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Lo Statuto Ottobre 2007    


     

L I D U

Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo

Membro della

Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme

ONLUS  

 

TITOLO I

PRINCIPI E FINALITÀ  

Art. 1 - La Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), è una libera associazione costituita fra quanti intendono collaborare all'attuazione delle sue finalità e ne accettano lo statuto.

Essa è la Sezione Italiana della Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme di cui accetta lo statuto e dal cui riconoscimento deriva la propria legittimità.

La Lega ha sede in Roma.

L'Associazione non ha fini di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di solidarietà sociale.

Alla presente ONLUS si applicano tutte le disposizioni previste dal D.L. n. 460/1997.    

Art. 2 - La Lega ha per fine la difesa dei diritti dell'individuo nello Stato e del Popolo nel consesso dei popoli.

Questa finalità si riassume nella legge suprema della libertà e della democrazia e si afferma, in linea teorica, nell'evoluzione della "Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo" che va, attraverso la storia, dalla MAGNA CHARTA inglese del 1215 al "Convenat" e alla relativa dichiarazione per la Carta Internazionale, discussa ed approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per proseguire nella statuizione di norme sempre più atte a difendere i diritti dell'uomo e a proteggere il libero sviluppo della personalità umana, in primo luogo la Convenzione dei Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa; in linea pratica nella difesa e nelle garanzie dei diritti dell'individuo e del popolo alla vita, alla libertà, al benessere sociale ed economico, alla salute, alla cultura, alla qualità della vita, in ogni contingenza che li mettano in pericolo o ne ostacolino la promozione.

   

Art 3 - La Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo non può conseguentemente essere opera di organizzazioni o forze politiche, ma di individui, uniti nella Lega, concordi in una finalità superiore agli stessi partiti politici, quale è la difesa di tutte le libertà democratiche e guidati da tale finalità, nella quale riconoscono la tendenza fondamentale della civiltà.    

Art. 4 - L'attività della Lega si svolge secondo le direttive ed i programmi della F.I.D.H. in collaborazione con le altre Sezioni nazionali della Federazione stessa e con altre Associazioni esistenti nel mondo aventi simili finalità.    

Art. 5 - Gli scopi perseguiti dall'Associazione sono;

a) svolgere attività nel settore della tutela dei diritti civili, formazione e istruzione;

b) approfondire la risoluzione di problemi con enti pubblici e privali per finalità sociali ed altre organizzazioni non lucrative;

c) offrire il proprio sostegno morale e materiale ai rifugiati per motivi etnici, politici o religiosi, agli sfollati a causa di conflitti armati;

d) promuovere, a favore dei giovani, ogni utile iniziativa tendente all’inserimento delle nuove generazioni nel mondo dello studio e del lavoro nel rispetto e in armonia con i principi della L.I.D.U.;

e) svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che la ONLUS si propone.    

Art. 6 - La Lega partecipa alle iniziative culturali di Organizzazioni internazionali e nazionali, per lo svolgimento di corsi e stages sulla formazione in materia di diritti dell'uomo di strutture e funzionamento delle Organizzazioni internazionali.

Organizza anche corsi di formazione e di aggiornamento sui temi di diritti dell'uomo, nel quadro delle direttive dell'ONU e dell'UNESCO, per funzionari pubblici, magistrati, militari, e per personale scolastico, docente e non docente, di ogni ordine e grado.  

TITOLO II

STRUTTURE  

Art.7 - Possono far parte della Lega i maggiori di anni 18, che accettano le finalità della Lega, i principi e le norme statutarie.

L'ammissione delle persone fisiche è deliberata dai Comitati locali.

L'ammissione alla Lega ha effetto con il rilascio della tessera da parte del Presidente nazionale.

La qualità di associato si perde per dimissioni, morosità, radiazioni.

L'Associato può dimettersi ove non sia in corso a suo carico un giudizio disciplinare. L'associato è tenuto alla corresponsione della quota sociale nella misura stabilita dal Comitato centrale e potrà essere radiato ove non provveda al pagamento di essa. Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

Per gli associati è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e della nomina degli organi direttivi della ONLUS.

La Lega svolge la sua attività per mezzo degli Organi nazionali e dei Comitati locali, e consegue i suoi fini con mezzi previsti unicamente dalle norme internazionali e dalle leggi della Repubblica.

   

Art. 8 - Gli aderenti alla Lega sono organizzati in Comitati locali e regionali costituiti in seguito ad autorizzazione del Presidente nazionale.

Essi svolgono un'attività ispirata alle finalità della Lega, nel rispetto degli statuti di essa e delle direttive del Comitato Centrale.    

Art. 9- I Comitati debbono restare al di fuori delle lotte politiche e dai contrasti tra privati; si impegnano nella restaurazione di diritti violati da enti pubblici e da privati e possono costituire uffici di assistenza gratuita per la tutela del diritto dei singoli e per il conseguimento dei fini della Lega.    

Art. 10 - Tutte le cariche della Lega sono gratuite.

I Comitati locali:

  1. restano in carica un biennio;

  2. nella loro prima riunione eleggono il Presidente e conferiscono gli altri incarichi direttivi che possono essere attribuiti anche a soci non facenti parte del Comitato;

  3. eleggono tre Sindaci effettivi e due supplenti per il controllo dell'Amministrazione. I Sindaci dovranno verificare annualmente i bilanci dei Comitati e riferire al Comitato Centrale nonché, per i Comitati locali, all'Assemblea dei soci;

  4. oltre al costo della tessera, debbono corrispondere alla sede centrale una quota fissa determinata annualmente dal Comitato Centrale.

I Comitati locali possono darsi propri regolamenti in armonia con lo Statuto nazionale, che saranno validi dopo la ratifica da parte del Comitato Centrale.

Il Comitato Centrale può sostituirsi ai Comitati locali nella redazione degli statuti degli organi periferici qualora questi non vi abbiano provveduto.

Gli associati alla Lega nei singoli Comuni si riuniscono ogni biennio in assemblea, entro il primo trimestre, per eleggere il Comitato locale composto da tre a sette membri.

Il Comitato regionale è composto dai Presidenti dei Comitati locali che nominano, nella loro prima riunione, il Collegio dei Probiviri regionale, fra soci non facenti parte del Comitato.

I Comitati locali per l’elezione del Presidente del Comitato regionale devono nominare i delegati il cui numero sarà definito dal Segretario Generale In tutti i casi ogni singolo delegato dovrà rappresentare dieci iscritti o frazione di esso superiore a cinque.    

TITOLO III

ORGANI NAZIONALI    

Art. 11 - Il massimo organo della Lega è il Congresso Nazionale, che dovrà svolgersi ogni tre anni.

Partecipano al Congresso i delegati dei soci, stabilendosi che un delegato dovrà rappresentare dieci iscritti o frazione di esso superiore a cinque.

I delegati sono eletti dall'assemblea dei soci.

Il Congresso elegge con separate votazioni:

  1. il Presidente, che presiede il Comitato Centrale;

  2. altri trentadue mèmbri del Comitato Centrale;

  3. tre Sindaci effettivi e due supplenti;

  4. cinque mèmbri effettivi e due supplenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 12 - Il Presidente ha la rappresentanza della Lega avanti a terzi ed in giudizio ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in esecuzione del programma di attività e delle direttive approvate dal Comitato Centrale e/o dal Comitato Esecutivo all'inizio di ogni anno solare, nonché nelle periodiche riunioni ordinarie e straordinarie. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente anziano.    

Art. 13 – Il Comitato Esecutivo è l’organo che assicura la gestione dell’attività della L.I.D.U. e che sovrintende e coordina quella delle strutture periferiche.

Fanno parte del Comitato Esecutivo:

  •   Il Presidente

  •  I Vice Presidenti

  • Il Segretario Generale

  • Il Tesoriere

  • 5 membri eletti dal Comitato Centrale

Art 14 - II Comitato Centrale è il massimo organo della Lega fra un Congresso e l'altro, approva il programma annuale di attività e ne verifica l'esecuzione, approva i bilanci preventivi e consuntivi ed adempie agli altri compiti statutari.

Il Comitato Centrale elegge fra i suoi componenti:

uno o più Vice-Presidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere,cinque mèmbri del Comitato esecutivo.

Fanno parte del Comitato Centrale con voto consultivo i probiviri e i revisori dei conti nazionali.

Il Comitato Centrale può conferire, su proposta del Presidente, cariche onorifiche e nominare commissioni di lavoro e Consiglieri tecnici.

Il Presidente può nominare soci onorari.

I membri onorari, i Presidenti delle Commissioni ed i Consiglieri tecnici partecipano ai lavori del Comitato Centrale come osservatori.

Art. 15 - Il Segretario Generale, su delega del Presidente, sovraintende a tutte le attività organizzative e agli uffici della Lega; egli cura i contratti con le organizzazioni locali, controlla il tesseramento.  

Art. 16 Nel quadro delle strutture autonome e delle ripartizioni amministrative della Repubblica Italiana, il Presidente e il Comitato Centrale possono delegare parte dei loro poteri ai Comitati regionali che sottoporranno i loro programmi per l'approvazione alla Presidenza, la quale li includerà nel programma generale della Lega.      

TITOLO IV

ORGANI DI DISCIPLINA E CONTROLLO    

Art. 17- I Collegi dei Probiviri giudicano a maggioranza dei loro componenti le violazioni dei principi e finalità delle norme statutarie nazionali ed internazionali, i casi di indegnità commessi da associati nonché le controversie fra iscritti e Organi della Lega.

Tali Collegi, istituiti presso i Comitati regionali ed il Comitato Centrale, sono composti, rispettivamente da tre a cinque mèmbri.

Il Comitato regionale all'inizio del suo mandato e per l'intera durata di esso, elegge i Probiviri regionali.

I Collegi dei Probiviri regionali giudicano in primo grado le responsabilità degli associati nella Regione, quello Nazionale giudica in grado di appello sulle decisioni dei Probiviri regionali ed in unico grado delle responsabilità dei componenti del Comitato Centrale e di altri Organi Nazionali della Lega.

Nei giudizi probovirali, che si svolgono senza formalità, devono essere rispettati i principi della contestazione degli addebiti, del contraddittorio e della difesa.

L'associato ha facoltà di farsi difendere da altro socio.

I Probiviri, ove riscontrino responsabilità e violazioni, potranno comminare agli iscritti: il richiamo, la sospensione dalle attività sociali per un periodo non superiore ad un anno, la radiazione.

La esecuzione dei lodi probovirali è rimessa al Comitato Esecutivo che potrà anche sospenderla, per ragioni motivate da sottoporre al Comitato Centrale nella sua prima riunione, per le deliberazioni del caso.

Nella eventualità di conflitti fra Organi che riguardino anche il Presidente nazionale, viene chiesto l'arbitrato della Federazione internazionale.  

Art 18 - Il bilancio nazionale della Lega comprende anche i bilanci di tutti i Comitati locali, che debbono rimettere alla sede centrale un dettagliato resoconto delle entrate e delle spese, approvato dal Comitato locale competente. Per tulle le attività finanziarie va fatto riferimento al codice fiscale nazionale della Lega.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione della Lega, vista i bilanci e certifica i bilanci consuntivi, della cui esattezza e rispondenza fornisce relazione al Comitato Centrale ed al Congresso. Può richiedere la visione di ogni atto e formulare rilievi e suggerimenti da indirizzare al Comitato Centrale.  

Art. 19 - Il Comitato Esecutivo, con provvedimenti motivati, può:

a) nominare Commissari straordinari di qualsiasi Organo periferico;

b) sciogliere per violazioni statutarie o morosità, un Organo periferico riferendone al Comitato Centrale, nella sua prima riunione, per la ratifica;

e) sospendere dall'attività ogni associato, contemporaneamente deferendone il

comportamento al competente Organo probovirale e fino alla definitiva decisione disciplinare.

Il Comitato Esecutivo è, inoltre, competente per ogni altro caso ed attività non riservati statutariamente ad altri organismi della Lega.  

Art. 20 - Alla ONLUS è fatto espresso divieto di:

  • svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;

  • procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

  • di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.

Alla ONLUS è fatto espresso obbligo:

  •  di devolvere il proprio patrimonio per scioglimento ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, (come meglio previsto in apposito articolo);

  • redigere il bilancio o rendiconto annuale;

  • garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto per i soci maggiori di età (come meglio previsto in apposito articolo);

  • utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Lo scioglimento della ONLUS è deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.  

E' fatto obbligo per la ONLUS in scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'ari. 3, comma 190, della L. 662/1996.  

Art. 21 - Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le corrispondenti norme del Codice Civile e lo Statuto della Federazione Internazionale.

 


Per ulteriori informazioni, contattare:

Lega Italiana dei diritti dell'uomo
Piazza D'Ara Coeli, 12 00186 ROMA
Tel: 06 6784168
Fax: 06 69200949
Posta elettronica: info@liduonlus.org

 

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Update: 13 febbraio 2012