PREAMBOLO
Noi, popolo degli Stati Uniti,
allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di garantire
la giustizia, di assicurare la tranquillità all'interno, di provvedere
alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di
salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà,
decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d'America.
ARTICOLO I
Sezione 1. - Tutti i poteri
legislativi conferiti col presente atto sono delegati ad un Congresso
degli Stati Uniti, composto da un Senato e da una Camera dei
Rappresentanti.
Sezione 2. - La Camera dei Rappresentanti sarà composta di membri
eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati, e gli elettori di
ciascuno Stato dovranno avere i requisiti richiesti per essere elettori
della Camera più numerosa del Parlamento dello Stato. Non può essere
Rappresentante chi non abbia raggiunto l'età di 25 anni, non sia da
sette anni cittadino degli Stati Uniti e non sia, nel periodo delle
elezioni, residente nello Stato in cui sarà eletto.
I Rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti fra i diversi
Stati che facciano parte della Unione secondo il numero dei loro
abitanti; numero che verrà determinato aggiungendo al totale degli
uomini liberi - compresi quelli sottoposti a prestazioni di servizio per
un periodo limitato ed esclusi gli indiani non soggetti ad imposte - tre
quinti del rimanente della popolazione (ossia "tre quinti degli
schiavi" n.d.t.).
Il censimento deve essere fatto entro tre anni dalla prima riunione del
Congresso degli Stati Uniti, e successivamente ogni dieci anni, secondo
le norme che verranno stabilite per legge.
Il numero dei Rappresentanti non supererà quello di uno per ogni
trentamila abitanti, però ciascuno Stato avrà almeno un
Rappresentante; e fino a che quel computo non sarà effettuato, lo Stato
del New Hampshire avrà il diritto di eleggere tre Rappresentanti, il
Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni di Providence uno,
il Connecticut cinque, lo Stato di New York sei, quello del New Jersey
quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la
Virginia dieci, la Carolina del Sud cinque, la Georgia tre.
Quando nella rappresentanza di uno Stato rimarranno seggi vacanti, già
organi del Potere esecutivo indiranno le elezioni per ricoprire tali
seggi.
La Camera dei Rappresentanti eleggerà il suo Presidente e le altre
cariche ed essa sola avrà il potere di mettere in stato di accusa il
Presidente o i membri del Congresso.
Sezione 3. - Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori
per ogni Stato, eletti dalla Legislatura locale per un periodo di sei
anni; ed ogni Senatore disporrà di un voto.
Immediatamente dopo la riunione successiva alla prima elezione, i
Senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente eguale. I
seggi dei Senatori della prima classe diverranno vacanti allo scadere
del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto
anno, quelli della terza allo scadere del sesto anno, in modo che ogni
due anni venga rieletto un terzo del Senato; e ove nell'intervallo tra
le sessioni della Legislatura di ciascuno Stato, in seguito a dimissioni
o per altra causa qualsiasi, alcuni seggi rimangano vacanti, l'Esecutivo
potrà procedere a nomine provvisorie fino alla successiva sessione
della Legislatura, che conferirà i seggi vacanti.
Non potrà essere Senatore chi non abbia compiuto l'età di 30 anni, non
sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti, e non sia, nel periodo
della elezione, residente nello Stato in cui sarà eletto.
Il Vicepresidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non
avrà voto, salvo nel caso di pareggio dei voti.
Il Senato nominerà le altre sue cariche, come pure un Presidente
protempore, il quale presiederà in assenza del Vicepresidente, o quando
questi svolga le funzioni di Presidente degli Stati Uniti.
Il Senato avrà il potere esclusivo di giudicare nei casi d'impeachment
(ossia, in seguito ad accusa formulata dalla Camera dei Rappresentanti:
n.d.t.). Ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri presteranno
giuramento o impegneranno la loro parola. Ove si debba giudicare il
Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Presidente della Corte
Suprema; nessun accusato potrà essere dichiarato colpevole senza una
maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
Le condanne pronunziate in tali casi non avranno altro effetto se non di
allontanare l'accusato dalla carica che occupa e di interdirgli, negli
Stati Uniti, l'accesso a qualsiasi carica onorifica, di fiducia, o
retribuita; ma il condannato potrà, nondimeno, essere soggetto, e
sottoposto, ad incriminazione, processo, giudizio e punizione secondo le
leggi ordinarie.
Sezione 4. - La data, i luoghi e le modalità delle elezioni dei
Senatori e dei Rappresentanti saranno fissati in ogni Stato dalle
relative Legislature; ma il Congresso federale potrà in qualsiasi
momento emanare o modificare queste norme, salvo per quanto riguarda i
luoghi in cui i Senatori debbono essere eletti.
Il Congresso si riunirà almeno una volta all'anno e tale riunione dovrà
aver luogo nel primo lunedì di dicembre, a meno che non venga fissato
per legge un altro giorno.
Sezione 5. - Ciascuna delle due Camere sarà giudice delle elezioni,
delle rielezioni e dei requisiti dei propri membri. Il numero legale per
ciascuna delle due Camere sarà costituito dalla metà più uno; qualora
non si raggiunga il numero legale, ciascuna Camera potrà aggiornare la
seduta di giorno in giorno, ed essere autorizzata a costringere i membri
assenti ad intervenire, ricorrendo a quei mezzi e comminando quelle
sanzioni cui essa riterrà di ricorrere.
Ciascuna Camera elaborerà il proprio regolamento, punirà i suoi membri
per condotta scorretta, e potrà, a maggioranza di due terzi, procedere
ad espulsioni.
Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute e lo
pubblicherà periodicamente, ad eccezione di ciò che crederà debba
rimanere segreto; i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna
Camera, sopra una qualsiasi questione, saranno, su domanda di un quinto
dei membri presenti, inseriti a verbale.
Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso, potrà,
senza il consenso dell'altra, rinviare la seduta per più di tre giorni,
né spostare in luogo diverso da quello in cui seggono le due Camere.
Sezione 6. - I Senatori e i Rappresentanti riceveranno per le loro
funzioni un'indennità, che verrà determinata per legge e pagata dal
Tesoro degli Stati Uniti. In nessun caso, salvo che per tradimento,
fellonia e turbamento della quiete pubblica, essi potranno essere
arrestati, sia durante la sessione, sia nel recarsi a questa o
nell'uscirne; né, per i discorsi pronunziati o per le opinioni
sostenute nelle rispettive Camere, potranno essere sottoposti a
interrogatori in alcun altro luogo.
Nessun Senatore e Rappresentante, per tutto il periodo per cui è stato
eletto, potrà essere chiamato a coprire un qualsiasi ufficio civile
alle dipendenze degli Stati Uniti, che sia stato istituito, o la cui
retribuzione ne sia stata aumentata, durante detto periodo; e nessuno,
che abbia un impiego alle dipendenze degli Stati Uniti, potrà essere
membro di una delle due Camere anche conservi tale impiego.
Sezione 7. - Tutti i progetti di legge relativi all'imposizione di
tributi debbono avere origine nella Camera dei Rappresentanti; il
Senato, però, può concorrervi, come per gli altri progetti di legge,
proponendo emendamenti qualsiasi progetto di legge che abbia ottenuto
l'approvazione del Senato e della Camera dei Rappresentanti, deve essere
presentato, prima di divenire legge, al Presidente degli Stati Uniti.
Questi, qualora lo approvi, vi apporrà la firma; in caso contrario, lo
rinvierà con le sue osservazioni alla Camera da cui è stato proposto,
e questa inserirà integralmente a verbale tali osservazioni e discuterà
di nuovo il progetto. Se dopo questa seconda discussione, due terzi dei
membri della Camera interessata si dichiareranno in favore del progetto,
questo sarà mandato, insieme con le osservazioni del Presidente,
all'altra Camera, da cui verrà discusso in maniera analoga; e se anche
in questa sarà approvato con una maggioranza di due terzi, acquisterà
valore di legge.
In tali casi, però, i voti di entrambe le Camere debbono essere
espressi con appello nominale, e i nomi dei votanti pro e contro saranno
annotati nei verbali delle rispettive Camere. Se entro dieci giorni
(escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà stato presentato, il
Presidente non restituirà un progetto di legge, questo acquisterà
forza di legge come se egli lo avesse firmato, a meno che il Congresso,
aggiornandosi, non renda impossibile che il progetto stesso gli sia
rinviato; nel qual caso il progetto non acquisterà forza di legge.
Tutte le decisioni, le deliberazioni o i voti, per i quali sia
necessario il concorso delle due Camere (salvo che si tratti di
aggiornamenti) debbono essere sottoposti al Presidente degli Stati
Uniti, e da lui approvati prima che entrino in vigore; oppure, se egli
li respinge, debbono nuovamente essere approvati dai due terzi delle due
Camere, conformemente a quanto prescritto per i progetti di legge.
Sezione 8. - Il Congresso avrà facoltà:
d'imporre e percepire tasse, diritti, imposte e dazi; .
di pagare i debiti pubblici e di provvedere alla difesa comune e al
benessere generale degli Stati Uniti I diritti, le imposte, le tasse e i
dazi dovranno, però, essere uniformi in tutti gli Stati Uniti;
di contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti;
di regolare il commercio con le altre Nazioni, e fra i diversi Stati e
con le tribù indiane (c.d. "commerce clause": n.d.t.);
di fissare le norme generali per la naturalizzazione, e le leggi
generali in materia di fallimento negli Stati Uniti;
di battere moneta, di stabilire il valore della moneta stessa e di
quelle straniere, e di fissare i vari tipi di pesi e di misure;
di provvedere a punire ogni contraffazione dei titoli e della moneta
corrente degli Stati Uniti;
di stabilire uffici e servizi postali;
di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo
per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo
sui loro scritti e sulle loro scoperte;
di costituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema;
di definire e di punire gli atti di pirateria e di fellonia compiuti in
alto mare, nonché le offese contro il diritto delle genti;
di dichiarare la guerra, di concedere permessi di preda e rappresaglia e
di stabilire norme relative alle prede in terra e in mare;
di reclutare e mantenere eserciti; nessuna somma, però, potrà essere
stanziata a questo scopo per più di due anni;
di creare e mantenere una Marina militare;
di stabilire regole per l'amministrazione e l'ordinamento delle forze di
terra e di mare;
di provvedere a che la milizia sia convocata per dare esecuzione alle
leggi dell'Unione, per reprimere le insurrezioni e per respingere le
invasioni;
di provvedere a che la milizia sia organizzata, armata e disciplinata e
di disporre di quella parte di essa che possa essere impiegata al
servizio degli Stati Uniti, lasciando ai rispettivi Stati la nomina
degli ufficiali e la cura di addestrare i reparti secondo le norme
disciplinari prescritte dal Congresso;
di esercitare esclusivo diritto di legiferare in qualsiasi caso in quel
distretto (non eccedente le dieci miglia quadrate) che per cessione di
Stati particolari, e per consenso del Congresso, divenga sede del
governo degli Stati Uniti;
e di esercitare analoga autorità su tutti i luoghi acquistati, con
l'assenso della Legislatura dello Stato in cui si trovano, per la
costruzione di fortezze, di depositi, di arsenali, di cantieri e di
altri edifici di utilità pubblica;
di fare tutte le leggi necessarie ed adatte per l'esercizio dei poteri
di cui sopra, e di tutti gli altri poteri di cui la presente
Costituzione investe il governo degli Stati Uniti, o i suoi dicasteri ed
uffici (c.d. "implied powers clause": n.d.t.).
Sezione 9. - L'immigrazione o l'introduzione di quelle persone che gli
Stati attualmente esistenti possono ritenere conveniente di ammettere
(leggi "schiavi": n.d.t.) non potrà essere vietata dal
Congresso prima dell'anno 1808; ma può essere imposta sopra tale
introduzione una tassa o un diritto non superiore ai dieci dollari per
persona.
Il privilegio dell'habeas corpus non sarà sospeso se non quando, in
caso di ribellione o d'invasione, lo esiga la sicurezza pubblica.
Non potrà essere approvato alcun decreto di limitazione dei diritti del
cittadino, né alcuna legge penale retroattiva.
Non potrà essere imposto testatico, o altro tributo diretto, se non in
proporzione del censimento e della valutazione degli averi di ciascuno,
che dovranno essere effettuati come disposto più sopra nella presente
legge.
Nessuna tassa e nessun diritto potrà essere stabilito sopra merci
esportate da uno qualunque degli Stati. Nessuna preferenza dovrà essere
data dai regolamenti commerciali o fiscali ai porti di uno Stato
rispetto a quelli di un altro; e le navi dirette ad uno Stato o
provenienti dai suoi porti non potranno essere costrette ad entrare in
quelli di un altro Stato o di pagarvi alcun diritto.
Nessuna somma dovrà essere prelevata dal Tesoro, se non in seguito a
stanziamenti decretati per legge; e dovrà essere pubblicato
periodicamente un rendiconto regolare delle entrate e delle spese
pubbliche.
Gli Stati Uniti non conferiranno alcun titolo di nobiltà; nessuna
persona che occupi un posto retribuito o di fiducia, alle dipendenze
degli Stati Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare
doni, emolumenti, incarichi o titoli da un Sovrano, da un Principe o da
uno Stato straniero.
Sezione 10. - Nessuno Stato potrà, concludere trattati, alleanze o
patti confederali; o accordare permessi di preda o rappresaglia; o
battere moneta; o emettere titoli di credito; o consentire che il
pagamento dei debiti avvenga in altra forma che mediante monete d'oro o
d'argento; o approvare alcun decreto di limitazione dei diritti del
cittadino, alcuna legge penale retroattiva, ovvero leggi che portino
deroga alle obbligazioni derivanti da contratti (c.d. "clausola dei
contratti": n.d.t.); o conferire titoli di nobiltà.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, stabilire imposte
o diritti di qualsiasi genere sulle importazioni e sulle esportazioni,
ad eccezione di quanto sia assolutamente indispensabile per dare
esecuzione alle proprie leggi di ispezione; e il gettito netto di tutti
i diritti e di tutte le contribuzioni imposte da qualsiasi Stato sulle
importazioni e sulle esportazioni sarà a disposizione della Tesoreria
degli Stati Uniti; e tutte le leggi relative saranno soggette a
revisione e a controllo da parte del Congresso.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, imporre alcuna
imposta sulle navi in base al tonnellaggi, mantenere truppe o navi da
guerra in tempo di pace, concludere trattati o unioni con altri Stati o
con Potenze straniere, o impegnarsi in una guerra, salvo in caso di
invasione o di pericolo così imminente da non ammettere alcun indugio.
ARTICOLO II
Sezione 1. - Il Presidente degli
Stati Uniti d'America sarà investito del potere esecutivo. Egli rimarrà
in carica per il periodo di quattro anni, e la sua elezione e quella del
Vicepresidente, eletto per lo stesso periodo, avranno luogo nel modo
seguente:
Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dai suoi organi
legislativi, un numero di elettori pari al numero complessivo dei
Senatori e dei Rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al
Congresso; nessun Senatore e Rappresentante, però, né alcuna persona
che abbia un pubblico incarico o un impiego retribuito dagli Stati
Uniti, potrà essere nominato elettore.
Gli elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio
segreto per due persone, delle quali una almeno non dovrà appartenere
allo stesso Stato degli elettori. Essi compileranno una lista di tutti
coloro che hanno ottenuto voti e del numero dei voti raccolti da
ciascuno; questa lista sarà da essi firmata, autenticata e trasmessa,
sotto sigillo, alla sede del governo degli Stati Uniti, indirizzata al
Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato
e della Camera dei Rappresentanti, aprirà le liste autenticate e quindi
si procederà al computo dei voti.
La persona che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà
Presidente, sempre che questo numero rappresenti la maggioranza del
numero totale degli elettori prescelti: e se vi sarà più di uno che
abbia ottenuto tale maggioranza, con un eguale numero di voti, allora la
Camera dei Rappresentanti procederà immediatamente a scegliere uno di
essi per Presidente, mediante scrutinio segreto; qualora invece nessuno
raccogliesse la maggioranza, la Camera procederà in modo analogo a
eleggere il Presidente tra i cinque che abbiano raccolto il maggior
numero di voti. Nell'elezione del Presidente, tuttavia, i voti saranno
dati per Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto.
Il numero legale sarà costituito a tale scopo dalla rappresentanza,
composta di uno o più membri, dei due terzi degli Stati, ma per la
validità dell'elezione saranno necessari i voti della meta più uno di
tutti gli Stati. In ogni caso, dopo l'elezione del Presidente, la
persona che abbia raccolto il maggior numero di voti degli elettori sarà
nominata Vicepresidente. Se due o più candidati si trovassero con egual
numero di voti, il Senato eleggerà fra questi il Vicepresidente a
scrutinio segreto. Il Congresso può determinare l'epoca per la
designazione degli elettori, e il giorno in cui questi dovranno dare i
loro voti; giorno che dovrà essere lo stesso per tutti gli Stati Uniti.
Nessuna persona, che non sia per nascita o, comunque, cittadino degli
Stati Uniti nel momento in cui questa Costituzione sarà adottata, potrà
essere eleggibile alla carica di Presidente, né potrà essere
eleggibile a tale carica chi non abbia raggiunto l'età di 35 anni e non
sia residente negli Stati Uniti da 14 anni.
In caso di rimozione del Presidente dalla carica, o di morte, o di
dimissioni, o di inabilità ad adempiere le funzioni e i doveri inerenti
alla sua carica, questa sarà affidata al Vicepresidente, ed il
Congresso potrà provvedere mediante legge, in caso di rimozione, di
morale, di dimissioni o di inabilità sia del Presidente che del
Vicepresidente, dichiarando quale pubblico funzionario dovrà adempiere
le funzioni di Presidente, e tale funzionario le adempirà fino a quando
la causa di inabilità cessi, o venga eletto il nuovo Presidente.
Il Presidente riceverà per i suoi servizi, a epoche stabilite,
un'indennità, che non potrà essere aumentata né diminuita durante il
periodo per il quale egli e stato eletto; ed egli non dovrà percepire
durante tale periodo alcun altro emolumento dagli Stati Uniti o da uno
qualsiasi degli Stati.
Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà fare la seguente
dichiarazione, con giuramento o impegnando la sua parola d'onore:
"Giuro, (o affermo) solennemente che adempirò con fedeltà
all'ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che con tutte le mie forze
preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati
Uniti".
Sezione 2. - Il Presidente sarà Comandante in Capo dell'Esercito, della
Marina degli Stati Uniti e della Milizia dei diversi Stati, quando
questa sia chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; egli potrà
richiedere il parere per iscritto del principale funzionario di ciascuno
dei dicasteri esecutivi su ogni argomento relativo ai doveri dei loro
rispettivi uffici, e avrà anche l'autorità di concedere diminuzioni di
pena e grazia per tutti i crimini compiuti contro gli Stati Uniti, salvo
nel caso dei procedimenti di incriminazione da parte della Camera
(impeachment).
Egli avrà il potere, su parere e con il consenso del Senato, di
concludere trattati, purché vi sia l'approvazione di due terzi dei
Senatori presenti; designerà e, su parere e con il consenso dei Senato,
nominerà gli ambasciatori, gli altri diplomatici e i consoli, i giudici
della Corte Suprema e tutti gli altri pubblici funzionari degli Stati
Uniti la cui nomina non sia altrimenti disposta con la presente
Costituzione, e che debba essere stabilita con apposita legge; ma il
Congresso può, mediante legge, devolvere quelle nomine di funzionari di
grado inferiore che riterrà opportuno al solo Presidente, alle Corti
giudiziarie, ovvero ai capi dei singoli dicasteri.
Il Presidente avrà il potere di assegnare le cariche che si rendessero
vacanti nell'intervallo tra una sessione e l'altra del Senato, mediante
nomine provvisorie, le quali avranno validità fino alla fine della
sessione successiva.
Sezione 3. - Il Presidente informerà di tanto in tanto il Congresso
sulle condizioni dell'Unione e raccomanderà all'esame del Congresso
quei provvedimenti che riterrà necessari e convenienti; potrà, in
contingenze straordinarie, convocare entrambe le Camere, oppure una di
esse, e, in caso di dissenso tra le Camere circa la durata
dell'aggiornamento, potrà fissare quella che gli parrà conveniente;
riceverà gli ambasciatori e gli altri diplomatici; avrà cura della
piena osservanza delle leggi e sanzionerà la nomina di tutti i
funzionari degli Stati Uniti.
Sezione 4. - Il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro funzionario
civile degli Stati Uniti saranno rimossi dall'ufficio ove. in seguito ad
accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli di tradimento. di
concussione o di altri gravi reati.
ARTICOLO III
Sezione 1. - Il potere
giudiziario degli Stati Uniti sarà affidato ad una Corte Suprema e a
quelle Corti di grado inferiore che il Congresso potrà di volta in
volta creare e costituire. I giudici della Corte Suprema e quelli delle
Corti di grado inferiore conserveranno il loro ufficio finché non se ne
renderanno indegni con la loro condotta (during good behavior), e ad
epoche fisse riceveranno per i loro servizi un'indennità che non potrà
essere diminuita finche essi rimarranno in carica.
Sezione 2. - Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi, di
diritto e di equità, che si presenteranno nell'ambito della presente
Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati stipulati o
da stipulare, sotto la loro autorità; a tutti i casi concernenti gli
ambasciatori, gli altri rappresentanti diplomatici ed i consoli; a tutti
i casi che riguardino l'ammiragliato e la giurisdizione marittima; alle
controversie tra due a più Stati, tra uno Stato e i cittadini di un
altro Stato, tra cittadini di Stati diversi, tra cittadini di uno stesso
Stato che reclamino terre in base a concessioni di altri Stati, e tra
uno Stato o i suoi cittadini e Stati, cittadini o sudditi stranieri.
In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti
diplomatici, o consoli e in quelli in cui uno Stato sia parte in causa,
la Corte Suprema avrà giurisdizione esclusiva. In tutti gli altri casi
sopra menzionati la Corte Suprema avrà giurisdizione d'appello, sia in
diritto che in fatto, con le eccezioni e norme che verranno fissate dal
Congresso.
Il giudizio per tutti i crimini, salvo nei casi di accusa mossa dalla
Camera dei Rappresentanti, dovrà avvenire mediante giuria;
e tale giudizio sarà tenuto nello Stato dove detti crimini siano stati
commessi; quando il crimine non sia stato commesso in alcuno degli
Stati, il giudizio si terra nel luogo o nei luoghi che saranno stati
designati per legge dal Congresso.
Sezione 3. - Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti
soltanto l'aver impugnato le armi contro di essi, o l'aver fatto causa
comune con nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e soccorsi.
Nessuno sarà dichiarato colpevole di alto tradimento, se non su
testimonianza di due persone che siano state presenti a uno stesso atto
flagrante, ovvero quando egli confessi la sua colpa in pubblico
processo.
Il potere di emettere una condanna per alto tradimento spetta al
Congresso; ma nessuna sentenza di tradimento potrà comportare perdita
di diritti per i discendenti, o confisca di beni se non durante la vita
del colpevole.
ARTICOLO IV
Sezione 1. - In ogni Stato saranno attribuiti piena fiducia e pieno
credito agli atti, ai documenti pubblici e ai procedimenti giudiziari
degli altri Stati; e il Congresso potrà, mediante leggi generali,
prescrivere il modo in cui la validità di tali atti, documenti e
procedimenti debba essere determinata, nonché gli effetti della validità
stessa.
Sezione 2. - I cittadini di ogni Stato hanno diritto, in ogni altro
Stato, a tutti i privilegi e a tutte le immunità inerenti alla
condizione di cittadini.
Qualsiasi persona accusata in uno Stato di alto tradimento, di fellonia
o di altro crimine e che si sia sottratta alla giustizia e sia trovata
in un altro Stato, sarà - su richiesta degli organi esecutivi dello
Stato da cui è fuggita - consegnata e condotta allo Stato che abbia
giurisdizione per il reato ad essa imputato.
Nessuna persona sottoposta a prestazioni di servizio o di lavoro in uno
degli Stati, secondo le leggi ivi vigenti, e che si sia rifugiata in un
altro Stato potrà, in virtù di qualsiasi legge o regolamento quivi in
vigore, essere esentata da tali prestazioni di servizio o di lavoro; ma,
su richiesta dell'interessato, verrà riconsegnata alla parte cui tali
prestazioni sono dovute.
Sezione 3. - Nuovi Stati potranno essere ammessi nell'Unione per
decisione del Congresso; ma nessuno Stato nuovo potrà essere costituito
entro la giurisdizione di qualsiasi Stato già esistente; e nessuno
Stato potrà essere formato dalla riunione di due o più Stati già
esistenti, o di parte di essi, senza il consenso delle Legislature degli
Stati interessati, oltre che del Congresso.
Il Congresso avrà l'autorità di disporre del territorio e delle altre
proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di stabilire tutte le norme e
le misure che in detto territorio si ritenessero necessarie. Nessuna
disposizione della presente Costituzione potrà essere interpretata in
modo pregiudizievole a qualsiasi diritto che possa essere accampato
dagli Stati Uniti o da uno dei singoli Stati.
Sezione 4. - Gli Stati Uniti garantiranno ad ogni Stato dell'Unione la
forma di governo repubblicana, e proteggeranno ogni Stato contro
qualsiasi invasione e - su richiesta degli organi legislativi o del
Potere esecutivo (quando il Legislativo non possa essere convocato) -
contro violenze interne.
ARTICOLO V
Il Congresso, ogniqualvolta i due terzi delle Camere lo riterranno
necessario, proporrà emendamenti alla presente Costituzione, oppure, su
richiesta dei due terzi delle Legislature dei vari Stati, convocherà
una Convenzione per proporre gli emendamenti. In entrambi i casi, gli
emendamenti saranno validi a ogni effetto, come parte di questa
Costituzione, allorché saranno stati ratificati dalle Legislature di
tre quarti degli Stati, o dai tre quarti delle Convenzioni riunite a
tale scopo in ciascuno degli Stati, a seconda che l'uno o l'altro modo
di ratifica sia stato prescritto dal Congresso; tuttavia resta stabilito
che nessun emendamento, prima dell'anno 1808, potrà modificare in alcun
modo i capoversi primo e quarto della Sezione 9 dell'Articolo I, e che
nessuno Stato, senza il suo proprio consenso, potrà essere privato
della parità di rappresentanza nel Senato.
ARTICOLO VI
Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima della presente
Costituzione saranno validi per gli Stati Uniti sotto la presente
Costituzione, come lo erano sotto la Confederazione.
La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che verranno fatte
in conseguenza di essa, e tutti i trattati conclusi, o che si
concluderanno, sotto l'autorità degli Stati Uniti, costituiranno la
legge suprema del Paese (the supreme Law of the Land); e i giudici di
ogni Stato saranno tenuti a conformarsi ad essi, quali che possano
essere le disposizioni in contrario nella Costituzione o nella
legislazione di qualsiasi singolo Stato.
I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, i membri delle
Legislature dei singoli Stati e tutti i rappresentanti del Potere
esecutivo e di quello giudiziario, sia degli Stati Uniti, che di ogni
singolo Stato, saranno tenuti, con giuramento e con dichiarazione sul
loro onore, a difendere la presente Costituzione; ma nessuna professione
di fede religiosa sarà mai imposta come necessaria per coprire un
ufficio od una carica pubblica degli Stati Uniti.
ARTICOLO VII
La ratifica da parte delle
Assemblee di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore la
presente Costituzione negli Stati che l'abbiano in tal modo ratificata.
Redatto in Assemblea per unanime consenso degli Stati presenti, il
giorno diciassettesimo del settembre dell'anno del Signore 1787, e
dodicesimo dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. In fede di che
abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.
EMENDAMENTI
I. (1791)
Il Congresso non potrà fare
alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per
proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di
stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica
e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti.
II (1791)
Essendo necessaria alla
sicurezza di uno Stato libero una ben ordinata milizia, il diritto dei
cittadini di tenere e portare armi non potrà essere violato.
III (1791)
Nessun soldato, in tempo di
pace, potrà essere alloggiato in una casa privata senza il consenso del
proprietario; né potrà esserlo in tempo di guerra, se non nei modi che
verranno prescritti per legge.
IV (1791)
Il diritto dei cittadini a
godere della sicurezza per quanto riguarda la loro persona, la loro
casa, le loro carte e le loro cose, contro perquisizioni e sequestri
ingiustificati, non potrà essere violato; e nessun mandato giudiziario
potrà essere emesso, se non in base a fondate supposizioni, appoggiate
da un giuramento o da una dichiarazione sull'onore e con descrizione
specifica del luogo da perquisire, e delle persone da arrestare o delle
cose da sequestrare.
V (1791)
Nessuno sarà tenuto a
rispondere di un reato che comporti la pena capitale, o comunque
infamante, se non per denuncia o accusa fatta da una grande giuria, a
meno che il reato non sia compiuto da individui appartenenti alle forze
di terra o di mare, o alla milizia, quando questa si trovi in servizio
attivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; né alcuno potrà
essere sottoposto due volte, per un medesimo delitto, a un procedimento
che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà
essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé
medesimo, ne potrà essere privato della vita, della libertà o della
proprietà, se non in seguito a regolare procedimento legale (without
due process of law); e nessuna proprietà potrà essere destinata ad un
uso pubblico, senza un giusto indennizzo.
VI (1791)
In ogni processo penale,
l'accusato avrà il diritto di essere giudicato sollecitamente e
pubblicamente da una giuria imparziale dello Stato e del distretto in
cui il reato e stato commesso (i limiti del quale distretto saranno
stati precedentemente determinati per legge); e avrà diritto di essere
informato della natura e del motivo dell'accusa; di esser messo a
confronto con i testimoni a suo favore, e di farsi assistere da un
avvocato per la sua difesa.
VII (1791)
Nelle cause che dovranno essere
giudicate a norma della common law, il diritto al giudizio a mezzo di
giuria sarà mantenuto ogni volta che l'oggetto della controversia
superi il valore di venti dollari; e nessun fatto giudicato da una
giuria potrà essere sottoposto a nuovo esame in qualsiasi altra Corte
degli Stati Uniti, se non secondo le norme della common law.
VIII (1791)
Non si dovranno esigere cauzioni
esorbitanti, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli
e inusitate.
IX (1791)
L'enumerazione di alcuni diritti
fatta nella Costituzione non potrà essere interpretata in modo che ne
rimangano negati o menomati altri diritti mantenuti dai cittadini.
X (1791)
I poteri non delegati dalla
Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono
riservati ai rispettivi Stati, ovvero al popolo (c.d. "clausola dei
poteri residui": n.d.t.).
XI (1798)
Il Potere giudiziario federale
degli Stati Uniti non potrà essere chiamato a decidere in qualsivoglia
processo, di diritto o di equità, iniziato o perseguito contro uno
degli Stati Uniti da cittadini di un altro Stato o da sudditi di un
qualsiasi Stato estero.
XII (1804)
Gli elettori si riuniranno nei
loro rispettivi Stati e procederanno con voto a scrutinio segreto alla
nomina del Presidente e del Vicepresidente, uno dei quali almeno non
dovrà essere abitante delle stesso Stato degli elettori; questi
designeranno in una scheda la persona per cui votano come Presidente e
in una scheda distinta quella per cui votano come Vicepresidente;
compileranno liste distinte di tutte le persone designate per la
Vicepresidenza, e del numero di voti da ciascuna raccolti: tali liste
saranno dagli elettori firmate, autenticate, e trasmesse, sigillate,
alla sede del governo degli Stati Uniti, indirizzate al Presidente del
Senato.
Il Presidente del Senato, presenti le due Camere, aprirà tutti i
verbali e si procederà al computo dei voti. Colui che avrà ottenuto il
maggior numero di suffragi per la Presidenza, sarà Presidente, sempre
che tale numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli
elettori riuniti. Se nessuno raggiungesse tale maggioranza, la Camera
dei Rappresentanti sceglierà immediatamente il Presidente, per
scrutinio segreto fra i tre candidati che avranno ottenuto per la
Presidenza il maggior numero di voti. Ma, in questa scelta del
Presidente, i voti si conteranno per Stato, avendo la rappresentanza di
ciascuno Stato un solo voto. Il numero legale per questo scrutinio sarà
costituito dalla rappresentanza di due terzi degli Stati, composta di
uno o più membri, e la maggioranza di tutti gli Stati sarà necessaria
per la scelta. Se la Camera dei Rappresentanti non sceglierà, il
Presidente, allorché questa scelta le sia devoluta, prima del quarto
giorno del seguente mese di marzo, il Vicepresidente fungerà da
Presidente, come nel caso di decesso o d'altra incapacità
costituzionale del Presidente. Colui che ottiene un maggior numero di
suffragi per la Vicepresidenza, sarà Vicepresidente, sempre che tale
numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori
riuniti; e se nessuno raggiungesse questa maggioranza, il Senato
sceglierà il Vicepresidente fra i due candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti: la presenza dei due terzi dei Senatori e la
maggioranza del numero totale sono necessarie per questa scelta.
Peraltro, nessuno che sia costituzionalmente ineleggibile alla carica di
Presidente, sarà eleggibile a quella di Vicepresidente degli Stati
Uniti.
XIII (1865)
Sezione I. - Né schiavitù, né
servitù involontaria potranno sussistere negli Stati Uniti, o in luogo
alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non per punizione di un
crimine per il quale l'imputato sia stato debitamente condannato.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie
per imporre l'osservanza di questo articolo.
XIV (1868)
Sezione 1. - Tutte le persone
nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro
giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui
risiedono. Nessuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che
restringa i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti;
così pure nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della
libertà, o della proprietà se non in seguito a regolare procedimento
legale (without due process of law), né rifiuterà a chicchessia nei
limiti della sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi (the
equal protection of the laws).
Sezione 2. - I Rappresentanti saranno ripartiti fra i diversi Stati in
proporzione alla popolazione di questi, computando la totalità degli
abitanti di ciascuno Stato, ad esclusione degli indiani non tassati. Ma
se il diritto di voto in una qualsiasi elezione per la scelta degli
elettori del Presidente e del Vicepresidente degli Stati Uniti, o dei
Rappresentanti al Congresso, o dei rappresentanti del Potere esecutivo e
giudiziario di uno Stato o dei membri della sua Legislatura, è
rifiutato ad alcuni degli abitanti maschi di tale Stato che abbiano
compiuto ventuno anni d'età e siano cittadini degli Stati Uniti, o se
questo diritto è ristretto in qualsiasi modo, ove non sia per avere
partecipato a una ribellione o per altro crimine, la base della
rappresentanza di questo Stato sarà ridotta in proporzione al numero
dei cittadini che saranno stati esclusi, confrontato con il numero
totale dei cittadini maschi dello Stato suddetto che abbiano compiuto i
ventuno anni di età.
Sezione 3. - Non potrà essere Senatore né Rappresentante al Congresso,
né elettore del Presidente o del Vicepresidente, né ricoprire alcun
impiego civile o militare dipendente dagli Stati Uniti o da qualche
Stato chi, avendo antecedentemente - come membro del Congresso pubblico
funzionario degli Stati Uniti, o membro della Legislatura di uno Stato,
o rappresentante del Potere esecutivo o giudiziario di uno Stato -
prestato giuramento di difendere la Costituzione degli Stati Uniti,
abbia preso parte a un'insurrezione o ribellione contro la Nazione
stessa, o prestato aiuto od assistenza ai suoi nemici. Ma il Congresso
potrà, col voto di due terzi dei membri di ciascuna Camera, eliminare
questo motivo di incapacità.
Sezione 4. - La validità del debito pubblico degli Stati Uniti,
contratto secondo la legge, compresi i debiti derivanti dal pagamento di
pensioni e ricompense in ragione di servigi resi per la repressione di
insurrezioni o ribellioni, non potrà mai essere messa in discussione.
Ma né gli Stati Uniti, né alcuno Stato potranno prendere a loro
carico, o pagare alcun debito, o alcuna obbligazione contratti per
venire in aiuto alla insurrezione o ribellione contro gli Stati Uniti, né
alcuna indennità reclamata per la perdita o l'emancipazione di alcuno
schiavo; tutti i debiti, le obbligazioni, i reclami per simili titoli
saranno tenuti per illegali e nulli.
Sezione 5. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie
per l'applicazione di questo articolo.
XV (1870)
Sezione 1. - Il diritto di voto
spettante ai cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato né
limitato dagli Stati Uniti, né da alcuno Stato, per ragioni di razza o
di precedente condizione servile.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie
per l'applicazione di questo articolo.
XVI (1913)
Il Congresso avrà la facoltà
di stabilire ed esigere imposte sui redditi derivanti da qualunque
fonte, senza ripartirle tra i vari Stati e senza dover tenere conto di
alcun censimento o valutazione.
XVII (1913)
Il Senato degli Stati Uniti sarà
composto di due Senatori per ciascuno Stato, eletti dalla popolazione di
questo per la durata di sei anni: e ogni Senatore avrà diritto ad un
solo voto. Gli elettori di ogni Stato dovranno possedere gli stessi
requisiti richiesti per essere elettori del più numeroso dei due rami
della Legislatura dello Stato.
Allorché nel Senato dovesse rendersi vacante uno dei seggi spettanti ad
uno Stato, il Potere esecutivo di quello Stato ordinerà che si proceda
alle elezioni per la copertura del seggio vacante; a meno che la
Legislatura dello Stato in parola non autorizzi il Potere esecutivo
locale a procedere a nomine provvisorie, valide sino a che il popolo non
provveda a coprire la vacanza con elezioni da tenersi quando la
Legislatura stessa disponga.
Il presente emendamento non dovrà essere interpretato nel senso che
possa influire sull'elezione o la permanenza in carica di un qualunque
Senatore prescelto prima che l'emendamento stesso entri a far parte
integrante della Costituzione.
XVIII (1920)
Sezione l. - A partire da un
anno dopo la ratifica del presente articolo, e per effetto del medesimo,
sono vietati entro i confini degli Stati Uniti la fabbricazione, la
vendita e il trasporto a scopo di consumo dei liquori nocivi, nonché
l'importazione e l'esportazione dei medesimi da e per il territorio
degli Stati Uniti e di tutte le regioni soggette alla loro
giurisdizione.
Sezione 2. - Il Congresso ed i vari Stati sono autorizzati a emanare le
norme necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Sezione 3. - Il presente articolo non sarà valido, sinché non sarà
stato ratificato dagli organi legislativi dei singoli Stati quale
emendamento alla Costituzione, come previsto da quest'ultima entro sette
anni dalla data in cui esso sarà sottoposto dal Congresso ai singoli
Stati per tale ratifica.
XIX (1920)
Il diritto di voto conferito ai
cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o limitato dagli
Stati Uniti o da uno degli Stati in considerazione del sesso.
Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per
l'applicazione di questo articolo.
XX (1933)
Sezione 1. - La durata in carica
del Presidente e del Vicepresidente avrà termine a mezzogiorno del 20
gennaio, mentre la durata in carica dei Senatori e dei Rappresentanti
cesserà alle dodici del giorno 3 gennaio degli anni in cui avrebbero
dovuto scadere i rispettivi mandati se il presente articolo non fosse
stato ratificato; alle stesse date entreranno in carica i loro
successori.
Sezione 2. - Il Congresso si riunirà almeno una volta all'anno, e la
sessione dovrà aver inizio a mezzogiorno del 3 gennaio, a meno che il
Congresso stesso non fissi per legge un altro giorno.
Sezione 3. - Se all'epoca fissata per l'inizio del mandato presidenziale
il Presidente eletto fosse deceduto, il Vicepresidente diverrà
Presidente.
Se non si fosse proceduto alla designazione di un Presidente, prima del
momento fissato per l'inizio del mandato, o se il Presidente eletto non
avesse dimostrato di possedere i requisiti necessari, il Vicepresidente
fungerà da Presidente sino a quando non sia stato proclamato
formalmente un Presidente; e, nel caso in cui né un Presidente eletto,
né un Vicepresidente eletto avessero dimostrato di possedere i
requisiti necessari, il Congresso provvederà per legge ad indicare chi
dovrà fungere da Presidente o il modo in cui dovrà essere designata la
persona che dovrà fungere da Presidente; la persona così designata
eserciterà le funzioni presidenziali sino a quando non vengano
formalmente proclamati un Presidente od un Vicepresidente.
Sezione 4. - Il Congresso può, con legge, prendere i provvedimenti
necessari nel caso di morte di una delle persone tra le quali la Camera
dei Rappresentanti sceglie il Presidente, ove il diritto di scelta le
sia devoluto, e per il caso di morte di una delle persone tra le quali
il Senato sceglie il Vicepresidente, ove il diritto di scelta gli sia
devoluto.
Sezione 5. - Le Sezioni 1) e 2) entreranno in vigore il 15 ottobre
successivo alla ratifica del presente articolo.
Sezione 6. - Il presente articolo non sarà valido sinché non sarà
stato ratificato come emendamento alla Costituzione dalle Legislature di
tre quarti degli Stati, entro sette anni dalla data in cui esso sarà
sottoposto alla loro approvazione.
XXI (1933)
Sezione 1. - L'articolo XVIII di
emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti e abrogato.
Sezione 2. - Il trasporto o l'importazione in qualunque Stato,
Territorio o Possedimento degli Stati Uniti dei liquori nocivi a scopo
di vendita o di consumo, in violazione delle leggi ivi vigenti, sono
vietati con il presente articolo.
Sezione 3. - Il presente articolo non sarà valido finche non sarà
ratificato come emendamento alla Costituzione, e, come da questa
previsto, dalle Convenzioni (Conventions) elette nei vari Stati, entro
sette anni dalla data in cui sarà sottoposto dal Congresso agli Stati
stessi per la ratifica.
XXII (1951)
Nessuno potrà essere eletto per
più di due volte alla carica presidenziale e nessuno, che abbia
occupato tale carica o abbia esercitato le funzioni di Presidente per più
di due anni durante il mandato di un altro Presidente eletto, potrà
essere eletto per più di una volta alla carica presidenziale. Questo
articolo non si applicherà al Presidente che era in carica al momento
in cui l'articolo stesso veniva proposto dal Congresso e non impedirà a
colui, che occupi la carica di Presidente o funga da Presidente nel
corso del mandato durante il quale questo articolo entra in vigore, di
occupare tale carica o esercitarne le funzioni per il restante periodo
del mandato stesso.
XXIII (1961)
Sezione 1. - Il Distretto ove si
trova stabilita la sede del governo degli Stati Uniti eleggerà, secondo
la procedura che verrà determinata dal Congresso, un numero di elettori
del Presidente e del Vicepresidente pari al numero totale dei Senatori e
dei Rappresentanti al Congresso, cui il Distretto medesimo avrebbe
diritto, se fosse costituito in Stato, ma tale numero non potrà
superare in alcun caso quello degli elettori designati dallo Stato meno
popoloso dell'Unione; gli elettori stessi si uniranno a quelli designati
dagli Stati e saranno considerati, ai fini dell'elezione del Presidente
e del Vicepresidente, come designati da uno Stato; essi si riuniranno
nel territorio del Distretto e adempiranno i doveri loro assegnati dal
XII emendamento.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie
per imporre l'osservanza di questo articolo.
XXIV (1964)
Sezione 1. - Il diritto dei
cittadini degli Stati Uniti ad essere iscritti nelle liste elettorali
per le elezioni, sia primarie sia di qualsiasi altra natura, del
Presidente e del Vicepresidente, degli elettori presidenziali e dei
Senatori e dei Rappresentanti al Congresso non sarà rifiutato o
limitato, né dagli Stati Uniti né da qualsiasi singolo Stato, per il
motivo che l'interessato non abbia pagato una tassa elettorale (poll tax)
o qualsiasi altra tassa.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie
per imporre l'osservanza di questo articolo.
XXV (1967)
Sezione 1. - In caso di
rimozione dalla carica, di morte o di dimissioni del Presidente, il
Vicepresidente degli Stati Uniti diverrà Presidente.
Sezione 2. - In caso di vacanza della Vicepresidenza, il Presidente
nomina un nuovo Vicepresidente, che prende possesso della carica dopo
che le Camere ne abbiano ratificato la nomina a maggioranza assoluta dei
propri componenti.
Sezione 3. - Se il Presidente comunica, per iscritto, al Presidente
protempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti di
non essere in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, i
medesimi vengono, allora, esercitati dal Vicepresidente degli Stati
Uniti, in qualità di Presidente supplente, fino a che il Presidente
comunichi, per iscritto, agli anzidetti organi di essere in grado di
riassumere le proprie funzioni.
Sezione 4. - Se il Vicepresidente e la maggioranza dei principali
dirigenti dei dipartimenti ministeriali, o di un altro organo designato
con legge dal Congresso, comunicano per iscritto al Presidente
protempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti
che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del
suo ufficio, questi sono allora immediatamente assunti dal
Vicepresidente, in qualità di Presidente supplente.
Ma se, in seguito, il Presidente trasmette al Presidente protempore del
Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una dichiarazione
scritta, attestante che non sussiste più alcuna sua incapacità al
riguardo, allora egli può riassumere i poteri e i doveri del suo
ufficio, a meno che, entro quattro giorni, il Vicepresidente e la
maggioranza dei principali dirigenti dei dipartimenti ministeriali, o di
un altro organo designato con legge dal Congresso, inviino a loro volta
una dichiarazione scritta al Presidente protempore del Senato ed allo
Speaker della Camera dei Rappresentanti attestante che il Presidente non
è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio. In tal
caso il Congresso assumerà una decisione al riguardo, riunendosi entro
quarantott'ore a tale scopo se non si troverà in sessione. Se al
termine di ventun giorni dal ricevimento della seconda dichiarazione,
ovvero al termine di ventun giorni dalla data di convocazione qualora il
Congresso non sia in sessione, entrambe le Camere si pronuncino per la
permanenza dell'impedimento del Presidente, colla maggioranza dei due
terzi dei propri componenti, il Vicepresidente continuerà, allora, ad
adempiere le funzioni di Vicepresidente supplente; in caso contrario, il
Presidente riassumerà immediatamente i poteri e i doveri del suo
ufficio.