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COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ROMANA, 1849
PRINCIPI FONDAMENTALI
I.La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano
è costituito in repubblica democratica.
II.Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità.
Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.
III.La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento
delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
IV.La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità:
propugna l'italiana.
V.I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata
che dalle leggi di utilità generale dello Stato.
VI.La piú equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse
politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.
VII.Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e
politici.
VIII.Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie
necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.
TITOLO I
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
ART. 1. - Sono cittadini della Repubblica:
Gli originarii della Repubblica;
Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;
Gli stranieri col domicilio di dieci anni;
I naturalizzati con decreto del potere legislativo.
ART. 2. - Si perde la cittadinanza:
Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non piú
tornare;
Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in
pericolo;
Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo
straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione
è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un popolo;
Per condanna giudiziale.
ART. 3. - Le persone e le proprietà sono inviolabili.
ART. 4. - Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato
di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o
Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.
Nessuno può essere carcerato per debiti.
ART. 5. - Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
ART. 6. - Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi
determinati dalla legge.
ART. 7. - La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso
senza alcuna censura preventiva.
ART. 8. - L'insegnamento è libero.
Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono
determinate dalla legge.
ART. 9. - Il segreto delle lettere è inviolabile.
ART. 10. - Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e
collettivamente.
ART. 11. - L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.
ART. 12. - Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e
colle eccezioni fissate dalla legge.
ART. 13. - Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se
non in causa pubblica, e previa giusta indennità.
ART. 14. - La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di
contribuirvi.
Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo
maggiore di quello dalla legge determinato.
TITOLO II
DELL'ORDINAMENTO POLITICO
ART. 15. - Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal
Consolato, dall'Ordine giudiziario.
TITOLO III
DELL'ASSEMBLEA
ART. 16. - L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.
ART. 17. - Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è
elettore, a 25 è eleggibile.
ART. 18. - Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario
nominato dai consoli o dai ministri.
ART. 19. - Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno
ogni ventimila abitanti.
ART. 20. - I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.
Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e
pubblico.
ART. 21. - L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.
Si rinnova ogni tre anni.
ART. 22. - L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e
dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.
ART. 23. - L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di
aggiornarsi per quel tempo che crederà.
Nell'intervallo può essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente co'
segretari, di trenta membri, o del Consolato.
ART. 24. - Non è legale se non riunisce la metà, piú uno dei suoi
rappresentanti.
Il numero qualunque de' presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli
assenti.
ART. 25. - Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
Può costituirsi in comitato segreto.
ART. 26. - I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse
nell'Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.
ART. 27. - Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza
permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.
Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà
immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.
Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse
eletto rappresentante.
ART. 28. - Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può
rinunziare.
ART. 29. - L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della
guerra, e dei trattati.
ART. 30. - La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.
ART. 31. - Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due
deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo
all'Assemblea di abbreviarlo in caso d'urgenza.
ART. 32. - Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal
Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente
dell'Assemblea fa la promulgazione.
TITOLO IV
DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO
ART. 33. - Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di
due terzi di suffragi.
Debbono essere cittadini della repubblica, e dell'età di 30 anni compiti.
ART. 34. - L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce
d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.
Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscí
di carica.
ART. 35. - Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:
1. Degli affari interni;
2. Degli affari esteri;
3. Di guerra e marina;
4. Di finanze;
5. Di grazia e giustizia;
6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.
ART. 36. - Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi, e le relazioni
internazionali.
ART. 37. - Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la
legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser
fatta in consiglio de' ministri.
ART. 38. - Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro
incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei
consoli per la nomina e revocazione dei ministri.
ART. 39. - Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell'Assemblea, i consoli
espongono lo stato degli affari della Repubblica.
ART. 40. - I ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli affari che
li risguardano.
ART. 41. - I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, né possono
escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea
sotto pena di decadenza.
ART. 42. - Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un
appuntamento di scudi tremila e seicento.
ART. 43. - I consoli e i ministri sono responsabili.
ART. 44. - I consoli e i ministri possono essere posti in stato d'accusa
dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere
discussa come una legge.
ART. 45. - Ammessa l'accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se
assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova
elezione.
TITOLO V
DEL CONSIGLIO DI STATO
ART. 46. - Vi è un consiglio di stato, composto da quindici consiglieri
nominati dall'Assemblea.
ART. 47. - Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi
da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle
realzioni politiche.
ART. 48. - Esso emana que' regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una
speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge
particolare.
TITOLO VI
DEL POTERE GIUDIZIARIO
ART. 49. - I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro
potere dello Stato.
ART. 50. - Nominati dai consoli ed in consiglio de' ministri sono inamovibili,
non possono essere promossi, né trasclocati che con proprio consenso, né
sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.
ART. 51. - Per le contese civili vi è una magistratura di pace.
ART. 52. - La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il
tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a
porte chiuse.
ART. 53. - Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai
tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è
determinata da legge relativa.
ART. 54. - Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.
ART. 55. - Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a
gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo
si compone del presidente, di quattro giudici piú anziani della cassazione, e
di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna
provincia.
L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico
ministero presso il tribunale supremo.
È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.
TITOLO VII
DELLA FORZA PUBBLICA
ART. 56. - L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato
da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.
ART. 57. - L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la
legge determina.
ART. 58. - Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel
territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.
ART. 59. - I generali sono nominati dall'Assemblea sopra proposta del Consolato.
ART. 60. - La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne
guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, né possono subire variazioni, o
traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.
ART. 61. - Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.
ART. 62. - Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento
dell'ordine interno e della costituzione.
TITOLO VIII
DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
ART. 63. - Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata
nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.
ART. 64. - L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo di
due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi,
vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la
costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.
ART. 65. - L'Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il
tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 66. - Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette
alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie
all'attuazione della costituzione.
ART. 67. - Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della
costituente.
ART. 68. - Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si
oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati.
ART. 69. - Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.
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PROCLAMAZIONE
DELLA REPUBBLICA ROMANA
Decreto
istitutivo:
art.1 - Il papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale
dello Stato Romano.
art.2 - Il Pontefice romano avrà tutte le guarantigie necessarie per la
indipendenza nell’esercizio della sua potestà spirituale.
art.3 - La forma del Governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura e
prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.
Art.4 -.La Repubblica Romana avrà con il resto d’Italia le relazioni
che esige la nazionalità comune.
Roma lì 9 febbraio 1849 ore 1 antimeridiane
Voti: 120 favorevoli – 12 astenuti – 10 contrari
Il Presidente
G. GALLETTI
I Vice-Presidenti
A. SALICETI - E. ALLOCCATELLI
I Segretari
G. PENNACCHI - G. COCCHI - A. FABRETTI - A. ZAMBIANCHI
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Si consiglia la lettura
dell’articolo di Mauro Ferri al seguente link:
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