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| Lo Statuto Ottobre 2007 L I D U Lega
Italiana dei
Diritti dell’Uomo Membro
della Fédération
Internationale des Ligues des Droits de l’Homme ONLUS
TITOLO
I PRINCIPI
E FINALITÀ Art.
1 - La Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (ONLUS), è una libera associazione costituita fra quanti
intendono collaborare all'attuazione delle sue finalità e ne accettano lo
statuto. Essa
è la Sezione Italiana della Fédération Internationale des Ligues des Droits
de l'Homme di cui accetta lo statuto e dal cui riconoscimento deriva la propria
legittimità. La
Lega ha sede in Roma. L'Associazione
non ha fini di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità
di solidarietà sociale. Alla
presente ONLUS si applicano tutte le disposizioni previste dal D.L. n. 460/1997. Art.
2 - La Lega ha per fine la difesa dei diritti dell'individuo nello Stato e
del Popolo nel consesso dei popoli. Questa
finalità si riassume nella legge suprema della libertà e della democrazia e si
afferma, in linea teorica, nell'evoluzione della "Dichiarazione dei Diritti
dell'Uomo" che va, attraverso la storia, dalla MAGNA CHARTA inglese del
1215 al "Convenat" e alla relativa dichiarazione per la Carta
Internazionale, discussa ed approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, per proseguire nella statuizione di norme sempre più atte a difendere i
diritti dell'uomo e a proteggere il libero sviluppo della personalità umana, in
primo luogo la Convenzione dei Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa; in
linea pratica nella difesa e nelle garanzie dei diritti dell'individuo e del
popolo alla vita, alla libertà, al benessere sociale ed economico, alla salute,
alla cultura, alla qualità della vita, in ogni contingenza che li mettano in
pericolo o ne ostacolino la promozione. Art
3 - La Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo non può conseguentemente essere
opera di organizzazioni o forze politiche, ma di individui, uniti nella Lega,
concordi in una finalità superiore agli stessi partiti politici, quale è la
difesa di tutte le libertà democratiche e guidati da tale finalità, nella
quale riconoscono la tendenza fondamentale della civiltà. Art.
4 - L'attività della Lega si svolge secondo le direttive ed i programmi
della F.I.D.H. in collaborazione con le altre Sezioni nazionali della
Federazione stessa e con altre Associazioni esistenti nel mondo aventi simili
finalità. Art.
5 - Gli scopi perseguiti dall'Associazione sono; a)
svolgere attività nel settore della tutela dei diritti civili, formazione e
istruzione; b)
approfondire la risoluzione di problemi con enti pubblici e privali per finalità
sociali ed altre organizzazioni non lucrative; c)
offrire il proprio sostegno morale e materiale ai rifugiati per motivi etnici,
politici o religiosi, agli sfollati a causa di conflitti armati; d)
promuovere, a favore dei giovani, ogni utile iniziativa tendente
all’inserimento delle nuove generazioni nel mondo dello studio e del lavoro
nel rispetto e in armonia con i principi della L.I.D.U.; e)
svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei
fini che la ONLUS si propone. Art.
6 - La Lega partecipa alle iniziative culturali di Organizzazioni
internazionali e nazionali, per lo svolgimento di corsi e stages sulla
formazione in materia di diritti dell'uomo di strutture e funzionamento delle
Organizzazioni internazionali. Organizza
anche corsi di formazione e di aggiornamento sui temi di diritti dell'uomo, nel
quadro delle direttive dell'ONU e dell'UNESCO, per funzionari pubblici,
magistrati, militari, e per personale scolastico, docente e non docente, di ogni
ordine e grado. TITOLO
II STRUTTURE Art.7
- Possono far parte della Lega i maggiori di anni 18, che accettano le
finalità della Lega, i principi e le norme statutarie. L'ammissione
delle persone fisiche è deliberata dai Comitati locali. L'ammissione
alla Lega ha effetto con il rilascio della tessera da parte del Presidente
nazionale. La
qualità di associato si perde per dimissioni, morosità, radiazioni. L'Associato
può dimettersi ove non sia in corso a suo carico un giudizio disciplinare.
L'associato è tenuto alla corresponsione della quota sociale nella misura
stabilita dal Comitato centrale e potrà essere radiato ove non provveda al
pagamento di essa. Non possono essere previsti soci temporanei per la
partecipazione alla vita associativa. Per
gli associati è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche
dello statuto e dei regolamenti e della nomina degli organi direttivi della
ONLUS. La
Lega svolge la sua attività per mezzo degli Organi nazionali e dei Comitati
locali, e consegue i suoi fini con mezzi previsti unicamente dalle norme
internazionali e dalle leggi della Repubblica. Art.
8 - Gli aderenti alla Lega sono organizzati in Comitati locali e regionali
costituiti in seguito ad autorizzazione del Presidente nazionale. Essi
svolgono un'attività ispirata alle finalità della Lega, nel rispetto degli
statuti di essa e delle direttive del Comitato Centrale. Art.
9- I Comitati debbono restare al di fuori delle lotte politiche e dai contrasti
tra privati; si impegnano nella restaurazione di diritti violati da enti
pubblici e da privati e possono costituire uffici di assistenza gratuita per la
tutela del diritto dei singoli e per il conseguimento dei fini della Lega. Art.
10 - Tutte le cariche della Lega sono gratuite. I
Comitati locali:
I
Comitati locali possono darsi propri regolamenti in armonia con lo Statuto
nazionale, che saranno validi dopo la ratifica da parte del Comitato Centrale. Il
Comitato Centrale può sostituirsi ai Comitati locali nella redazione degli
statuti degli organi periferici qualora questi non vi abbiano provveduto. Gli
associati alla Lega nei singoli Comuni si riuniscono ogni biennio in assemblea,
entro il primo trimestre, per eleggere il Comitato locale composto da tre a
sette membri. Il
Comitato regionale è composto dai Presidenti dei Comitati locali che nominano,
nella loro prima riunione, il Collegio dei Probiviri regionale, fra soci non
facenti parte del Comitato. I
Comitati locali per l’elezione del Presidente del Comitato regionale devono
nominare i delegati il cui numero sarà definito dal Segretario Generale In
tutti i casi ogni singolo delegato dovrà rappresentare dieci iscritti o
frazione di esso superiore a cinque. TITOLO
III ORGANI
NAZIONALI Art.
11 - Il massimo organo della Lega è il Congresso Nazionale, che dovrà
svolgersi ogni tre anni. Partecipano
al Congresso i delegati dei soci, stabilendosi che un delegato dovrà
rappresentare dieci iscritti o frazione di esso superiore a cinque. I
delegati sono eletti dall'assemblea dei soci. Il
Congresso elegge con separate votazioni:
Art.
12 - Il Presidente ha la rappresentanza della Lega avanti a terzi ed in
giudizio ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in
esecuzione del programma di attività e delle direttive approvate dal Comitato
Centrale e/o dal Comitato Esecutivo all'inizio di ogni anno solare, nonché
nelle periodiche riunioni ordinarie e straordinarie. In caso di impedimento, il
Presidente è sostituito dal Vice-Presidente anziano. Art.
13 – Il Comitato Esecutivo è l’organo che assicura la gestione
dell’attività della L.I.D.U. e che sovrintende e coordina quella delle
strutture periferiche. Fanno
parte del Comitato Esecutivo:
Art
14 - II Comitato Centrale è il massimo organo della Lega fra un Congresso e
l'altro, approva il programma annuale di attività e ne verifica l'esecuzione,
approva i bilanci preventivi e consuntivi ed adempie agli altri compiti
statutari. Il
Comitato Centrale elegge fra i suoi componenti: uno
o più Vice-Presidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere,cinque mèmbri del
Comitato esecutivo. Fanno
parte del Comitato Centrale con voto consultivo i probiviri e i revisori dei
conti nazionali. Il
Comitato Centrale può conferire, su proposta del Presidente, cariche onorifiche
e nominare commissioni di lavoro e Consiglieri tecnici. Il
Presidente può nominare soci onorari. I membri onorari, i Presidenti delle Commissioni ed i Consiglieri tecnici partecipano ai lavori del Comitato Centrale come osservatori. Art.
15 - Il Segretario Generale, su delega del Presidente, sovraintende a tutte
le attività organizzative e agli uffici della Lega; egli cura i contratti con
le organizzazioni locali, controlla il tesseramento. Art.
16 Nel quadro delle strutture autonome e delle ripartizioni amministrative
della Repubblica Italiana, il Presidente e il Comitato Centrale possono delegare
parte dei loro poteri ai Comitati regionali che sottoporranno i loro programmi
per l'approvazione alla Presidenza, la quale li includerà nel programma
generale della Lega. TITOLO
IV ORGANI
DI DISCIPLINA E CONTROLLO Art.
17- I Collegi dei Probiviri giudicano a maggioranza dei loro componenti le
violazioni dei principi e finalità delle norme statutarie nazionali ed
internazionali, i casi di indegnità commessi da associati nonché le
controversie fra iscritti e Organi della Lega. Tali
Collegi, istituiti presso i Comitati regionali ed il Comitato Centrale, sono
composti, rispettivamente da tre a cinque mèmbri. Il
Comitato regionale all'inizio del suo mandato e per l'intera durata di esso,
elegge i Probiviri regionali. I
Collegi dei Probiviri regionali giudicano in primo grado le responsabilità
degli associati nella Regione, quello Nazionale giudica in grado di appello
sulle decisioni dei Probiviri regionali ed in unico grado delle responsabilità
dei componenti del Comitato Centrale e di altri Organi Nazionali della Lega. Nei
giudizi probovirali, che si svolgono senza formalità, devono essere rispettati
i principi della contestazione degli addebiti, del contraddittorio e della
difesa. L'associato
ha facoltà di farsi difendere da altro socio. I
Probiviri, ove riscontrino responsabilità e violazioni, potranno comminare agli
iscritti: il richiamo, la sospensione dalle attività sociali per un periodo non
superiore ad un anno, la radiazione. La
esecuzione dei lodi probovirali è rimessa al Comitato Esecutivo che potrà
anche sospenderla, per ragioni motivate da sottoporre al Comitato Centrale nella
sua prima riunione, per le deliberazioni del caso. Nella
eventualità di conflitti fra Organi che riguardino anche il Presidente
nazionale, viene chiesto l'arbitrato della Federazione internazionale. Art
18 - Il bilancio nazionale della Lega comprende anche i bilanci di tutti i
Comitati locali, che debbono rimettere alla sede centrale un dettagliato
resoconto delle entrate e delle spese, approvato dal Comitato locale competente.
Per tulle le attività finanziarie va fatto riferimento al codice fiscale
nazionale della Lega. Il
Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione della Lega, vista i bilanci e
certifica i bilanci consuntivi, della cui esattezza e rispondenza fornisce
relazione al Comitato Centrale ed al Congresso. Può richiedere la visione di
ogni atto e formulare rilievi e suggerimenti da indirizzare al Comitato
Centrale. Art.
19 - Il Comitato Esecutivo, con provvedimenti motivati, può: a)
nominare Commissari straordinari di qualsiasi Organo periferico; b)
sciogliere per violazioni statutarie o morosità, un Organo periferico
riferendone al Comitato Centrale, nella sua prima riunione, per la ratifica; e)
sospendere dall'attività ogni associato, contemporaneamente deferendone il comportamento
al competente Organo probovirale e fino alla definitiva decisione disciplinare. Il
Comitato Esecutivo è, inoltre, competente per ogni altro caso ed attività non
riservati statutariamente ad altri organismi della Lega. Art.
20 - Alla ONLUS è fatto espresso divieto di:
Lo
scioglimento della ONLUS è deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria che
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. E'
fatto obbligo per la ONLUS in scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'ari. 3, comma 190, della L.
662/1996. Art.
21 - Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le corrispondenti
norme del Codice
Civile
e lo Statuto della Federazione Internazionale.
Per ulteriori informazioni, contattare: |
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