiunque di
qualunque posto, o impiego, non autorizzato dalla legge dà, sottoscrive,
eseguisce, o fa eseguire l’ordine di arrestare un individuo, o chiunque anche
nel caso di arresto autorizzato dalla legge, condurrà, riceverà, o riterrà un
individuo in un luogo di detenzione non pubblicamente, e legalmente destinato; e
tutti i custodi, o carcerieri, che contravverranno alle disposizioni dei tre
articoli precedenti, saranno colpevoli del delitto di detenzione arbitraria. Art. 229 – Ogni rigore
impiegato nell’arresto, nella detenzione, o esecuzione, oltre a quello che è
prescritto dalla legge, è un delitto. Art. 230 – Vi sono in
ogni dipartimento, per il giudizio dei delitti, dei quali la pena non è né
afflittiva, né infamante, due tribunali di censura almeno, quattro al più.
Questi tribunali non potranno pronunziare pena più grave della prigione di due
anni. Il giudizio dei delitti, dei quali la pena non eccede il valore di tre
giornate di travaglio, o la prigione di tre giorni, è delegato al tribunale di
polizia composto del pretore, e di due de’ suoi assessori, che giudicano in
ultima istanza. Art. 231 – Ogni
tribunale di censura è composto di un presidente eletto per cinque anni dalle
assemblee elettorali, di due pretori, o assessori del pretore della comune, in
cui è stabilito, di un prefetto consolare, nominati o deponibili dal consolato. Art. 232 – Vi è
l’appellazione dai giudizi del tribunale di censura avanti al tribunal
criminale del dipartimento. Art. 233 – In materia di
delitti importanti pena afflittiva, o infamante, nessuna persona può essere
giudicata, se non sopra un’accusa ammessa dai giurati. Art. 234 – Un primo giurì
dichiara, se l’accusa deve essere ammessa, o rigettata; il fatto è
riconosciuto da un secondo giurì; e la pena determinata dalla legge viene
applicata dai tribunali criminali. Art. 235 – I giurati non
votano se non per scrutinio segreto. Art. 236 – I giurati di
giudizio non potranno nelle 24 ore della loro riunione votare in favore o contro
se non all’unanimità. Essi saranno, durante questo tempo, esclusi da ogni
comunicazione esterna. Se dopo questo tempo dichiarano di non essersi potuti
accordare per dare un voto unanime, essi si riuniranno di nuovo, e la
dichiarazione si farà a maggiorità assoluta. A voti uguali prevale
l’opinione favorevole per l’accusato. Art. 237 – I direttori
del giurì d’accusa, e i presidenti dei tribunali criminali fanno a sorte la
nota dei giurati sulle liste che sono scritte secondo il modo determinato dalla
legge per le amministrazioni centrali, e che possono essere annullate dal
consolato. Art. 238 – Vi sono in
ogni dipartimento tanti giurì d’accusa, quanti tribunali di censura. I
presidenti dei tribunali di censura sono, ciascun nel suo circondario, direttori
del giurì d’accusa. Art. 239 – Nelle comuni
maggiori di 50.000 individui, potranno essere stabiliti dalla legge, oltre il
presidente del tribunale di censura, tanti direttori dei giurì d’accusa,
quanti n’esigerà la spedizione degli affari. Art. 240 – Le funzioni
di prefetto consolare, e di scriba presso il direttore del giurì d’accusa,
sono eseguite dal prefetto consolare, e dallo scriba del tribunale di censura. Art. 241 – Ogni
direttore del giurì di accusa invigila immediatamente sopra a tutti gli
uffiziali di polizia del suo circondario. Art. 242 – Il direttore
del giurì di accusa procede immediatamente come uffiziale di polizia, sulle
denunzie che gli fa il prefetto consolare, sia per uffizio, sia dopo gli ordini
del consolato: 1) sugli attentati contro
la libertà o la sicurezza individuale de’ cittadini; 2) su quelli che sono
commessi contro il diritto delle genti; 3) sull’opposizione
all’eseguimento dei giudizi e di tutti gli atti esecutori emanati dalle
autorità costituite; 4) sulle turbolenze
cagionate, e su i fatti praticati per impedire la percezione delle
contribuzioni, la libera circolazione delle sussistenze e di altri oggetti di
commercio. Art. 243 – Vi è un
tribunale criminale in ogni dipartimento. Art. 244 – Il tribunal
criminale è composto di un presidente, di due giudici presi tra quelli del
tribunal civile, del prefetto consolare presso al tribunal civile, o del suo
sostituto e di uno scriba. Il presidente e lo scriba sono eletti per cinque anni
dalle assemblee elettorali; essi possono essere sempre rieletti. Art. 245 – Il prefetto
consolare è incaricato: 1) di procedere contro i
delitti sugli atti di accusa ammessi dai primi giurati; 2) di trasmettere agli
uffiziali di polizia le denunzie, che gli sono indirizzate direttamente; 3) d’invigilare sui
direttori del giurì d’accusa ed uffiziali di polizia del dipartimento, e di
agire contro di loro seguendo la legge, in caso di negligenza o di fatti più
gravi; 4) di fare istanza nel
corso della processura per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per
l’applicazione della legge; 5) di sollecitare
l’esecuzione dei giudizi resi dal tribunale criminale, e di denunziare gli
abusi, eccessi di potere e prevaricazioni. Art. 246 – I giudici non
possono proporre ai giurati alcuna questione complessa. Art. 247 – Il giurì del
giudizio è composto di 12 giurati almeno: l’accusato può, senza dire i
motivi, ricusarne un numero che la legge determina. Art. 248 – Il processo
avanti al detto tribunale criminale è pubblico, e non si può negare agli
accusati il soccorso di un consiglio, che essi hanno facoltà di scegliere, o
che loro è nominato per uffizio. Art. 249 – Ogni persona
assoluta da un giurì legale, non può essere molestata, né arrestata per lo
stesso fatto. Dell’alta
pretura Art. 250 – Vi sarà in
tutta la repubblica un tribunale di alta pretura che giudica: 1) sulle dimande di
cassazione contro i giudizi dati in ultima istanza dai tribunali; 2) sulle domande di
rimandare un giudizio da un tribunale ad un altro a motivo di sospetto legittimo
o di pubblica sicurezza; 3) sulle questioni
d’incompetenza e sulle azioni intentate contro un tribunale intero. Art. 251 – Nessuno può
essere eletto membro dell’alta pretura se non è maritato o vedovo. Art. 252 – Il tribunale
dell’alta pretura non può mai giudicare del merito degli affari: ma egli
annulla i giudizi resi sulle processure, nelle quali le forme sono state
violate, o che contengono qualche contravvenzione espressa alla legge, e rimette
il merito della causa al tribunale che deve giudicarne. Art. 253 – Ogni anno il
tribunale dell’alta pretura è obbligato d’inviare a ciascuno de’ consigli
legislativi una deputazione che gli presenti lo stato de’ giudizi resi,
coll’indicazione in margine, e il testo della legge che ha determinato il
giudizio. Art. 254 – Il tribunale
dell’alta pretura è composto di otto giudici. Art. 255 – Questo
tribunale è rinnovato di un quarto ogni due anni. Le assemblee elettorali
dei dipartimenti nominano i giudici, che devono rimpiazzare quelli che escono
dal tribunale dell’alta pretura. I giudici di questo tribunale possono essere
rieletti. Art. 256 – Ogni giudice
di questo tribunale ha un supplementario eletto dalla stessa assemblea
elettorale. Art. 257 – Vi è presso
questo tribunale un prefetto consolare e un sostituto, nominati e deponibili dal
consolato. Art. 258 – I consigli
legislativi non possono annullare i giudizi di questo tribunale: possono
peraltro ordinare la procedura contro la persona de’ giudici che avessero
prevaricato. Alta corte di
giustizia Art. 259 – Vi è
un’alta corte di giustizia per giudicare le incolpazioni ammesse dai consigli
legislativi tanto contro i loro proprii membri, quanto contro i consoli. Art. 260 – L’alta
corte di giustizia è composta di un giurì di accusa, e di un giurì di
giudizio, di un direttore del giurì di accusa, di un prefetto nazionale e di
tre giudici. Art. 261 – L’alta
corte di giustizia non si forma se non in virtù di un proclama del tribunato. Art. 262 – Essa si forma
e tiene le sue sedute nel luogo designato dal proclama del tribunato. Questo
luogo non può essere vicino più di quattro miriametri ( Art. 263 – Allorché il
tribunato ha proclamato la formazione dell’alta corte di giustizia, il
tribunale dell’alta pretura cava a sorte sei dei suoi membri in una seduta
pubblica: quindi nomina nella stessa seduta per mezzo di scrutinio segreto tre
di questi sei; i tre giudici così nominati sono i giudici dell’alta corte di
giustizia: essi scelgono tra loro un presidente. Art. 264 – Il tribunale
dell’alta pretura nomina nella stessa seduta per scrutinio alla maggiorità
assoluta due suoi membri per fare all’alta corte di giustizia, uno le funzioni
del direttore del giurì d’accusa, l’altro le funzioni di prefetto
nazionale. Art. 265 – Ogni
assemblea elettorale di ogni dipartimento nomina tutti gli anni otto giurati per
l’alta corte di giustizia. Art. 266 – Il consolato
fa stampare e pubblicare un mese dopo l’epoca delle elezioni la lista dei
giurati nominati presso all’alta corte di giustizia. Art. 267 – L’alta
corte di giustizia si divide in due sezioni: – La prima, detta
sezione d’accusa, è composta dal direttore del giurì di accusa, dal prefetto
nazionale, e da otto alti giurati cavati a sorte sulla lista generale. – La seconda, detta
sezione di giudizio è composta da tre giudici, dal prefetto nazionale, e da 16
alti giurati parimente cavati a sorte sulla lista generale. Titolo IX Della forza
armata Art. 268 – La forza
armata è istituita per difendere lo stato contro i nemici di fuori, e per
assicurare nell’interno il mantenimento dell’ordine, e l’esecuzione delle
leggi. Art. 269 – La forza
pubblica è essenzialmente obbediente, nessun corpo armato può deliberare. Art. 270 – Essa si
distingue in guardia nazionale sedentaria, e guardia nazionale in attività. Della guardia
nazionale sedentaria Art. 271 – La guardia
nazionale sedentaria è composta di tutti i cittadini, e figli di cittadini in
istato di portar le armi. Art. 272 – La sua
organizzazione e la sua disciplina sono eguali per tutta la repubblica; esse
sono determinate dalla legge. Art. 273 – Nessun romano
può esercitare i diritti di cittadino se non è inscritto nel ruolo della
guardia nazionale sedentaria. Art. 274 – Le
distinzioni di grado, e la subordinazione non vi sussistono se non relativamente
al servizio, e nel tempo della sua durata. Art. 275 – Gli uffiziali
della guardia nazionale sedentaria sono eletti temporaneamente dai cittadini che
la compongono, e non possono essere rieletti se non dopo qualche intervallo. Art. 276 – Il comando
della guardia nazionale di un dipartimento intero non può essere affidato
abitualmente ad un solo cittadino. Art. 277 – Se si giudica
necessario di radunare tutta la guardia nazionale di un dipartimento, il
consolato può nominare un comandante temporario. Art. 278 – Il comando
della guardia nazionale sedentaria in una città di 10.000 abitanti, e al di
sopra, non può essere abitualmente confidato ad un solo cittadino. Della guardia
nazionale in attività Art. 279 – La repubblica
mantiene a sue spese anche in tempo di pace, sotto il nome di guardia nazionale
in attività, un’armata di terra e di mare. Art. 280 – L’armata si
forma per arruolamento volontario; e in caso di bisogno nel modo che la legge
determina. Art. 281 – I generali in
capo delle truppe di terra e di mare non sono nominati se non in caso di guerra.
Essi ricevono dal consolato delle commissioni revocabili ad arbitrio. La durata
di queste commissioni si limita ad una campagna; ma esse possono essere
prorogate. Art. 282 – Non vi può
essere generalissimo. Art. 283 – L’armata di
terra e di mare è sottomessa a leggi particolari per la disciplina, per la
forma de’ giudizi, e per la natura delle pene. Art. 284 – Nessuna parte
della guardia nazionale sedentaria, né della guardia nazionale in attività può
agire per il servizio interno della repubblica, se non sulla requisizione in
iscritto dell’autorità civile nelle forme prescritte dalla legge. Art. 285 – La forza
pubblica non può essere requisita dalle autorità civili se non
nell’estensione del loro territorio. Essa non può trasportarsi da un cantone
all’altro senza esservi autorizzata dall’amministrazione del dipartimento, né
quella di un dipartimento in un altro senz’ordine del consolato. Art. 286 – Niente di
meno i consigli legislativi determinano i mezzi d’assicurare colla forza
pubblica l’esecuzione de’ giudizi, e la procedura contro gli accusati su
tutto il territorio della repubblica. Art. 287 – In caso di
pericoli imminenti ogni municipalità può chiamare la guardia nazionale delle
municipalità vicine. In questo caso la municipalità che ha fatto la
requisizione, e i capi delle guardie nazionali che sono state requisite, sono
egualmente obbligate a renderne conto sul momento all’amministrazione
dipartimentale. Art. 288 – Nessuna
truppa straniera può essere introdotta sul territorio della repubblica senza il
previo consenso dei consigli legislativi. Titolo X Istruzione
pubblica Art. 289 – Vi sono nella
repubblica scuole primarie dove gli allievi imparano a leggere, a scrivere, gli
elementi dell’aritmetica e quelli della morale. Art. 290 – Vi sono in
diverse parti della repubblica scuole più alte delle primarie, e il numero
delle quali è determinato dalla legge. Art. 291 – Vi è per
tutta la repubblica un istituto nazionale incaricato di raccogliere le scoperte,
di perfezionare le arti e le scienze. Art. 292 – I diversi
stabilimenti d’istruzione pubblica non hanno fra loro alcun rapporto di
subordinazione né di corrispondenza amministrativa. Art. 293 – I cittadini
hanno il diritto di formare stabilimenti particolari di educazione e
d’istruzione, come anche società libere, per concorrere ai progressi delle
scienze, delle lettere, e delle arti. Art. 294 – Saranno
stabilite delle feste nazionali per mantenere la fratellanza tra i cittadini e
affezionarli alla costituzione, alla patria ed alle leggi. Titolo XI Finanze Contribuzioni Art. 295 – Le
contribuzioni pubbliche sono deliberate, e fissate ogni anno dai consigli
legislativi. A loro soli appartiene di stabilirne. Esse non possono sussistere
al di là di un anno, se non sono espressamente rinnovate. Art. 296 – I consigli
legislativi possono creare quel genere di contribuzioni, che crederanno
necessarie: ma essi devono stabilire ogni anno un’imposizione di fondo, e
un’imposizione personale. Art. 297 – Ogni
individuo, che non trovandosi nel caso degli articoli 10 e 11 della
costituzione, non è stato compreso nel ruolo delle contribuzioni dirette, ha il
diritto di presentarsi alla municipalità, e di scriversi per una contribuzione
personale eguale al valor locale di tre giornate di travaglio agrario. Art. 298 –
L’iscrizione menzionata nell’articolo precedente non può farsi se non nel
mese di messidoro d’ogni anno. Art. 299 – Le
contribuzioni di qualunque natura sono ripartite tra tutti li contribuenti in
proporzione delle loro facoltà. Art. 300 – Il consolato
dirige e invigila sulla percezione e sull’incassamento delle contribuzioni, e
dà a quest’effetto tutti gli ordini necessarii. Art. 301 – I conti
dettagliati della spesa de’ ministri, firmati, e certificati da loro si
rendono pubblici al principio di ogni anno. Sarà lo stesso della ricevuta delle
diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche. Art. 302 – Le liste di
queste spese ed entrate sono distinte secondo la loro natura; esse esprimono le
somme ricevute, e spese, di anno in anno, in ogni parte di amministrazione
generale. Art. 303 – Sono
egualmente pubblicati i conti delle spese particolari ai dipartimenti, e
relative ai tribunali, alle amministrazioni, ai progressi delle scienze, a tutti
i travagli e stabilimenti pubblici. Art. 304 – Le
amministrazioni dipartimentali, e le municipalità non possono fare alcuna
ripartizione al di là delle somme fissate dai consigli legislativi, né
deliberare o permettere senza essere autorizzate da loro, alcun imprestito
locale a carico dei cittadini del dipartimento, del cantone, o della comune. Art. 305 – Ai soli
consigli legislativi appartiene il diritto di regolare la fabbricazione, e
l’emissione di ogni specie di moneta, di fissarne il valore e il peso, e di
determinarne l’impronta. Art. 306 – Il consolato
invigila sulla fabbricazione delle monete e nomina gli uffiziali incaricati di
esercitare immediatamente questa ispezione. Grande
questura e contabilità Art. 307 – Vi sono tre
grandi questori nominati e deponibili dal consolato. Essi non possono esser
presi che tra i cittadini maritati o vedovi. Art. 308 – I grandi
questori sono incaricati d’invigilare sulla riscossione e su tutti i denari
nazionali: – di ordinare il giro
de’ fondi e il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte col consenso dei
consigli legislativi; – di tenere un conto
aperto d’introito e di esito col questore di ogni dipartimento, e colle
diverse agenzie nazionali; – di mantenere coi detti
questori, colle agenzie ed amministrazioni la corrispondenza necessaria per
assicurare l’incassamento esatto e regolare delle pubbliche rendite. Art. 309 – Essi non
possono fare eseguire alcun pagamento sotto pena di prevaricazione, se non in
virtù: 1) di una legge, e sino
alla concorrenza dei fondi decretati sopra ciascuno oggetto; 2) di una decisione del
consolato; 3) della firma del
ministro che ordina la spesa. Art. 310 – Essi non
possono parimente sotto pena di prevaricazione, approvare alcun pagamento se il
mandato sottoscritto dal ministro, cui spetta questo genere di spesa, non
annunzia la data tanto della decisione del consolato, quanto della legge che
autorizza il pagamento. Art. 311 – I questori di
ogni dipartimento e le diverse agenzie nazionali rimettono alla grande questura
i loro conti rispettivi: la grande questura li verifica, e gli ammette
provvisoriamente. Art. 312 – Vi sono tre
commissari della contabilità nazionale, eletti ciascuno separatamente e
successivamente dai consigli legislativi: il tribunato forma a questo effetto
una lista di sei candidati, il senato ne fa estrarre tre a sorte, e sceglie con
scrutinio segreto tra gli altri tre. Art. 313 – Il conto
generale delle entrate e spese della repubblica munito dei conti particolari, e
dei documenti giustificativi, viene presentato dai grandi questori ai commissari
della contabilità che lo verificano e approvano. Art. 314 – I commissari
della contabilità danno riscontro ai consigli legislativi degli abusi, della
mala versazione, e di tutti i casi di responsabilità che scoprono nel corso
delle loro operazioni. Essi propongono, nella parte loro, le misure convenienti
all’interesse della repubblica. Art. 315 – Il risultato
dei conti ammessi dai commissari della contabilità si stampa e rende pubblico. Art. 316 – I commissari
della contabilità non possono essere sospesi, né dimessi se non dai consigli
legislativi. Titolo XII Relazioni
estere Art. 317 – La guerra non
può essere decisa se non da un atto dei consigli legislativi sulla proposizione
formale, e necessaria del consolato. Art. 318 – I due
consigli legislativi concorrono nelle forme ordinarie all’atto, col quale si
decide la guerra. Art. 319 – In caso di
ostilità imminenti, o cominciate, di minaccia, o di preparativi di guerra
contro la repubblica, il consolato è tenuto d’impiegare per la difesa dello
stato i mezzi posti a sua disposizione, coll’obbligo di prevenirne
immediatamente i consigli legislativi. Art. 320 – Il consolato
solo può mantenere delle relazioni politiche al di fuori, condurre le
negoziazioni, distribuire le forze di terra e di mare, come giudica conveniente,
e regolarne la direzione in caso di guerra. Art. 321 – Egli è
autorizzato a fare stipulazioni preliminari di pace: può anche stabilire delle
convenzioni segrete. Art. 322 – Il consolato
conchiude, sottoscrive, o fa sottoscrivere colle potenze straniere tutti i
trattati di pace, di alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, ed altre
convenzioni, che giudica necessarie al bene dello stato. Questi trattati e
convenzioni sono negoziate a nome della repubblica da agenti diplomatici
nominati dal consolato, e incaricati delle sue istruzioni. Art. 323 – Nel caso, in
cui un trattato contenga degli articoli segreti, le disposizioni di questi
articoli non possono essere distruttive degli articoli patenti, né contenere
alcuna alienazione del territorio della repubblica. Art. 324 – I trattati
non sono validi se non dopo essere stati esaminati e ratificati dai consigli
legislativi; niente di meno le condizioni segrete ricevono la loro esecuzione
dal momento stesso in cui sono ratificate dal consolato. Art. 325 – Ambidue i consigli legislativi non deliberano sulla
guerra, né sulla pace, se non in comitato generale. Art. 326 – I forestieri
stabiliti o no nella repubblica romana succedono ai loro parenti forestieri o
romani. Essi possono contrattare, acquistare, e ricevere beni situati nella
repubblica romana, e disporne come i cittadini romani con tutti i mezzi
autorizzati dalle leggi. Titolo XIII Revisione
della Costituzione Art. 327 – Se l’esperienza facesse sentire l’inconveniente di
qualche articolo della costituzione, il senato ne propone la revisione. Art. 328 – La proposizione del senato è in questo caso sottomessa
alla ratifica del tribunato. Art. 329 – Quando la
proposizione di revisione è stata fatta dal senato e ratificata dal tribunato,
se nel corso del settimo anno dopo questa ratifica la proposizione sarà
rinnovata dal senato, ed egualmente ratificato dal tribunato, si convocherà
l’assemblea di revisione. Il tribunato è obbligato
di pronunziare sulle proposizioni di questo genere nei tre mesi susseguenti la
loro notificazione, senza di che esse si intenderanno come rigettate. Art. 330 – Questa
assemblea è formata da cinque membri per dipartimento, tutti eletti nella
stessa maniera che si eleggono i membri dei consigli legislativi, e aventi gli
stessi requisiti che si esigono per il senato. Art. 331 – Il senato
destina per la riunione dell’assemblea di revisione un luogo distante dal
luogo dei consigli legislativi almeno quattro miriametri ( Art. 332 – L’assemblea
di revisione ha il diritto di mutare il luogo della sua residenza osservando la
distanza prescritta dall’articolo precedente. Art. 333 – L’assemblea
di revisione non esercita alcuna funzione né governo. Essa si limita alla
revisione dei soli articoli costituzionali, che le sono stati designati dai
consigli legislativi. Art. 334 – Tutti gli
articoli della costituzione senza eccezione continuano ad essere in vigore
fintanto che i cangiamenti proposti dall’assemblea di revisione non siano
stati accettati dal popolo. Art. 335 – I membri
dell’assemblea di revisione deliberano in comune. Art. 336 – I cittadini,
che sono membri dei consigli legislativi nel tempo in cui si convoca
un’assemblea di revisione, non possono essere eletti membri di questa
assemblea. Art. 337 – L’assemblea
di revisione indirizza immediatamente alle assemblee primarie il progetto di
riforma, che essa ha stabilito. Essa, spedito questo progetto, resta disciolta. Art. 338 – La durata
dell’assemblea di revisione non può in alcun caso eccedere tre mesi. Art. 339 – I membri
dell’assemblea di revisione non possono essere citati, accusati, né giudicati
in alcun tempo per quello che han detto, o scritto nell’esercizio delle loro
funzioni. Nel tempo di queste funzioni, essi non possono essere tradotti in
giudizio se non innanzi all’alta corte di giustizia, e in virtù di una
decisione dei membri stessi dell’assemblea di revisione. Art. 340 – L’assemblea
di revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica; i suoi membri ricevono la
stessa indennità che hanno i membri dei consigli legislativi. Art. 341 – L’assemblea
di revisione ha il diritto di esercitare, o fare esercitare la polizia nella
comune in cui risiede. Titolo XIV Disposizioni
generali Art. 342 – Non esiste
tra i cittadini alcuna superiorità fuori che quella dei funzionari pubblici, e
relativamente all’esercizio delle loro funzioni. Art. 343 – La legge non
riconosce né voti religiosi, né alcun impegno contrario ai diritti naturali
dell’uomo. Art. 344 – Non si può
proibire ad alcuno il dire, scrivere, stampare, e pubblicare i suoi pensieri.
Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro
pubblicazione; ma ognuno sarà responsabile di ciò che avrà pubblicato;
fintantoché la legge abbia determinati i casi di questa responsabilità il
consolato è incaricato di procedere contro gli scritti calunniosi e sediziosi. Art. 345 – Non vi è
previlegio, né maestranza, né diritto di corporazione, né limitazione alla
libertà del commercio, e all’esercizio dell’industria, e delle arti di ogni
specie. Ogni legge proibitiva in questo genere, quando le circostanze la rendono
necessaria, è essenzialmente provvisoria, e non ha effetto se non durante un
anno al più, purché non sia formalmente rinnovata. Art. 346 – La legge
invigila particolarmente sulle professioni che interessano i costumi pubblici,
la sicurezza, e la salute dei cittadini; ma non si può far dipendere
l’ammissione all’esercizio di queste professioni da alcuna prestazione
pecuniaria. Art. 347 – La
costituzione garantisce l’inviolabilità di tutte le proprietà o la giusta
indennità di quelle delle quali la necessità pubblica legalmente comprovata
esigesse il sacrifizio. Art. 348 – La casa di
ogni cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte nessuno ha diritto di
entrarvi, se non nel caso d’incendio, d’inondazione, o di riclamo
proveniente dall’interno della casa. Durante il giorno vi si possono eseguire
gli ordini delle autorità costituite. Nessuna visita domiciliare può aver
luogo, se non in virtù di una legge, e per la persona, o per l’oggetto
espressamente denotati nell’atto, che ordina la visita. Art. 349 – Non si
possono formare corporazioni né associazioni contrarie all’ordine pubblico. Art. 350 – Nessuna
assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare. Art. 351 – Nessuna
società particolare, che si occupi di questioni politiche, può corrispondere
con un’altra, né aggregarsi ad essa, né tener sedute pubbliche composte di
associati, e di assistenti distinti gli uni dagli altri, né imporre condizioni
di ammissione, e di eleggibilità, né arrogarsi diritti di esclusione, né aver
presidenti, o segretari, o oratori, in una parola alcuna organizzazione, né far
portare ai suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione. Art. 352 – I cittadini
non possono esercitare i loro diritti politici, se non nei comizi, o
nell’assemblee tribuli. Art. 353 – Tutti i
cittadini hanno la libertà di dirigere alle autorità pubbliche le petizioni;
ma esse devono essere individuali: nessuna associazione può presentarne delle
collettive, né individuali, eccettuate le autorità costituite, e solamente per
oggetti proprii delle loro incombenze. I petizionari non devono mai dimenticare
il rispetto dovuto alle autorità costituite. Art. 354 – Ogni
attruppamento armato è un attentato alla costituzione; dev’essere sul momento
dissipato dalla forza. Art. 355 – Ogni
attruppamento non armato deve essere egualmente dissipato, prima per via di
comando verbale, e se è necessario colla forza armata. Art. 356 – Più autorità
costituite non possono mai riunirsi per deliberare insieme; alcun atto emanato
da una tale riunione non può essere eseguito. Art. 357 – Nessuno può
portare insegne distintive, che ricordino funzioni anteriormente esercitate, o
de’ servizi prestati. Art. 358 – I membri dei
consigli legislativi, e tutti i funzionari pubblici portano, nell’esercizio
delle loro funzioni, l’abito o il segno dell’autorità di cui sono
rivestiti: la legge ne determina la forma. Art. 359 – Nessun
cittadino può rinunziare, né in tutto, né in parte, all’indennità o al
trattamento, che gli è assegnato dalla legge, a ragion delle funzioni
pubbliche. Art. 360 – Cominciando
dall’anno 16 dell’èra repubblicana, nessuno potrà essere amministratore
dipartimentale, giudice di un tribunale civile, presidente di un tribunale
criminale, prefetto consolare o sostituto, presso un tribunale civile o
criminale, se non è stato almeno per un anno o edile o prefetto consolare
presso una municipalità, o pretore o assessor del pretore, o prefetto consolare
presso un tribunale di censura. Art. 361 – Cominciando
dallo stesso anno, nessuno potrà essere senatore, tribuno, alto pretore,
prefetto consolare presso l’alta pretura, gran questore, se non è stato
almeno un anno o amministrator dipartimentale, o giudice di un tribunal civile,
o presidente di un tribunal criminale, o prefetto, o sostituto del prefetto
consolare presso un tribunale civile, o criminale, o in gradi maggiori di
questi. Art. 362 – I difensori
della patria rivestiti di un grado di ufficiale possono, nel tempo di pace,
essere nominati a tutte le funzioni designate e nell’ordine determinato dai
due articoli precedenti. Essi ripigliano i loro gradi militari, dopo la
cessazione delle loro funzioni civili. Art. 363 – Vi è nella
repubblica uniformità di leggi civili e criminali, di pesi, e di misure. Art. 364 – L’èra
repubblicana che comincia al 22 settembre 1792, giorno della fondazione della
repubblica francese, è comune alla repubblica romana. Art. 365 – Sarà fatta
sugli emigrati una legge che non potrà essere cangiata se non nelle forme
determinate dagli articoli 336 e seguenti della costituzione. Art. 366 – La nazione
romana proclama come garanzia della fede pubblica, che dopo un’alienazione
legalmente consumata di beni nazionali, qual che ne sia l’origine,
l’acquirente legittimo non può essere spogliato, salva al terzo riclamante la
sicurezza, di essere, se vi è luogo, indennizzato dal tesoro nazionale. Art. 367 – Alcun
funzionario stabilito dalla presente costituzione console, ministro,
legislatore, questore, amministratore, edile, elettore, pretore, giudice,
prefetto consolare, giurato ordinario o speciale, o alto giurato, segretario,
scriba, o altro qualunque non potrà esercitare alcuna funzione prima di aver
prestato il giuramento di odio alla monarchia, e all’anarchia, e di fedeltà,
ed attaccamento alla repubblica, ed alla costituzione. Art. 368 – Le differenti
nomine attribuite colla presente costituzione a tutte le funzioni emanatevi ai
comizii, alle assemblee tribuli, alle assemblee elettorali, ai consigli
legislativi, ed ai consoli, saranno fatte per la prima volta dal generale
comandante le truppe francesi in Roma. Esse avranno lo stesso effetto e la
stessa durata, come se fossero state fatte secondo il modo costituzionale.
Facendo queste nomine il generale non sarà vincolato dalle regole stabilite
nella presente costituzione. Tutti quelli, che egli nominerà alle funzioni
civili o militari, acquisteranno i pieni diritti di cittadino romano. Art. 369 – Sarà fatto
al più presto un trattato di alleanza tra la repubblica romana e la repubblica
francese. Sino alla ratifica di
questo trattato ogni legge emanata dai consigli legislativi romani non potrà
essere promulgata ed eseguita, se non dopo la previa approvazione del general
comandante le truppe francesi in Roma, il quale potrà anche di propria autorità
fare quelle leggi che gli sembrassero urgenti, uniformandosi alle istruzioni
direttegli dal direttorio esecutivo della repubblica francese. Il consolato dovrà
promulgare queste ultime, come se fossero emanate dal potere legislativo. Art. 370 – Alcuno dei
poteri istituiti dalla costituzione non ha il diritto di cangiarla nella sua
totalità, né in alcuna delle sue parti, salve le riforme che potrebbero
esservi fatte per via di revisione secondo le disposizioni del titolo XIII. Art. 371 – I cittadini
si ricorderanno per sempre, che dalla bontà delle scelte nei comizii, ed
assemblee tribuli dipendono principalmente la durata, la conservazione, e la
prosperità della repubblica. Art. 372 – Il popolo
romano rimette il deposito della presente costituzione alla fedeltà dei
consigli legislativi, dei consoli, degli amministratori e dei giudici; alla
vigilanza dei padri di famiglia, alle spose, ed alle madri, all’affezione dei
giovani cittadini, al coraggio di tutti i romani. |
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